Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la formazione delle persone che dirigono le revisioni e procedono alla verifica dell’analisi della parità salariale conformemente all’articolo 13e LPar;
- b.
- la verifica dell’analisi della parità salariale in seno all’Amministrazione federale centrale, ai Servizi del Parlamento, ai tribunali federali, al Ministero pubblico della Confederazione, alle unità amministrative decentralizzate della Confederazione nonché alle imprese parastatali, sempre che il rapporto di lavoro del loro personale sia assoggettato al diritto pubblico.
2 Le persone che dirigono le revisioni sono abilitate secondo gli articoli 4 e 5 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori, hanno seguito un corso di formazione secondo l’articolo 4 e verificano le analisi della parità salariale su mandato dei datori di lavoro.