151.14 Ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale
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    151.14

    Ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale

    del 21 agosto 2019 (Stato 1° luglio 2020)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 13d capoversi 2 e 3 della legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi (LPar),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e definizione

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la formazione delle persone che dirigono le revisioni e procedono alla verifica dell’analisi della parità salariale conformemente all’articolo 13e LPar;
    b.
    la verifica dell’analisi della parità salariale in seno all’Amministrazione federale centrale, ai Servizi del Parlamento, ai tribunali federali, al Ministero pubblico della Confederazione, alle unità amministrative decentralizzate della Confederazione nonché alle imprese parastatali, sempre che il rapporto di lavoro del loro personale sia assoggettato al diritto pubblico.

    2 Le persone che dirigono le revisioni sono abilitate secondo gli articoli 4 e 5 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori, hanno seguito un corso di formazione secondo l’articolo 4 e verificano le analisi della parità salariale su mandato dei datori di lavoro.

    Sezione 2: Formazione delle persone che dirigono le revisioni

    Art. 2 Formazione obbligatoria

    1 Le persone che dirigono le revisioni e verificano le analisi della parità salariale su mandato dei datori di lavoro seguono un corso di formazione speciale.

    2 La formazione mira a garantire che sia rispettato uno standard qualitativo minimo nella verifica delle analisi della parità salariale e che per principio vi sia parità di trattamento tra i datori di lavoro assoggettati all’obbligo di eseguire un’analisi della parità salariale.

    Art. 3 Criteri per la formazione

    1 La formazione comprende in particolare i seguenti settori:

    a.
    le basi legali nell’ambito della parità salariale;
    b.
    le basi scientifiche concernenti l’analisi statistica della parità salariale e la valutazione del lavoro analitica e neutra sotto il profilo del genere;
    c.
    la verifica delle analisi della parità salariale eseguite.

    2 L’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo (UFU) mette a disposizione istruzioni per la verifica formale delle analisi della parità salariale eseguite con lo strumento di analisi standardizzato (art. 13c cpv. 2 LPar).

    Art. 4 Corsi di formazione

    L’UFU può tenere direttamente corsi di formazione o riconoscere corsi di formazione organizzati da terzi, sempre che tali corsi adempiano i requisiti di cui all’arti­colo 3 capoverso 1.

    Art. 5 Emolumenti

    1 L’UFU riscuote emolumenti per la frequentazione dei suoi corsi di formazione e per il riconoscimento dei corsi di formazione organizzati da terzi.

    2 Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

    Sezione 3: Verifica formale dell’analisi della parità salariale

    Art. 7 Verifica formale dell’analisi della parità salariale presso datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni

    1 Le persone che dirigono le revisioni eseguono una verifica formale dell’analisi della parità salariale. A tal fine ricevono dai datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni4 tuttie le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della veri­fica.

    2 Le persone che dirigono le revisioni verificano se vi sono fatti dai quali si deve dedurre che l’analisi della parità salariale non soddisfa i seguenti requisiti:

    a.
    l’analisi della parità salariale è stata eseguita nei tempi prescritti dalla legge;
    b.
    è provato che l’analisi della parità salariale è stata eseguita secondo un metodo scientifico e conforme al diritto;
    c.
    è stato integralmente tenuto conto di tutti i lavoratori;
    d.
    è stato integralmente tenuto conto di tutte le componenti del salario;
    e.
    è stato integralmente tenuto conto dei dati necessari comprese le caratteristiche personali e quelle legate al posto di lavoro.

    3 La prova della scientificità e della conformità al diritto del metodo deve contenere una documentazione completa e trasparente del metodo nonché la validazione della sua qualità scientifica e della sua conformità al diritto da parte di un organo indipendente. Se è stato utilizzato lo strumento di analisi standardizzato della Confedera­zione, l’UFU mette a disposizione una dichiarazione di conformità.

    4 I capi revisori redigono entro un anno dall’esecuzione dell’analisi della parità sala­riale un rapporto all’attenzione della direzione dell’impresa oggetto della veri­fica.

    Art. 8 Verifica formale dell’analisi della parità salariale nell’Amministrazione federale centrale

    1 La verifica delle analisi della parità salariale degli uffici federali, dei dipartimenti, della Cancelleria federale nonché infine dell’intera Amministrazione federale centrale è coordinata dall’Ufficio federale del personale (UFPER).

    2 L’UFPER incarica della verifica un’impresa di revisione abilitata secondo l’arti­colo 13d capoverso 1 LPar.

    3 La persona che dirige le revisioni verifica se le analisi della parità salariale di cui all’articolo 7 capoverso 2 sono state eseguite in modo formalmente corretto e presenta il rapporto pertinente all’UFPER entro un anno dall’esecuzione delle analisi.

    4 L’UFPER sottopone per conoscenza alle parti sociali i singoli risultati delle analisi della parità salariale e della verifica; successivamente li pubblica.

    Art. 9 Verifica formale dell’analisi della parità salariale nei Servizi del Parlamento, nei tribunali federali, nel Ministero pubblico della Confederazione, nelle unità amministrative decentralizzate della Confederazione e nelle imprese parastatali

    1 I Servizi del Parlamento, i tribunali federali, il Ministero pubblico della Confederazione, le unità amministrative decentralizzate della Confederazione e le imprese parastatali incaricano un’impresa di revisione abilitata secondo l’articolo 13d capoverso 1 LPar di verificare le rispettive analisi della parità salariale.

    2 La persona che dirige le revisioni verifica se l’analisi della parità salariale di cui all’articolo 7 capoverso 2 è stata eseguita in modo formalmente corretto e presenta il rapporto pertinente al datore di lavoro entro un anno dall’esecuzione dell’analisi.

    3 I Servizi del Parlamento, i tribunali federali, il Ministero pubblico della Confederazione, le unità amministrative decentralizzate della Confederazione e le imprese parastatali pubblicano in modo autonomo i singoli risultati della rispettiva analisi della parità salariale e della relativa verifica.

    Sezione 4: Disposizioni finali

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