Art. 1 Contributi per programmi promozionali
1 Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:
- a.
- massimamente rivolti verso la pratica;
- b.
- il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
- c.
- particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
- d.
- volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
- e.
- che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
- f.
- che presentano un carattere sperimentale.
2 Possono parimenti essere sostenute con contributi:
- a.
- l’ideazione di basi programmatiche;
- b.
- la valutazione di programmi già esistenti;
- c.
- l’attività di sensibilizzazione.
3 Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.