151.15 Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi
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    151.15

    Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi

    del 22 maggio 1996 (Stato 1° gennaio 1999)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 14 a 16 della legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi (LPar),

    ordina:

    Art. 1 Contributi per programmi promozionali

    1 Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:

    a.
    massimamente rivolti verso la pratica;
    b.
    il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
    c.
    particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
    d.
    volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
    e.
    che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
    f.
    che presentano un carattere sperimentale.

    2 Possono parimenti essere sostenute con contributi:

    a.
    l’ideazione di basi programmatiche;
    b.
    la valutazione di programmi già esistenti;
    c.
    l’attività di sensibilizzazione.

    3 Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.

    Art. 2 Contributi a consultori

    1 Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un’attività continuata.

    2 Ai consultori giusta l’articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese:

    a.
    di personale;
    b.
    di materiale;
    c.
    di locazione;
    d.
    d’acquisto di materiale informativo.
    Art. 32 Presentazione delle richieste

    1 Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabi­lisce ogni anno il termine di deposito.

    2 Alla richiesta vanno allegati:

    a.
    una descrizione precisa del progetto da finanziare;
    b.
    una descrizione degli obiettivi;
    c.
    un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
    d.
    un piano di valutazione;
    e.
    un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento;
    f.
    ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
    g.
    un calendario di esecuzione del progetto.

    3 L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse.

    4 Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2715).

    Art. 4 Esame delle richieste

    1 L’Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.

    2 L’Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.

    Art. 5 Determinazione dei contributi

    1 Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o pe­riodico.

    2 Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l’ammontare massimo.

    Art. 6 Decisione

    1 Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari:

    a.
    il Dipartimento federale dell’interno, se il contributo richiesto supera 200 000 franchi;
    b.
    l’Ufficio, per le richieste fino a 200 000 franchi.

    2 Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l’ammontare globale.

    Art. 7 Sorveglianza e stesura di rapporti

    1 L’Ufficio sorveglia l’esecuzione dei progetti.

    2 Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio sull’andamento del progetto e gli con­segna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.

    3 L’Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.

    Art. 8 Valutazione

    1 L’Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.

    2 Per l’esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.

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