151.21 Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo
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    151.21

    Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

    del 14 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in esecuzione dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 19652 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e di prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia;
    b.
    la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.
    Art. 2 Requisiti dei progetti

    1 I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.

    2 Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:

    a.
    essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili;
    b.
    garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati;
    c.
    proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo;
    d.
    permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

    3 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

    Art. 3 Compiti del Servizio per la lotta al razzismo

    Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti:

    a.
    promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’anti­semitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale;
    b.
    coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali;
    c.
    realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi;
    d.
    esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti;
    e.
    coordina i progetti di terzi;
    f.
    è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.
    Art. 4 Ripartizione dei sussidi per progetti di terzi

    Entro i limiti dei crediti a preventivo stanziati annualmente, l’importo a disposizione per i progetti di terzi è ripartito come segue:

    a.
    circa due terzi per progetti in ambito non scolastico;
    b.
    circa un terzo per progetti in ambito scolastico.
    Art. 5 Sussidi

    1 Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.

    2 In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.

    3 I sussidi che si estendono oltre l’anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanzino i crediti necessari.

    Art. 6 Presentazione delle domande

    1 Le domande di sussidio devono essere presentate al Servizio.

    2 Le domande di sussidio devono essere corredate dei documenti seguenti:

    a.
    una descrizione del progetto;
    b.
    un budget;
    c.
    un piano di finanziamento;
    d.
    un piano di valutazione.

    3 Il Servizio può richiedere ulteriori documenti.

    4 Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione delle domande.

    Art. 7 Esame delle domande

    1 Il Servizio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2. Tras­mette la sua proposta al DFI.

    2 Se ritiene che la domanda sia incompleta, il Servizio informa il richiedente della possibilità di completarla.

    Art. 8 Gruppo di lavoro interdipartimentale

    1 Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.

    2 Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti:

    a.
    DFI;
    b.
    Dipartimento federale degli affari esteri;
    c.
    Dipartimento federale di giustizia e polizia;
    d.
    Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
    e.
    Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca3.

    3 Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

    3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

    Art. 9 Fondazione éducation21

    1 Il DFI incarica la Fondazione éducation214 di esaminare le domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti.

    2 Il DFI disciplina la collaborazione tra la Fondazione éducation21 e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.

    3 La Fondazione éducation21 trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.

    4 Originaria: Fondazione Educazione e Sviluppo (FES). La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 10 Decisione

    1 Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.

    2 Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.

    Art. 11 Presentazione di rapporti e obbligo di informazione

    1 I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizzazione e sugli effetti dei loro progetti.

    2 Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.

    3 Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

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