151.21Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo
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151.21
Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo
del 14 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in esecuzione dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 19652 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e di prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia;
b.
la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.
1 I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.
2 Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:
a.
essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili;
b.
garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati;
c.
proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo;
d.
permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.
3 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.
Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti:
a.
promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale;
b.
coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali;
c.
realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi;
d.
esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti;
e.
coordina i progetti di terzi;
f.
è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.
1 Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.
2 Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti:
a.
DFI;
b.
Dipartimento federale degli affari esteri;
c.
Dipartimento federale di giustizia e polizia;
d.
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
e.
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca3.
3 Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
1 Il DFI incarica la Fondazione éducation214 di esaminare le domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti.
2 Il DFI disciplina la collaborazione tra la Fondazione éducation21 e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.
3 La Fondazione éducation21 trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.
4 Originaria: Fondazione Educazione e Sviluppo (FES). La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
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