Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:
- a.
- l’organizzazione dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)2;
- b.
- l’esercizio dei diritti soggettivi e il principio della proporzionalità;
- c.
- i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o degli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano conformi alle esigenze dei disabili;
- d.
- i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano concepite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;
- e
- i provvedimenti che la Confederazione in qualità di datore di lavoro adotta a favore dei suoi impiegati disabili;
- f.
- la concessione di aiuti finanziari.
2 I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 20033 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.