Art. 1 Contratto di credito al consumo
1 Il contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale a un consumatore è concesso o promesso un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di mutuo o di altra analoga facilitazione finanziaria.3
2 Sono considerati contratti di credito al consumo anche:
- a.
- i contratti di leasing su oggetti mobili che servono all’uso privato dell’assuntore del leasing e che, in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing, prevedono un aumento delle rate concordate;
- b.
- le carte di credito e le carte-cliente nonché i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente se vincolati a un’opzione di credito; per opzione di credito s’intende la possibilità di rimborsare a rate il saldo di una carta di credito o di una carta-cliente.
3 Il credito al consumo è stipulato tra il consumatore e un creditore ai sensi dell’articolo 2.4
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).
4 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).