Art. 14
1 Il valore massimo del tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d’interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:
- a.
- al Saron composto a tre mesi (SAR3MC);
- b.
- un supplemento di 10 punti percentuali.
2 Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale. Il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.
3 Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.
4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all’anno il tasso d’interesse massimo e se necessario lo adegua.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).