Art. 1 Competenza
L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.
232.211
del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 21 giugno 20131 sulla protezione degli stemmi (LPSt),
ordina:
L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.
2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.
Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.
Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:
1 L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:
2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:
L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.
L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è abilitato a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.
5 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.
2 Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.
3 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
4 La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
All’intervento dell’UDSC sono inoltre applicabili gli articoli 56–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 19926 sulla protezione dei marchi.
I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
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