232.211 OPSt
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    232.211

    Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

    (Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)

    del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    vista la legge del 21 giugno 20131 sulla protezione degli stemmi (LPSt),

    ordina:

    Art. 1 Competenza

    L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

    Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI

    1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.

    2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.

    Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera

    Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.

    Art. 4 Altri emblemi della Confederazione

    Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:

    a.
    le marcature di cui all’allegato 6 numeri 1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato 5 numero 2.2 e dell’allegato 7 numero 1.2 OStrM;
    b.
    i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM;
    c.
    i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero 1 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi;
    d.
    le sigle di accreditamento secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
    Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti

    1 L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:

    a.
    la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno;
    b.
    la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e
    c.
    la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno uffi­ciale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.

    2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:

    a.
    la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;
    b.
    il riferimento all’atto normativo che regola il segno;
    c.
    il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.
    Art. 7 Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini5

    L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è abilitato a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’imma­gazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 8 Domanda d’intervento all’UDSC

    1 Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli arti­coli 20, 21 o 22 LPSt.

    2 Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.

    3 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

    4 La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

    Art. 10 Disposizione transitoria

    I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

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