Art. 1
1 L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» non possono, eccettuati i casi previsti negli articoli seguenti, essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per contrassegnare il personale e il materiale protetti
- a.
- dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- b.
- dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare,
vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servizio sanitario dell’esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonché i cappellani aggregati alle forze armate.
2 L’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20056 alle Convenzioni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell’emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso:
- a.
- rafforza la protezione del personale, delle formazioni, dei trasporti, degli stabilimenti e del materiale del servizio sanitario dell’esercito, nonché dei cappellani militari aggregati alle forze armate contrassegnati da tale segno; e
- b.
- è autorizzato dal Consiglio federale.7
7 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185, 188; FF 2006 1795).