232.221 Regolamento sull’emblema della Croce Rossa
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    232.221

    Regolamento concernente l’uso e la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa

    (Regolamento sull’emblema della Croce Rossa)

    del 28 giugno 2014 (Stato 18  novembre 2015)

    Approvato dal Consiglio federale il 18 novembre 2015

    L’Assemblea della Croce Rossa,

    visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 25 marzo 19541 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa,

    decreta:

    Sezione 1: Definizione e oggetto

    Art. 1 Emblema e nome della Croce Rossa

    1 In Svizzera l’emblema della croce rossa su fondo bianco è l’emblema del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Esso rappresenta la volontà di prevenire e alleviare le sofferenze umane e di proteggere la salute, la vita e la dignità delle persone in Svizzera e all’estero, nel rispetto della neutralità e dell’imparzialità.

    2 L’emblema della croce rossa su fondo bianco può essere utilizzato in due modi. Usato a titolo protettivo durante un conflitto armato, segnala che le persone o i beni contrassegnati beneficiano della protezione speciale delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19492 e dei loro Protocolli aggiuntivi3. Usato a titolo indicativo, segnala che le persone e i beni hanno un legame con il Movimento della Croce Rossa.

    2 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS 0.518.12); Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (RS 0.518.23); Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (RS 0.518.51).

    3 Prot. aggiuntivo dell’8 giu. 1977 alle Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Prot. I, RS 0.518.521); Prot. aggiuntivo dell’8 giu. 1977 alle Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II, RS 0.518.522); Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale (Prot. III, RS 0.518.523).

    Art. 2 Oggetto

    1 Il presente regolamento definisce:

    a.
    l’uso da parte della Croce Rossa svizzera (CRS) dell’emblema e del nome della Croce Rossa e dell’emblema del cristallo rosso conformemente al Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20054 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III), in tempo di guerra e di pace, per indicare l’appartenenza al Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
    b.
    l’uso e la rappresentazione dell’emblema e del nome della Croce Rossa da parte delle organizzazioni della Croce Rossa annoverate negli statuti della CRS, segnatamente finalizzati a indicare l’appartenenza alla CRS;
    c.
    l’autorizzazione conferita a terzi a fare uso dell’emblema della Croce Rossa per segnalare l’ubicazione dei posti di pronto soccorso e le ambulanze.

    2 In merito all’uso dell’emblema della Croce Rossa a titolo protettivo da parte del servizio sanitario dell’esercito, compreso il servizio sanitario della Croce Rossa, degli ospedali civili per contrassegnare le zone e le località sanitarie nonché dei servizi di trasporto sanitario e di salvataggio, si rimanda alle disposizioni dell’arti­colo 4 capoverso 1 della legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e all’ordinanza del 29 settembre 20065 sul Servizio della Croce Rossa.

    Sezione 2: Uso dell’emblema e del nome della Croce Rossa

    Art. 3 Disposizioni generali

    1 La CRS e le organizzazioni della Croce Rossa annoverate negli statuti della CRS usano l’emblema e il nome della Croce Rossa nell’esercizio delle rispettive attività in tempo di pace e in tempo di guerra.

    2 Esse garantiscono che le loro attività siano conformi ai principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, alla legge federale concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, agli statuti della CRS e alle disposizioni del presente regolamento.

    Art. 4 Operazioni all’estero, invio di beni di soccorso

    1 Nel quadro delle operazioni umanitarie all’estero la CRS è autorizzata a contrassegnare le persone e il materiale con l’emblema e il nome della Croce Rossa. Lo stesso vale per gli invii di beni di soccorso provenienti dalla Svizzera e destinati all’estero. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie del diritto applicabile nel Paese interessato.

    2 Se la sicurezza del personale e dei beni di soccorso lo esige, la CRS può fare uso temporaneamente dell’emblema del cristallo rosso nel quadro di operazioni umanitarie all’estero. La decisione di ricorrere al cristallo rosso in luogo della croce rossa durante le operazioni all’estero e l’invio di beni di soccorso è presa dal direttore della CRS. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie del diritto applicabile nel Paese interessato.

    Art. 5 Servizi di soccorso

    In via eccezionale e con l’autorizzazione esplicita della CRS, può essere fatto uso in tempo di pace dell’emblema della croce rossa su fondo bianco per contrassegnare i servizi di soccorso quali i posti di pronto soccorso e le ambulanze, per quanto essi servano a soccorrere, trasportare o curare gratuitamente feriti e malati.

    Art. 6 Diffusione, reperimento di fondi, cura delle relazioni

    1 L’uso commerciale dell’emblema della Croce Rossa in qualità di elemento grafico o verbale a fini pubblicitari, di reperimento di fondi o di sponsoring nonché, in generale, a fini di diffusione su supporti stampati, digitali o altri supporti non deve creare un rischio di confusione con l’emblema protettivo. Qualsivoglia uso commerciale della croce rossa deve essere esplicitamente autorizzato dalla CRS.

    2 Le organizzazioni della CRS vegliano affinché l’emblema e il nome della Croce Rossa siano usati correttamente dalle loro agenzie.

    3 La CRS definisce i criteri relativi all’uso commerciale nelle proprie direttive e li comunica agli utenti.

    4 L’uso dell’emblema della Croce Rossa su propri prodotti quali spille, premi, decorazioni, medaglie o insegne conferiti ai gruppi d’interesse della CRS, come i volontari, i collaboratori, i clienti o i partecipanti ai corsi quale riconoscimento per il loro impegno, è autorizzato.

    Art. 7 Prevenzione degli abusi

    1 La CRS veglia affinché l’emblema e il nome della Croce Rossa siano usati correttamente e s’impegna a favore dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

    2 In caso di uso abusivo dell’emblema e del nome della Croce Rossa nonché di emblemi o termini con essi confondibili, la CRS adotta le misura necessarie, segnatamente:

    a.
    denuncia l’uso abusivo per scritto e indica un termine per rimediare;
    b.
    avvia una procedura civile o penale.

    Sezione 3: Rappresentazione grafica della croce rossa

    Art. 8 Identità visiva uniforme

    L’emblema della Croce Rossa è l’elemento principale e ricorrente dell’identità visiva della CRS. Le organizzazioni della Croce Rossa ne fanno un uso uniforme e corretto.

    Art. 9 Rappresentazione grafica

    1 L’emblema della Croce Rossa è una croce rossa verticale, libera, su fondo bianco. La croce non tocca il bordo dell’emblema. Lo sfondo è sempre bianco. Nessuna scritta figura sulla croce. La croce è in ogni caso l’elemento dominante del­l’emblema; è escluso l’uso di elementi aggiuntivi. La CRS definisce i criteri relativi alla rappresentazione grafica nelle proprie direttive e li comunica agli utenti.

    2 Il logo della CRS è formato dall’emblema della Croce Rossa su fondo bianco accompagnato dal nome «Croce Rossa svizzera» o dall’acronimo «CRS». Il nome e l’acronimo possono essere anche in altre lingue.

    3 La rappresentazione grafica dell’emblema e del nome della Croce Rossa da parte delle organizzazioni della CRS annoverate negli statuti di quest’ultima è disciplinata dalla presente sezione.

    Sezione 4: Disposizioni finali

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