Art. 1
1 È vietato, salvo autorizzazione esplicita del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’uso dei seguenti contrassegni, appartenenti a detta organizzazione e comunicati alla Svizzera:
- a.
- nome dell’organizzazione (in qualsiasi lingua);
- b.
- sue sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
- c.
- suoi stemmi, bandiere e altri emblemi.
2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.3
3 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 2 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).