711.3 Ordinanza sulle tasse relative alla procedura di espropriazione
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    711.3

    Ordinanza sulle tasse relative alla procedura di espropriazione

    del 19 agosto 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’ espropriazione (LEspr),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni delle commissioni federali di stima, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione.

    2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

    Art. 2 Calcolo delle tasse

    1 Le commissioni federali di stima riscuotono le tasse in base al tempo impiegato e per conto del Tribunale amministrativo federale.

    2 La tariffa per un’ora di lavoro ammonta a:

    franchi

    a.
    per il presidente di una commissione federale di stima e il suo supplente:

    310.–

    b.
    per i membri delle commissioni federali di stima:

    260.–

    c.
    per il segretario:

    250.–

    3 Le spese sono aggiunte al conteggio.

    Art. 3 Tasse degli uffici del registro fondiario, degli uffici di ripartizione e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

    1 Le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione sono determinate in base alle corrispondenti tariffe cantonali o comunali. Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito.

    2 La riscossione delle tasse per la collaborazione dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte nell’ambito della procedura di espropriazione si basa sugli articoli 6 –13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19923 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

    Art. 4 Disposizioni transitorie

    1 Alla riscossione delle tasse nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

    2 Alla riscossione delle tasse relative agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2020 nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

    3 Alle procedure che sono state oggetto di una decisione di prima istanza prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora concluse con decisione passata in giudicato, si applica il diritto previgente.

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