Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni delle commissioni federali di stima, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione.
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.