Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le indennità per l’attività delle commissioni federali di stima.
711.4
del 19 agosto 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’espropriazione (LEspr),
ordina:
1 RS 711
La presente ordinanza disciplina le indennità per l’attività delle commissioni federali di stima.
Nella presente ordinanza s’intende per:
1 Le persone occupate a titolo accessorio nell’ambito dell’attività delle commissioni federali di stima sono indennizzate per il lavoro svolto e i viaggi effettuati in funzione del tempo impiegato.
2 L’indennità per un’ora di lavoro ammonta a:
franchi | |
| 160.– |
| 130–240.– |
| 120.– |
3 L’indennità per un’ora di lavoro prestata dagli altri membri delle commissioni federali di stima è stabilita dal presidente entro i limiti stabiliti dal capoverso 2 lettera b in base alle conoscenze specialistiche richieste dall’attività della commissione e alle tariffe in uso a livello regionale. Il Tribunale amministrativo federale può emanare istruzioni pertinenti.
4 L’indennità per i membri delle commissioni federali di stima occupati a titolo principale è determinata in base alle disposizioni di esecuzione emanate dal Tribunale federale in virtù dell’articolo 59bis capoverso 3 LEspr.
5 L’indennità del personale delle segreterie permanenti è determinata in base all’ordinanza del 26 settembre 20032 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.
1 Se la presidenza o il segretario utilizzano la propria infrastruttura, la rispettiva indennità di cui all’articolo 3 capoverso 2 aumenta del 60 per cento (supplemento per l’infrastruttura).
2 Il supplemento per l’infrastruttura copre i costi usuali per le postazioni di lavoro sostenuti nell’ambito dell’attività della commissione, in particolare:
3 Se la presidenza o il segretario non utilizzano la propria infrastruttura, sono indennizzati a copertura dei costi effettivi di cui al capoverso 2 da essi sostenuti.
1 La presidenza ha diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2; gli altri membri delle commissioni federali di stima e il segretario hanno diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2 lettera a.
2 Sono considerate spese:
3 Nel caso dei viaggi di servizio, le indennità per il vitto, l’alloggio e il trasporto sono determinate in base alle tariffe applicate per il personale federale.
4 Il ricorso a personale ausiliario e a periti speciali è possibile, se necessario per l’attività della commissione. L’indennità è determinata in base alle tariffe usuali del luogo e del settore.
1 I membri delle commissioni federali di stima e il segretario presentano alla presidenza il conteggio degli oneri e delle spese sostenuti nell’ambito dell’attività della commissione.
2 La presidenza verifica tali conteggi, stila e approva un conteggio complessivo dettagliato e lo trasmette al Tribunale amministrativo federale almeno una volta all’anno.
3 I conteggi dei membri delle commissioni federali di stima e del segretario di cui al capoverso 1 e il conteggio complessivo stilato dalla presidenza di cui al capoverso 2 devono adempiere i seguenti requisiti:
4 Il Tribunale amministrativo federale verifica se vi sono errori manifesti nel conteggio complessivo. Versa gli importi entro 30 giorni, previa deduzione di eventuali contributi alle assicurazioni sociali. Può ricorrere a terzi per l’esecuzione dei pagamenti.
Se sono adempiute le condizioni relative all’obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono assicurate:
In casi giustificati, in particolare nell’imminenza di spese straordinariamente elevate o costi straordinariamente elevati da sostenere, la presidenza può chiedere un anticipo delle spese al Tribunale amministrativo federale.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
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