Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della LIFT e della LTV per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposizioni concernenti:6
- a.7
- la procedura di approvazione dei piani e il rilascio della concessione;
- b.
- l’autorizzazione d’esercizio, l’organizzazione dello stesso, il personale e la direzione tecnica, l’esercizio, la manutenzione e lo smantellamento dell’impianto a fune;
- c.
- la vigilanza;
- d.
- gli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione della conformità e i requisiti dei periti;
- e.8
- l’immissione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza per impianti a fune;
- f.9
- la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di nuovi impianti a fune.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).
8 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).
9 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).