Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina per funi e giunzioni:
- a.
- la manutenzione da parte dell’impresa di trasporto a fune;
- b.
- la sostituzione;
- c.
- gli esami degli organi di controllo delle funi;
- d.
- gli obblighi di segnalazione e registrazione.
2 Si applica agli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT).
3 Non si applica alle funi per l’infrastruttura.
4 Per l’immissione in commercio di funi e giunzioni si applicano le disposizioni della LIFT e dell’OIFT.