Art. 1 Oggetto
1 La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione universitaria, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento, come pure dell’esercizio professionale nei settori della medicina umana, dell’odontoiatria, della chiropratica, della farmacia e della veterinaria.
2 Essa garantisce sull’intero territorio della Confederazione la libera circolazione delle persone che esercitano professioni mediche universitarie.
3 A tale scopo, la presente legge definisce:
- a.
- i requisiti che la formazione universitaria e il perfezionamento professionale devono soddisfare;
- b.
- le condizioni per l’ottenimento di un diploma federale e di un titolo federale di perfezionamento per le professioni mediche universitarie;
- c.
- l’accreditamento periodico dei cicli di studio e di perfezionamento;
- d.
- le condizioni per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri;
- e.4
- le norme relative all’esercizio delle professioni mediche universitarie ...5 sotto la propria responsabilità professionale;
- f.
- le condizioni che il registro dei titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento (registro) deve adempiere.
4 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363).
5 Espr. stralciata dall’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.