Art. 1 Rilascio dei diplomi federali
1 I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
2 Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e dal presidente della commissione d’esame competente.
3 Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.
4 Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell’UFSP.5
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705).