811.112.021Regolamento interno del Consiglio svizzero di accreditamento
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811.112.021
Regolamento interno del Consiglio svizzero di accreditamento
del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 20 agosto 2007
Il Consiglio svizzero di accreditamento,
visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 27 giugno 20071 concernente i diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,
convoca le sedute, prepara gli affari, stabilisce gli oggetti da trattare e dirige le sedute;
d.
provvede a sviluppare una rete di contatti con gli Uffici federali nonché con le autorità e gli organi di accreditamento internazionali e nazionali;
e.
conferisce a ogni organo di accreditamento un mandato scritto concernente l’esecuzione della valutazione esterna;
f.
rappresenta il Consiglio svizzero di accreditamento verso l’esterno;
g.
rende conto al Dipartimento federale dell’interno (DFI), alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) e alla Conferenza universitaria svizzera (CUS);
h.
amministra i mezzi finanziari destinati a coprire i costi d’esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento nonché i mezzi previsti per la procedura di accreditamento dei singoli cicli di studio;
i.
al termine di ogni anno civile presenta un rapporto separato sull’utilizzo dei mezzi relativi ai costi d’esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento destinato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione2;
j.
al termine di ogni anno civile presenta un rapporto separato sull’utilizzo dei mezzi relativi alla procedura di accreditamento dei singoli cicli di studio destinato alla CUS.
2 Il presidente disciplina la sua supplenza.
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
coordinare, d’intesa con il presidente, i compiti del Consiglio svizzero di accreditamento durante le singole fasi della procedura di accreditamento secondo gli articoli 26–31 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed);
b.
documentare e dirigere, d’intesa con il presidente, il processo amministrativo in relazione con le richieste concernenti le istituzioni di accreditamento riconosciute internazionalmente secondo l’articolo 48 capoverso 1 LPMed;
c.
redigere le decisioni e i rapporti del Consiglio svizzero di accreditamento;
d.
svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità, d’intesa con il presidente;
I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.
L’organo di gestione fa pervenire ai membri l’ordine del giorno scritto e la necessaria documentazione di regola quattordici giorni prima della seduta.
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento può decidere se sono presenti almeno quattro membri.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.
3 Il Consiglio svizzero di accreditamento può anche prendere decisioni mediante procedura per circolazione degli atti. Tale procedura è esclusa se la convocazione della seduta è stata chiesta da un membro.
I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, eventuali consulenti e collaboratori dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale5.
1 I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, gli altri partecipanti alle sedute e i collaboratori dell’organo di gestione sono tenuti a trattare con riservatezza le delberazioni e i documenti, sempre che non siano stati sciolti dall’obbligo del segreto dal Consiglio svizzero di accreditamento.
2 Se una persona viola l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.
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