Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza fissa per i cicli di studio delle professioni mediche universitarie gli standard di qualità che concretizzano i criteri e la procedura di accreditamento.
811.112.022
del 20 agosto 2007 (Stato 1° settembre 2007)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 81 dell’ordinanza del 27 giugno 20072 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,
ordina:
1 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2018.
La presente ordinanza fissa per i cicli di studio delle professioni mediche universitarie gli standard di qualità che concretizzano i criteri e la procedura di accreditamento.
Sono accreditati i cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale in:
1 Gli standard di qualità concretizzano i criteri di accreditamento di cui all’articolo 24 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed) per i cicli di studio di cui all’articolo 2.
2 Al fine di verificare se adempiono i criteri legali di accreditamento di cui al capoverso 1, i cicli di studio da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.
3 Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.
Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell’organo di accreditamento sono pubblicati in Internet dal Consiglio svizzero di accreditamento.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
(art. 3 cpv. 3)
4 Gli standard di qualità non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Essi possono essere consultati presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione politica della sanità, 3003 Berna, o all’indirizzo Internet: www.bag.admin.ch.
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