811.113.32 Ordinanza concernente le procedure d’esame
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    811.113.32

    Ordinanza del DFI concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie

    (Ordinanza concernente le procedure d’esame)

    del 1° giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visto l’articolo 3 capoverso 21 dell’ordinanza del 26 novembre 20082 concernente gli esami federali per le professioni mediche (ordinanza sugli esami LPMed),

    ordina:

    1 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2018.

    2 RS 811.113.3

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Principi

    1 L’esame, nonché la sua verifica e valutazione, devono avvenire secondo una procedura strutturata o standardizzata.

    2 L’esame deve essere strutturato in modo tale da comprendere un numero suffi­ciente di elementi misurabili e tra loro il più possibile indipendenti, che forniscono chiarimenti sulle strategie risolutive, sulle varie fasi della risoluzione, sulle prestazioni fornite e sui comportamenti adottati.

    Art. 2 Contenuto e forma

    Le domande, gli esercizi e le stazioni devono essere corrette dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico e conformi al catalogo degli obiettivi della formazione.

    Art. 33

    3 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).

    Art. 4 Lingua d’esame

    1 ... 4

    2 Se le diverse sedi utilizzano i medesimi questionari per lo svolgimento degli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB), i candidati possono richie­dere, prima dell’esame, il questionario scritto nell’altra lingua rispetto a quella della sede d’esame.

    4 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).

    Art. 5 Durata dell’esame

    1 La durata dell’esame è stabilita come segue:

    a.
    per gli esami scritti MC e DRB, ogni singola prova deve durare almeno quattro ore e ogni prova parziale al massimo quattro ore e mezza;
    b.
    per l’esame pratico, ogni singola prova deve durare almeno due ore e mezza;
    c.
    per l’esame orale e l’esame pratico strutturato, ogni singola prova deve durare almeno due ore.

    2 Il tempo necessario per trasmettere le istruzioni ai candidati non è compreso nella durata d’esame.

    3 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni esame la durata dello stesso e il contenuto delle istruzioni.

    Art. 6 Utilizzo di questionari ed esercizi identici

    1 Se le diverse sedi d’esame utilizzano i medesimi questionari o assegnano i medesimi esercizi, l’esame è svolto lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le sedi d’esame.

    2 La durata degli esami basati su questionari ed esercizi identici può estendersi a diversi giorni se:

    a.
    è necessario in ragione del numero di candidati e della procedura d’esame; e
    b.
    è garantito che non favorisce i candidati che sostengono l’esame più tardi durante la medesima sessione.
    Art. 75 Mezzi ausiliari

    La MEBEKO, sezione «Formazione», designa nelle direttive sullo svolgimento dell’esame federale da essa emanate i mezzi ausiliari ammessi all’esame federale.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).

    Capitolo 2: Procedure d’esame

    Sezione 1: Esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC)

    Art. 8 Tipi di domande

    Possono essere utilizzate esclusivamente domande scientificamente comprovate e dimostratesi adeguate.

    Art. 9 Forma

    1 Ogni singola prova deve comprendere almeno 120 domande.

    2 Le prove parziali non possono comprendere più di 150 domande.

    Sezione 2: Esame scritto secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB)

    Art. 10 Tipi di domande

    1 Gli esami scritti secondo il procedimento DRB si compongono di domande o esercizi aperti che richiedono risposte o soluzioni brevi.

    2 La scomposizione in domande o esercizi parziali è ammessa.

    Art. 11 Forma

    L’estensione totale dell’esame deve essere mantenuta costante nel corso degli anni. Il numero di domande ed esercizi può variare in funzione del tempo previsto per la risposta o risoluzione.

    Sezione 3: Esame pratico strutturato

    Art. 12 Definizione

    L’esame pratico strutturato è composto da diverse stazioni organizzate secondo un percorso. Una stazione può comprendere uno o più esercizi.

    Art. 13 Tipi di esercizi

    1 L’esame pratico strutturato consiste in esercizi pratici, per esempio con pazienti reali o standardizzati oppure con modelli.

    2 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.

    3 L’impiego di supporti mediatici per la presentazione delle domande e degli esercizi è ammesso.

    Art. 14 Forma

    1 Un esame pratico strutturato comprende almeno dieci stazioni. Devono esservi integrate pause adeguate.

    2 Per ogni stazione un esaminatore valuta la prestazione, durante o dopo l’esame, mediante criteri predeterminati sotto forma di una lista di controllo. A ogni stazione la valutazione è effettuata da un altro esaminatore.

    3 Le commissioni d’esame stabiliscono per ogni esame la struttura della lista di controllo.

    Sezione 4: Esame pratico

    Art. 15 Tipi di esercizi

    L’esame pratico consiste in particolare in un caso concreto, un lavoro di laboratorio o la valutazione di un fascicolo concreto.

    Art. 16 Forma

    1 La struttura dell’esame è stabilita sotto forma di una lista di controllo.

    2 Due esaminatori esperti nella materia esaminata preparano l’esercizio, accompagnano l’esaminando e ne valutano le prestazioni.

    3 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.

    4 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.

    5 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impie­gati esaminatori differenti.

    Art. 17 Analisi dell’esame

    Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

    Sezione 5: Esame orale

    Art. 18 Tipi di domande

    1 Gli esami orali consistono in domande aperte.

    2 Le domande sono attribuite mediante estrazione a sorte.

    3 Devono essere poste domande relative ad almeno cinque tematiche indipendenti e ponderate nella medesima maniera.

    Art. 19 Forma

    1 Il colloquio d’esame è condotto da due esaminatori.

    2 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.

    3 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impie­gati esaminatori differenti.

    Art. 20 Analisi d’esame

    1 Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

    2 Sulla base di questo rapporto la commissione d’esame verifica le sue direttive e, se del caso, le adegua.

    Capitolo 3: Entrata in vigore

    Art. 21

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?