811.117.2 Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
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    811.117.2

    Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

    del 19 aprile 2007 (Stato 11  maggio 2011)

    Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 20 agosto 2007

    La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO),

    visto l’articolo 49 capoverso 4 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed),

    decreta:

    Sezione 1: Composizione e suddivisione della MEBEKO

    Art. 1

    1 La MEBEKO si compone di:

    a.
    un presidente;
    b.
    un vicepresidente;
    c.
    altri membri nominati dal Consiglio federale.

    2 Essa è suddivisa nelle sezioni Formazione e Perfezionamento.

    3 Essa dispone di una direzione e di un organo di gestione.

    Sezione 2: Attribuzioni e competenze

    Art. 2 MEBEKO

    I compiti della MEBEKO sono stabiliti nell’articolo 50 LPMed.

    Art. 3 Sezione Formazione

    La sezione Formazione ha le seguenti attribuzioni:

    a.
    prestare consulenza all’organo di accreditamento, al Consiglio di accreditamento svizzero, al Consiglio federale, al Dipartimento federale dell’interno (DFI) e alla Conferenza universitaria svizzera (Conferenza universitaria) in materia di formazione;
    b.
    formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nell’ambito della formazione;
    c.
    svolgere i compiti assunti dalla MEBEKO in qualità di successore del Comitato direttore secondo l’articolo 62 capoverso 3 LPMed;
    d.
    rendere conto regolarmente al DFI, al Consiglio di accreditamento svizzero e alla Conferenza universitaria, d’intesa con il presidente;
    e.
    decidere in merito al riconoscimento di diplomi conseguiti all’estero. In caso di decisione negativa stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per l’ottenimento del diploma federale;
    f.
    decidere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LPMed in merito all’equi­valenza di diplomi conseguiti in Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcun accordo sul riconoscimento reciproco;
    g.
    decidere ai sensi dell’articolo 15 capoverso 4 LPMed in merito all’am­missione all’esame federale di persone il cui diploma non può essere riconosciuto e al contenuto di tale esame;
    h.
    vigilare sugli esami federali;
    i.
    proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della formazione.
    Art. 4 Sezione Perfezionamento

    La sezione Perfezionamento ha le seguenti attribuzioni:

    a.
    prestare consulenza all’organo di accreditamento, al Consiglio federale e al Dipartimento federale dell’interno (DFI) in materia di perfezionamento;
    b.
    formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nell’ambito del perfezionamento;
    c.
    rispondere a richieste di pareri in procedure di ricorso che rientrano nel settore di competenza della sezione Perfezionamento;
    d.
    rendere conto regolarmente al DFI, d’intesa con il presidente;
    e.
    decidere in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento conseguiti al­l’este­ro. In caso di decisione negativa stabilire le condizioni per l’otteni­mento del titolo federale di perfezionamento;
    f.
    decidere ai sensi dell’articolo 21 capoverso 4 LPMed in merito al conseguimento di un titolo federale di perfezionamento per persone il cui titolo di perfezionamento non può essere riconosciuto;
    g.
    decidere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LPMed in merito all’equi­valenza di titoli di perfezionamento conseguiti in Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcun accordo sul riconoscimento reciproco;
    h.
    proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità del perfezionamento.
    Art. 5 Presidente

    1 Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni:

    a.
    distribuire gli affari alle sezioni, all’organo di gestione o a un membro della MEBEKO;
    b.
    rappresentare la MEBEKO verso l’esterno e informare il pubblico sulla sua attività;
    c.
    convocare le riunioni plenarie, preparare gli affari d’intesa con la direzione, stabilire l’ordine del giorno e dirigere le sedute.

    2 Per questioni particolari il presidente può, caso per caso, far capo a periti esterni.

    3 Il presidente può delegare la stesura di comunicati stampa a un comitato di redazione.

    Art. 6 Caposezione

    1 Una sezione è diretta dal presidente, l’altra dal vicepresidente.

    2 Il caposezione ha in particolare le seguenti attribuzioni:

    a.
    coordinarsi regolarmente con il capodivisione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) competente per la politica della formazione su questioni riguardanti la medicina universitaria, la formazione e il perfezionamento delle professioni mediche universitarie, la disponibilità di personale sanitario nonché su altre questioni che interessano sia la politica di formazione sia la politica sanitaria;
    b.
    convocare le sedute delle sezioni, preparare gli affari, stabilire l’ordine del giorno e presiedere le sedute;
    c.
    vigilare sull’esecuzione delle decisioni.

    3 Il caposezione può liquidare gli affari che gli competono mediante procedura di circolazione degli atti e quelli urgenti con decisione autonoma. Le decisioni autonome devono essere rese note alla MEBEKO nell’ambito della seduta seguente.

    4 Per questioni particolari il caposezione può, caso per caso, far capo a periti esterni o affidarne la trattazione a singoli membri della MEBEKO.

    Art. 7 Direzione

    1 La direzione dirige l’organo di gestione e coordina l’operato dei segretariati delle sezioni.

    2 Essa assicura che i dati della banca dati della MEBEKO siano rilevati in modo adeguato e completo conformemente ai compiti della MEBEKO.

    3 La direzione è aggregata all’UFSP.

    Art. 8 Organo di gestione

    1 L’organo di gestione è aggregato all’UFSP.

    2 Esso si compone dei segretariati delle sezioni Formazione e Perfezionamento.

    3 Il segretariato della sezione Formazione ha le seguenti attribuzioni:

    a.
    svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità;
    b.
    preparare le sedute e redigere i verbali;
    c.
    ricevere le iscrizioni agli esami;
    d.
    elaborare nella banca dati della MEBEKO i dati concernenti la vigilanza degli esami federali nonché i diplomi federali riconosciuti e le corrispon­denti attestati di equivalenza secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed;
    e.
    esaminare le richieste di decisione che rientrano nella competenza della sezione Formazione, procedere all’istruzione e redigere decisioni incidentali e finali a destinazione di tale sezione;
    f.
    preparare i pareri a destinazione delle autorità superiori;
    g.
    assicurare l’esecuzione delle decisioni della sezione Formazione e svolgere i compiti affidati dal presidente o dal caposezione;
    h.
    consigliare appropriatamente la MEBEKO e fornire informazioni a terzi;
    i.2
    svolgere i lavori di segretariato delle commissioni d’esame.

    4 Il segretariato della sezione Perfezionamento ha le seguenti attribuzioni:

    a.
    svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità;
    b.
    preparare le sedute e redigere i verbali;
    c.
    elaborare nella banca dati della MEBEKO i dati concernenti i titoli di perfezionamento federali riconosciuti e le corrispondenti attestati di equivalenza secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed;
    d.
    esaminare le richieste di decisione che rientrano nella competenza della sezione Perfezionamento, procedere all’istruzione e redigere decisioni incidentali e finali a destinazione di tale sezione;
    e.
    preparare i pareri a destinazione delle autorità superiori;
    f.
    assicurare l’esecuzione delle decisioni della sezione Perfezionamento e svolgere i compiti affidati dal presidente o dal caposezione;
    g.
    consigliare adeguatamente la MEBEKO e fornire informazioni a terzi.

    5 I due segretariati elaborano i propri dati nella banca dati della MEBEKO. Se l’esecuzione dei propri compiti lo richiede, elaborano i dati personali nella banca dati.

    2 Introdotta dal n. I dell'O della MEBEKO del 27 apr. 2011, approvata dal DFI il 11 mag. 2011 ed entrata in vigore l'11 mag. 2011 (RU 2011 1949).

    Art. 9 Sottocommissioni

    1 La MEBEKO può, caso per caso, istituire sottocommissioni per la trattazione di questioni tecniche specifiche. Nella decisione di istituzione stabilisce i loro compiti, designa il presidente nonché i membri.

    2 D’intesa con il DFI, le sottocommissioni possono eccezionalmente far capo a periti con funzioni di consulenza che non appartengono alla MEBEKO.

    Sezione 3: Sedute

    Art. 10 Convocazione e porte chiuse

    1 Il presidente convoca almeno una riunione plenaria della MEBEKO all’anno. Un quinto dei membri o una sezione possono chiedere una riunione plenaria.

    2 Il caposezione convoca le sedute della propria sezione secondo il bisogno. Un quinto dei membri di ogni sezione può chiedere la convocazione di una seduta.

    3 Le sedute della MEBEKO, delle sezioni e delle sottocommissioni non sono né aperte alle parti né pubbliche.

    Art. 11 Ricusazione

    I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.

    Art. 12 Preparazione

    L’organo di gestione fa pervenire ai membri l’ordine del giorno e la necessaria documentazione di regola quattordici giorni prima della seduta.

    Art. 13 Decisioni

    1 La MEBEKO, le sezioni e le sottocommissioni possono decidere se sono presenti almeno la metà dei rispettivi membri.

    2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente per quanto concerne la riunione plenaria, il voto del caposezione per quanto concerne le sedute delle sezioni, e il voto del presidente della sottocommissione per quanto concerne le sedute delle sottocommissioni.

    3 Il plenum, le sezioni e le sottocommissioni possono anche decidere mediante procedura per circolazione degli atti. In caso di votazione per circolazione degli atti un membro può chiedere al presidente una deliberazione orale nella MEBEKO o in una delle sezioni.

    Art. 14 Segreto d’ufficio

    I membri della MEBEKO, i periti esterni e i collaboratori dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale4.

    Art. 15 Obbligo del segreto

    1 I membri e gli altri partecipanti alle sedute sono tenuti a trattare in modo confidenziale le deliberazioni e i documenti.

    2 I membri possono informare i gruppi dirigenti delle organizzazioni che rappresentano in merito all’operato della MEBEKO e delle sezioni. I processi verbali non possono essere trasmessi. La MEBEKO, le sezioni e le sottocommissioni decidono caso per caso sulla trasmissione di altri documenti.

    3 Le informazioni su singole domande d’esame e singoli risultati di esami nonché su procedure pendenti vanno trattati in ogni caso in modo confidenziale.

    4 Se un membro o un’altra persona che ha partecipato a una seduta violano l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.

    Sezione 4: Procedura

    Art. 16 Principio

    La procedura per l’emissione di decisioni è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

    Sezione 5: Entrata in vigore

    Art. 18

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.

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