811.117.3 Ordinanza sul registro LPMed
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    811.117.3

    Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

    (Ordinanza sul registro LPMed)

    del 5 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).

    2 Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle seguenti professioni mediche universitarie:

    a.
    medico;
    b.
    medico-dentista;
    c.
    chiropratico;
    d.
    farmacista;
    e.
    veterinario.
    Art. 2 Autorità responsabile

    1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle profes­sioni mediche.

    2 L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e con gli utenti dell’interfaccia standard.

    3 Rilascia i diritti di trattamento e di accesso individuali per il registro delle professioni mediche.

    Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati

    Art. 3 Commissione delle professioni mediche

    1 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:

    a.
    il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
    b.
    la data di nascita e il sesso;
    c.
    la lingua di corrispondenza;
    d.
    le conoscenze linguistiche del titolare del diploma;
    e. 2
    le cittadinanze;
    f.
    il numero AVS3 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti;
    g.
    i diplomi federali con la data d’emissione e il luogo di rilascio del diploma;
    h.
    i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
    i.
    gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO;
    j.
    i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica;
    k.
    i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d’iscrizione nel registro;
    l.
    il numero d’identificazione delle persone (GLN4).

    2 ...5

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    3 Nuova espr. giusta l’all. n. II 29 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

    4 GLN è l’acronimo di Global Location Number.

    5 Introdotto dal n. I 3 dell’O COVID-19 esame federale di medicina umana del 27 mag. 2020, in vigore dal 28 mag. 2020 fino al 31 ott. 2021 (RU 2020 1811).

    Art. 4 UFSP

    1 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

    a.
    l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6;
    b.
    la menzione «cancellato» secondo l’articolo 54 capoverso 3 LPMed e la data della menzione;
    c.
    la data del decesso.

    2 Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche.

    3 Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell’arti­colo 54 LPMed.

    Art. 5 Organizzazioni di perfezionamento

    1 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento nelle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle professioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3a dell’ordinanza del 27 giugno 20076 sulle professioni mediche con la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.

    2 L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione:

    a.
    delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie; e
    b.
    della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato 2.

    3 Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.

    Art. 6 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche:

    a.
    gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» di cui all’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre 20118 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;
    b.
    il certificato di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 18 agosto 20049. sui medicamenti veteri­nari.
    Art. 7 Cantoni

    1 Per le persone che esercitano una professione medica, le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:10

    a.
    il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
    b.
    la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’eser­cizio della professione;
    c.
    uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:
    1.
    rilasciata,
    2.
    nessuna autorizzazione;
    d.
    l’indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell’attività;
    e.
    l’indirizzo dello studio medico o dell’azienda;
    f.
    l’indicazione se lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale;
    g.
    l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo il diritto cantonale;
    h.
    l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo l’articolo 66 capo­verso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 201111 sul controllo degli stupefacenti (OCStup);
    i.
    eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta di cui alla lettera h;
    j.
    la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup;
    k
    eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti di cui alla lettera j;
    l.
    eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
    m.
    il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.

    2 Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:

    a.
    la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
    b. 12
    il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
    c.
    la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI);
    d.
    l’indicazione se una persona che esercita una professione medica in ambito di medicina umana, odontoiatria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
    e.
    osservazioni relative alla dispensazione diretta secondo il capoverso 1 lettera g.

    3 … 13

    4 Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed:

    a.
    annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 35 LPMed;
    b.
    la data dell’annuncio;
    c.
    il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
    d.
    le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere e, g–k e 6 lettere c–g.

    5 Esse possono iscrivere la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d ed e per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni al massimo.

    6 Esse annunciano senza indugio all’UFSP i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

    a.
    le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
    b.
    i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
    c.
    gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
    d.
    gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
    e.
    la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;
    f. 14
    i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;
    g. 15
    i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
    h.
    le misure disciplinari di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con il motivo e la data della decisione.

    7 Esse comunicano senza indugio all’UFSP la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    11 RS 812.121.1

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    13 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

    Art. 9 Qualità dei dati

    1 I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

    2 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente.

    Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard

    1 L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:

    a.
    fornitori di dati di cui agli articoli 3–8;
    b.
    servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.

    2 I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPMed.

    3 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso è concesso solo su richiesta scritta.16

    4 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    Art. 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

    1 L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche accessibili al pubblico:17

    a.
    dell’UST: a scopi statistici;
    b.
    dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

    2 L’UFSP mette i dati a disposizione dell’UST ogni anno, mentre dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    Art. 13 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

    1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 1 LPMed18 deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni mediche.

    2 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2 LPMed19 può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.

    3 L’UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

    18 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.

    19 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.

    Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica

    1 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può chiedere per scritto all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano secondo l’articolo 7 capoverso 6.

    2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.

    3 L’UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capo­verso 6 mediante una connessione sicura.

    Art. 15 Modifica dei dati

    1 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni mediche secondo gli articoli 3–8.

    2 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

    3 Tutte le modifiche sono verbalizzate.

    Sezione 4: Costi ed emolumenti

    Art. 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

    1 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche.

    2 Sostiene i costi non coperti dagli emolumenti.

    3 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a disposizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

    4 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.

    Art. 18 Emolumenti

    1 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:

    a. 20
    un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti;
    b.
    un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

    2 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a.

    2bis Per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo l’arti­colo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.21

    2ter Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.22

    3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200423 sugli emolumenti.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    21 Introdotto dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    22 Introdotto dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    23 RS 172.041.1

    Sezione 5: Sicurezza dei dati

    Art. 19

    Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Allegato 126

    26 Aggiornato dal n. II dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

    (art. 38, 1016)

    Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

    1 Contenuto e accesso:

    A Iscrizione, modifica, cancellazione, lettura (per motivi tecnici i campi di dati contrassegnati con * possono essere iscritti anche dall’UFSP)

    B Domanda di modifica, lettura

    C Lettura

    I Accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo (Internet: www.medreg.admin.ch)

    O Accessibile al pubblico su richiesta

    S Annuncio mediante una connessione sicura di dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 7 capoverso 6, domanda di informazioni secondo l’art. 13 cpv. 1.

    Vuoto Nessun accesso

    X Contenuto obbligatorio

    Y Contenuto facoltativo

    2 Fornitori di dati

    MEBEKO Commissione delle professioni mediche

    UFSP Il servizio dell’Ufficio federale della sanità pubblica che tiene il registro delle professioni mediche

    FMH/ISFM Federazione dei medici svizzeri/Istituto svizzero per la formazione medica

    pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti

    SSO Società svizzera di odontologia e stomatologia

    ChiroSuisse Associazione svizzera dei chiropratici

    SVS Società dei veterinari svizzeri

    UST Ufficio federale di statistica

    USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

    Cantoni Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e la vigilanza

    Campi di dati del registro delle professioni mediche

    Contenuto e accesso

    Fornitore responsabile

    Contenuto

    Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiamo via Internet)

    Dati acces­sibili al pubblico (su richiesta)

    MEBEKO

    UFSP

    FMH/ISFM

    pharmaSuisse

    SSO

    ChiroSuisse

    SVS

    Cantoni

    UST

    USAV

    1

    Dati personali di base:

    1.1

    Numero d’identificazione delle persone (GLN)

    X

    I

    A

    A

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    1.2

    Numero d’identificazione delle imprese (IDI) per ditte individuali

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    1.3

    Nome, cognome

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.4

    Cognomi precedenti

    X

    O

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.5

    Data di nascita

    X

    O

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.5bis

    Anno di nascita

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.6

    Sesso

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.7

    Lingua di corrispondenza

    X

    O

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.8

    Conoscenze linguistiche

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.9

    1.10

    Cittadinanze

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.11

    Numero AVS

    X

    A

    A*

    B

    1.12

    Data del decesso

    X

    C

    A

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    2

    Dati riguardanti i diplomi:

    2.1

    Diplomi federali con la data d’emissione

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.2

    Diplomi esteri riconosciuti con la data d’emissione e la data del riconoscimento da parte della Svizzera

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.3

    Attestati di equivalenza per i diplomi di cui all’art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d’emissione del diploma e la data dell’attestato di equivalenza svizzero

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.4

    Diplomi esteri verificati di cui all’art. 35 cpv. 1 LPMed con la data d’emissione nonché la data della verifica

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.5

    Diplomi di cui all’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed con la data d’emissione e la data d’iscrizione nel registro

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.6

    Luogo di rilascio del diploma

    X

    O

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.7

    Paese di rilascio del diploma

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3

    Dati riguardanti il perfezionamento:

    3.1

    Titoli federali di perfezionamento con la data d’emissione

    X

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    A

    C

    B

    C

    C

    3.2

    Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’art. 21 cpv. 1 LPMed con la data d’emissione e la data del riconoscimento da parte della Svizzera

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.3

    Attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all’art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d’emissione e la data dell’attestato di equivalenza svizzero

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.4

    Titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’art. 35 cpv. 1 LPMed con la data d’emissione nonché la data di verifica

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.5

    Luogo di rilascio del titolo di perfezionamento

    X

    O

    A

    A*

    A

    A

    A

    A

    C

    B

    C

    C

    3.6

    Paese di rilascio del titolo di perfezionamento

    X

    I

    A

    A*

    A

    A

    A

    A

    C

    B

    C

    C

    3.7

    Attestati di capacità di «veterinario ufficiale», «veterinario ufficiale dirigente» e certificati di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» con la data di rilascio

    X

    I

    C

    B

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    A

    3.8

    Attestati di capacità di diritto privato di cui all’allegato 2 con la data di rilascio

    X

    I

    C

    B

    A

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.9

    Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    C

    C

    3.10

    Formazioni approfondite di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    C

    C

    3.11

    Attestati di capacità di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    C

    A

    B

    C

    C

    3.12

    Certificati di attitudine tecnica di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    C

    C

    A

    B

    C

    C

    4

    Dati riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della professione:

    4.1

    Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.2

    Base legale per l’autorizzazione all’esercizio

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.3

    Stato dell’autorizzazione all’esercizio della professione (rilasciata, nessuna autorizzazione), con la data della decisione

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.4

    Indicazione se la persona esercita o no una professione medica attivamente, con la data della modifica dell’attività

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.5

    Data di un termine di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.6

    Nome dello studio medico o dell’azienda

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.7

    Indicazione se si tratta o no di una ditta individuale

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.8

    Forma giuridica della persona giuridica

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.9

    IDI della persona giuridica

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.10

    Indirizzo dello studio medico o dell’azienda (via, NPA, località)

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.11

    Numero di telefono dello studio medico o dell’azienda

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.12

    Indirizzi di posta elettronica

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.13

    Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

    Y27

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.14

    Autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.15

    Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medicamenti

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.16

    Portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.17

    Eventuali osservazioni in merito alla portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.18

    Restrizioni tecniche, temporali o geografiche con la data della decisione e l’indicazione di un eventuale termine di scadenza

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.19

    Descrizione delle restrizioni

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.20

    Oneri con la data della decisione e l’indicazione di un eventuale termine di scadenza

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.21

    Descrizione degli oneri

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.22

    Rifiuto o revoca dell’autorizzazione con la data della decisione

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    5

    Dati riguardanti i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni:

    5.1

    Annunci di prestatori di servizi di cui all’art. 35 LPMed

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.2

    Data dell’annuncio

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.3

    Data di inizio e fine delle prestazioni

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.4

    Indicazione se i prestatori di servizi hanno esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.5

    Nome dello studio medico o dell’azienda

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.6

    Indirizzo dello studio medico o dell’azienda (via, NPA, località)

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.7

    Numero di telefono e di fax dello studio medico o dell’azienda

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.8

    Indirizzi di posta elettronica

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.9

    Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

    Y28

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.10

    Autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.11

    Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medicamenti

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.12

    Portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.13

    Eventuali osservazioni in merito alla portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    6

    Dati personali degni di particolare protezione:

    6.1

    Presenza di dati personali degni di particolare protezione di cui all’art. 7 cpv. 6 (sì/no)

    X

    A

    B

    6.2

    Menzione «cancellato» di cui all’art. 54 cpv. 3 LPMed e la data della menzione

    X

    A

    B

    6.3

    Restrizioni soppresse con la data della soppressione

    X

    C

    S

    6.4

    Motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca

    X

    C

    S

    6.5

    Avvertimento con il motivo e la data della decisione

    X

    C

    S

    6.6

    Ammonimento con il motivo e la data della decisione

    X

    C

    S

    6.7

    Multa con il motivo, la data della decisione e l’importo della multa

    X

    C

    S

    6.8

    Divieto temporaneo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché l'inizio e la fine del divieto

    X

    C

    S

    6.9

    Divieto definitivo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione

    X

    C

    S

    6.10

    Misure disciplinari di cui all’art. 52 cpv. 1 lett. b LPMed fondate sul diritto cantonale con il motivo e la data della decisione

    X

    C

    S

    27 Questa informazione riguarda tutte le persone che esercitano una professione medica secondo la LPMed, ad eccezione dei veterinari.

    28 RS 832.112.31

    Allegato 2

    (art. 5 cpv. 2)

    Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinanza del 29 settembre 199529 sulle prestazioni

    I seguenti attestati di capacità ISFM di diritto privato in medicina umana autorizzano alla fatturazione di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

    Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)
    Medico in medicina antroposofica ampliata (VAOAS)
    Terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (TCM)
    Omeopatia (SSMO)
    Fitoterapia
    Sonografia dell’anca secondo Graf nel neonato e nel lattante (SSUM)
    Ultrasonografia prenatale (SSUM)

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