1 Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), devono figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente e il nome della stessa. Se l’acqua minerale proviene da più falde o giacimenti sotterranei, i recipienti devono anche recare i nomi di tutti i luoghi delle emergenze delle sorgenti e i nomi delle stesse.14
2 L’elenco degli ingredienti deve essere sostituito dall’indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale.15
3 È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di un’acqua minerale naturale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.16
4 Se le etichette o le scritte sui recipienti di acqua minerale destinati alla vendita recano un nome di fantasia (denominazione commerciale), il luogo o il nome della sorgente deve figurare in caratteri con un’altezza e una larghezza pari almeno al 150 per cento del più grande dei caratteri utilizzati per l’indicazione del nome di fantasia. Ciò vale anche per la pubblicità.
5 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento con aria arricchita di ozono, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera a, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di ozono» o «acqua trattata con ozono».
6 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento di parziale eliminazione del ferro o del manganese, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera a, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua parzialmente deferrizzata», «acqua parzialmente demanganizzata», «deferrizzata» o «demanganizzata». La menzione «acqua parzialmente deferizzata» o «deferizzata» non è obbligatoria se la separazione del ferro è stata effettuata per filtrazione o decantazione.17
7 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento di parziale eliminazione dei fluoruri, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera d, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di adsorbimento autorizzata», «acqua parzialmente defluorizzata» o «defluorizzata».