817.022.12 Ordinanza del DFI sulle bevande
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    817.022.12

    Ordinanza del DFI sulle bevande

    del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 10 capoverso 4, 12 capoverso 3, 14 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

    ordina:

    Titolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

    1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la caratterizzazione e la pubblicità particolari:

    a.
    acqua minerale naturale e acqua sorgiva;
    b.
    succo di frutta;
    c.
    succo di verdura;
    d.
    nettare di frutta; 
    e.
    bevande aromatizzate, sciroppi, bevande contenenti caffeina;
    f.
    caffè, surrogati di caffè, tè, tè decaffeinato, mate, tè di erbe e di frutti;
    g.
    bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe senza o a basso tenore alcolico:
    1.
    birra, birra analcolica,
    2.
    vino, vino spumante,
    3.
    vino analcolico, vino spumante analcolico,
    4.
    mosto d’uva, vino liquoroso,
    5.
    bevande a base di vino,
    6.
    sidro, sidro analcolico,
    7.
    succo di frutta a granelli in fase di fermentazione, vini di frutta,
    8.
    idromele,
    9.
    bevande spiritose.

    2 La presente ordinanza non si applica all’acqua potabile, la quale è disciplinata dall’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).

    Art. 3 Caratterizzazione complementare

    Per i prodotti contenenti più di 2 g per litro di anidride carbonica accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica»; fanno eccezione l’acqua minerale naturale, l’acqua sorgiva nonché le bevande alcoliche e le bevande analoghe analcoliche,.

    Titolo 2: Acqua

    Capitolo 1: Acqua minerale naturale

    Art. 43 Campo d’applicazione

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano all’acqua minerale naturale che:

    a.
    è consegnata ai consumatori come derrata alimentare, condizionata in recipienti;
    b.
    può anche essere consegnata in cisterna come ingrediente di una derrata alimentare.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 5 Definizioni

    1 L’acqua minerale naturale è un’acqua microbiologicamente ineccepibile, la quale ha per origine una falda o un giacimento sotterraneo. Essa proviene da una o più sorgenti con una o più emergenze naturali o perforate.4

    2 Una sorgente è unʼacqua sotterranea specifica, definibile da un punto di vista idrogeologico.

    3 Se un’acqua minerale naturale proviene da più sorgenti, la composizione fisico-chimica di quest’acqua deve rimanere costante.5

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 6 Requisiti

    1 L’acqua minerale naturale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione, la temperatura e il flusso, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Questa caratteristica deve essere stabilita con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

    a.
    geologici e idrogeologici;
    b.
    fisici, chimici e fisico-chimici;
    c.
    microbiologici.

    2 Le competenti autorità esecutive cantonali devono essere informate in merito al risultato delle suddette analisi. Deve essere presentata la documentazione menzio­nata nell’allegato 1.

    3 All’atto del riempimento, l’acqua minerale naturale deve essere conforme ai valori massimi specificati nell’allegato 2.

    Art. 7 Captazione e riempimento

    1 La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riempimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche dell’acqua alla sorgente siano ampiamente conservate. In particolare, la sorgente deve essere protetta contro gli inquinamenti alla scaturigine.

    2 I materiali impiegati per la captazione, le condotte e i serbatoi devono essere idonei per l’acqua minerale naturale e tali da impedire ogni modificazione chimica, fisico-chimica e microbiologica dell’acqua.

    3 L’acqua minerale naturale può essere trasportata dalla sorgente al luogo di riempimento unicamente mediante condotte. Non è permesso il trasporto in autocisterne fuorché per l’utilizzo dell’acqua minerale naturale come ingrediente di una derrata alimentare.6

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 8 Trattamenti ammessi e requisiti di purezza

    1 L’acqua minerale naturale non deve essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi.

    2 In deroga al capoverso 1 sono ammessi:

    a.
    la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile o con aria arricchita di ozono, per eliminare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui questo trattamento non modifichi le componenti essenziali dellʼacqua minerale naturale;
    b.
    l’eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica con procedimenti esclusivamente fisici;
    c.
    l’aggiunta di anidride carbonica;
    d.
    il trattamento con allumina attivata per eliminare o ridurre i fluoruri;
    e.
    altri trattamenti, purché:
    1.
    siano assolutamente necessari,
    2.
    non modifichino l’acqua minerale naturale nei suoi componenti essenziali, e
    3.
    non servano al miglioramento igienico di un’acqua minerale non ineccepibile alla sorgente.

    3 Sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo.

    Art. 9 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «acqua minerale naturale». Se in condizioni normali di pressione e di temperatura l’acqua minerale libera anidride carbonica, la denominazione specifica è:

    a.
    «acqua minerale naturale naturalmente gassosa» se l’acqua contiene la stessa quantità di anidride carbonica come alla sorgente; l’anidride carbonica che si libera entro le abituali tolleranze tecniche può in tal caso essere compensata con una quantità uguale di provenienza dalla stessa fonte;
    b.
    «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica della stessa sorgente» se il suo tenore di anidride carbonica proviene dalla stessa sorgente ed è più elevato, dopo l’imbottigliamento, di quello alla sorgente;
    c.
    «acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica» se all’acqua minerale è aggiunta anidride carbonica non proveniente dalla stessa sorgente.

    2 In caso di trattamento secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera b, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione «totalmente sgasata» oppure «parzialmente sgasata».

    3 Secondo la composizione, la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti:

    a.7
    «oligominerale» o «leggermente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 500 mg per litro;
    b.8
    «minimamente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 50 mg per litro;
    c.9
    «ricca in sali minerali» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg per litro;
    d.
    «sodica» se il tenore di sodio è superiore a 200 mg per litro;
    e.
    «calcica» se il tenore di calcio è superiore a 150 mg per litro;
    f.
    «magnesica» se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg per litro;
    g.10
    «ferruginosa» o «contenente ferro» se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg per litro;
    h.11
    «fluorata» o «contenente fluoro» se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg per litro;
    i.
    «contenente bicarbonato» o «contenente idrogencarbonato» se il tenore di idrogencarbonato è superiore a 600 mg per litro;
    j.
    «contenente solfati» se il tenore di solfati è superiore a 200 mg per litro;
    k.
    «contenente cloruri» se il tenore di cloruri è superiore a 200 mg per litro;
    l.
    «acidula» se il tenore di anidride carbonica libera della sorgente è superiore a 250 mg per litro;
    m.
    «con molta anidride carbonica» se il tenore di anidride carbonica è superiore a 6500 mg per litro;
    n.
    «con poca anidride carbonica» se il tenore di anidride carbonica non è superiore a 4000 mg per litro;
    o.
    «può avere effetto lassativo» se contiene più di 2000 mg per litro di solfati;
    p.12
    «indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti» se sono rispettati i seguenti valori massimi:
    solfati
    240 mg per litro
    sodio
    20 mg per litro
    nitrati
    10 mg per litro
    fluoro
    0,7 mg per litro
    manganese
    0,05 mg per litro
    nitriti
    0,02 mg per litro
    arsenico
    0,005 mg per litro
    uranio
    0,002 mg per litro.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    12 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 10 Caratterizzazione complementare

    1 Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), devono figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente e il nome della stessa. Se l’acqua minerale proviene da più falde o giacimenti sotterranei, i recipienti devono anche recare i nomi di tutti i luoghi delle emergenze delle sorgenti e i nomi delle stesse.14

    2 L’elenco degli ingredienti deve essere sostituito dall’indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale.15

    3 È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di un’acqua minerale naturale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.16

    4 Se le etichette o le scritte sui recipienti di acqua minerale destinati alla vendita recano un nome di fantasia (denominazione commerciale), il luogo o il nome della sorgente deve figurare in caratteri con un’altezza e una larghezza pari almeno al 150 per cento del più grande dei caratteri utilizzati per l’indicazione del nome di fantasia. Ciò vale anche per la pubblicità.

    5 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento con aria arricchita di ozono, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera a, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di ozono» o «acqua trattata con ozono».

    6 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento di parziale eliminazione del ferro o del manganese, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera a, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua parzialmente deferrizzata», «acqua parzialmente demanganizzata», «deferrizzata» o «demanganizzata». La menzione «acqua parzialmente deferizzata» o «deferizzata» non è obbligatoria se la separazione del ferro è stata effettuata per filtrazione o decantazione.17

    7 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento di parziale eliminazione dei fluoruri, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera d, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di adsorbimento autorizzata», «acqua parzialmente defluorizzata» o «defluorizzata».

    13 RS 817.022.16

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 11 Menzioni di proprietà particolari

    1 La menzione «indicata per un’alimentazione povera di sodio» è permessa se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg per litro.

    2 Sono vietate menzioni quali «stimola la digestione», «può favorire la diuresi», «può favorire le funzioni epatobiliari» o menzioni analoghe, a meno che non sia scientificamente comprovata una particolare azione fisiologica.

    Capitolo 2: Acqua sorgiva

    Art. 12 Definizione

    L’acqua sorgiva è un’acqua di origine sotterranea commercializzata nel rispetto del suo stato originale.

    Art. 13 Requisiti

    1 Al momento della consegna ai consumatori l’acqua sorgiva deve soddisfare i requisiti fisico-chimici applicabili all’acqua potabile, specificati negli allegati 2 e 3 OPPD18. Deve corrispondere inoltre alle proprietà microbiologiche dell’acqua minerale naturale, specificate nell’allegato 2.

    2 Per la captazione, il riempimento e i trattamenti ammessi valgono i requisiti stabi­liti negli articoli 7 e 8 applicabili all’acqua minerale naturale.

    Art. 14 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «acqua sorgiva».

    2 Contrariamente a quanto stabilito per l’acqua minerale naturale, acque sorgive diverse possono essere immesse in commercio sotto lo stesso nome di fantasia (denominazione commerciale).

    3 La denominazione specifica «acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica» è ammessa se all’acqua sorgiva è stata aggiunta anidride carbonica.

    Art. 15 Caratterizzazione e restrizioni complementari

    1 Per analogia con l’acqua minerale naturale, devono figurare il nome della sorgente e il luogo in cui scaturisce. Sull’etichetta non deve figurare alcun riferimento alla composizione della sorgente o indicazione sulla salute.

    2 Per l’acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario.

    Titolo 3: Succo di frutta, succo di verdura e nettare di frutta

    Capitolo 1: Succo di frutta

    Art. 16 Definizioni

    1 Il succo di frutta è un succo non fermentato ma fermentescibile, ottenuto dalla parte commestibile di frutti sani e maturi, freschi o conservati mediante refrigerazione, appartenenti a una o più specie. Il succo di frutta possiede il colore, l’aroma e il sapore caratteristici dei frutti dai quali proviene.

    2 Il succo di frutta da concentrato è un succo ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato con acqua potabile.

    3 Il succo di frutta concentrato (concentrato di succo di frutta) è un prodotto ottenuto da una o più specie di frutta, al quale è stata sottratta per via fisica una determinata percentuale dell’acqua naturale.

    4 Il succo di frutta disidratato (succo di frutta in polvere) è un prodotto ottenuto da una o più specie di frutta, al quale è stata sottratta per via fisica quasi tutta l’acqua naturale.

    5 Il succo di frutta diluito è un prodotto fabbricato mediante diluizione di succo di frutta, succo di frutta concentrato, purea di frutta, purea di frutta concentrata oppure una miscela di tali prodotti con acqua potabile.

    6 Il succo di frutta estratto ad acqua è un prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:

    a.
    frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici; oppure
    b.
    frutti interi disidratati.

    7 Gli aromi da restituire ai succhi sono prodotti ottenuti durante la trasformazione del frutto mediante processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione. L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.

    Art. 18 Requisiti

    1 Il succo di frutta deve soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    il tenore di tutta la materia secca solubile proveniente dal frutto deve corrispondere al contenuto naturale del frutto in questione e non può essere modificato, tranne in caso di taglio con succo della stessa specie;
    b.
    per fabbricare succo di frutta è ammessa la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta. Per fabbricare succo di frutta da concentrato, è consentita la miscelazione di succo di frutta o succo di frutta concentrato con purea di frutta o purea di frutta concentrata;
    c.
    il succo di frutta può contenere:
    1.
    il succo di mele, al massimo il 10 per cento in massa di succo di pere oppure la quantità corrispondente di concentrato,
    2.
    il succo di pere, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mele oppure la quantità corrispondente di concentrato,
    3.
    il succo d’arancia, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mandarino oppure la quantità corrispondente di concentrato;
    d.
    sono ammesse l’aggiunta al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato di aroma, polpa e cellule restituiti nonché l’aggiunta al succo di uva di sali di acido tartarico restituiti;
    e.
    è vietata l’aggiunta di zuccheri;
    f.
    gli aromi, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato;
    g.
    il contenuto di solidi solubili del succo di frutta da concentrato corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito di cui all’allegato 4. Se un succo di frutta da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato 4, il valore Brix minimo del succo ricostituito deve corrispondere al valore Brix del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il concentrato;
    h.
    nel caso degli agrumi, il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Fa eccezione il succo di limetta; quest’ultimo può essere ottenuto dal frutto intero;
    i.
    se il succo di frutta è ottenuto da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non devono essere incorporati nel succo. Sono eccettuati i casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso alla buona prassi di fabbricazione;
    j.
    il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati, che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di quelle di un succo di tipo medio ottenuto da frutti della stessa specie;
    k.
    al succo di frutta, al succo di frutta da concentrato e al succo di frutta estratto ad acqua possono essere aggiunti fino a 3 g per litro di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per correggerne il gusto acido.

    2 Il succo concentrato, disidratato e diluito, destinato alla consegna diretta ai consumatori, deve soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    il succo di frutta concentrato deve essere concentrato almeno alla metà del volume del succo di frutta originale;
    b.
    gli aromi, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al succo di frutta concentrato;
    c.
    per correggerne il gusto acido possono essere aggiunti fino a 3 g per litro di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro;
    d.
    per il succo di frutta diluito, la parte di succo di frutta nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa;
    e.
    per il rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni del capo­verso 1.
    Art. 19 Denominazione specifica

    1 Se un succo di frutta contiene due o più sorte di succo di frutta, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (per es. «miscela di succhi di frutta», «succo di più specie di frutta»). È pure permessa l’indicazione delle singole sorte di succhi di frutta in ordine decrescente di volume in base all’elenco degli ingredienti (per es. «succo di arancia e di albicocca»).

    2 Il capoverso 1 non si applica per l’aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.

    3 I succhi di mela e di pera o le loro mescolanze possono essere designati come «succo di frutti a granelli», «succo di frutti» oppure «sidro dolce».

    4 Se nella denominazione specifica è menzionata una sorta di frutta (per es. «succo di mele Gravenstein»), il suo contenuto di succo nel prodotto finito deve essere almeno dell’80 per cento in massa.

    5 Per il succo di frutta disidratato il termine «disidratato» o «essiccato» può essere sostituito con «in polvere» e completato o sostituito con l’indicazione del trattamento speciale applicato (per es. «liofilizzato»).

    6 Nella preparazione di succo di frutta e purea di frutta designati con la denominazione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 4. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato 4 si applica il nome botanico o comune corretto.

    Art. 20 Caratterizzazione complementare

    Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 3 OID19, per il succo di frutta diluito, accanto alla denominazione specifica, devono figurare il tenore minimo di succo di frutta, di polpa di frutta oppure di una mescolanza di tali componenti.

    Capitolo 2: Succo di verdura

    Art. 21 Definizioni

    1 Il succo di verdura è un prodotto non diluito, non fermentato ma fermentescibile o che ha subito una fermentazione acidolattica, ottenuto mediante procedimento meccanico o metodi enzimatici e susseguente estrazione da verdura sana e pulita, e destinato alla consegna ai consumatori.

    2 Il succo di verdura può anche essere il succo ottenuto da succo concentrato puro o da polpa di verdura, ricomposti nel contenuto originale con acqua potabile.

    3 La polpa di verdura è un prodotto non fermentato ma fermentescibile o che ha subito una fermentazione acidolattica, ottenuto mediante setacciatura della parte commestibile della verdura, senza separazione del succo.

    4 Il succo di verdura concentrato è un prodotto ottenuto da succo di verdura al quale è stata sottratta acqua per via fisica.

    5 Il succo di verdura essiccato è un succo di verdura al quale è stata sottratta per via fisica praticamente tutta l’acqua.

    6 Il succo di verdura diluito è una bevanda ottenuta mediante diluizione di succo di verdura o di concentrato di succo di verdura con acqua potabile e resa conservabile per via fisica.

    Art. 22 Requisiti

    1 Il succo di verdura deve soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    il tenore di sostanza secca solubile totale derivante dalla verdura deve corrispondere al contenuto naturale della verdura impiegata;
    b.
    in particolare valgono i seguenti tenori minimi in per cento in massa:
    1.
    succo di pomodoro: 4,5,
    2.
    succo di sedano: 6,5,
    3.
    succo di carote: 7,0,
    4.
    succo di bietole rosse: 7,5;
    c.
    i succhi ottenuti per ricomposizione mediante diluizione devono presentare un tenore minimo superiore al tenore minimo di cui alle lettere a o b dell’1 per cento in massa;
    d.
    la miscelazione di diversi succhi di verdura è permessa;
    e.
    sono permessi come ingredienti:
    1.
    sale commestibile,
    2.
    sorte di zuccheri o miele fino a un totale di 50 g/kg,
    3.
    spezie, erbe ed estratti derivati,
    4.
    succhi di frutta,
    5.
    siero di latte o scotta che hanno subito una fermentazione acidolattica, fino a 100 g/kg.

    2 Il succo di verdura concentrato e il succo di verdura diluito destinati alla consegna immediata ai consumatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    per un concentrato di succo di verdura il tenore di sostanza secca solubile totale derivante dalla verdura deve essere almeno il doppio di quello del succo; per il concentrato di succo di pomodoro esso deve essere almeno dell’8 per cento in massa;
    b.
    il concentrato del succo di verdura ricomposto deve soddisfare i requisiti per il corrispondente succo di verdura;
    c.
    per il succo di verdura diluito la parte pura di succo di verdura nel prodotto finito deve essere almeno del 40 per cento in massa;
    d.
    sono applicabili per analogia le disposizioni del capoverso 1 lettere d ed e.
    Art. 23 Denominazione specifica

    1 I succhi di verdura che hanno subito una fermentazione acidolattica, devono essere caratterizzati come tali nella denominazione specifica (per es. come «succo di carote da fermentazione acidolattica» o «concentrato di succo di carote da fermentazione acidolattica»).

    2 Se un succo di verdura contiene diverse specie di succhi di verdura, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (per es. «cocktail di succhi di verdura»).

    3 Se un succo di verdura contiene ingredienti di cui all’articolo 22 capoverso 1 lettera e, la denominazione specifica deve essere completata, ad esempio con l’indicazione «con aggiunta di zucchero» oppure «zuccherato», «con aggiunta di sale» oppure «salato».

    4 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia alle miscele di succhi di verdura e di succhi di frutta.

    Art. 24 Caratterizzazione complementare

    1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 3 OID20 devono figurare:

    a.
    per il concentrato di succo di verdura: quante parti di acqua devono essere aggiunte al concentrato per ottenere la densità originale del succo di verdura corrispondente; per i concentrati di pomodoro questa indicazione può essere sostituita dalla menzione del tenore minimo della sostanza secca derivante dal pomodoro in per cento in massa oppure dalle seguenti indicazioni:
    1.
    «semplice concentrato» per almeno il 12 per cento in massa di sostanza secca,
    2.
    «doppio concentrato» per almeno il 24 per cento in massa di sostanza secca,
    3.
    «triplo concentrato» per almeno il 36 per cento in massa di sostanza secca;
    b.
    per il succo di verdura diluito: l’indicazione della parte di succo di verdura nel prodotto finito, in per cento in massa, e ciò accanto alla denominazione specifica.

    2 La polpa di pomodoro concentrata può essere designata come «purea di pomo­doro» o «concentrato di pomodoro».

    Capitolo 3: Nettare di frutta

    Art. 25 Definizione

    Il nettare di frutta è una bevanda non fermentata ma fermentescibile, ottenuta con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri o miele, a succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta estratto ad acqua, succo di frutta concentrato, purea di frutta o purea di frutta concentrata o una loro miscela.

    Art. 27 Requisiti

    1 I prodotti finiti devono presentare, secondo la loro specie, i contenuti minimi di succo di frutta o di polpa di frutta di cui all’allegato 5.

    2 Sono ammesse l’aggiunta di zuccheri o miele fino al 20 per cento in massa del prodotto finito nonché l’aggiunta di aromi, polpa e cellule restituiti.

    3 È permesso miscelare nettari di frutti di una o più specie di frutti, eventualmente con aggiunta di succo di frutta o di polpa di frutta. In tal caso la somma dei singoli quozienti (quota di succo di frutta e di polpa divisa per il tenore minimo del frutto corrispondente secondo l’all. 5) deve essere almeno 1.

    4 Gli aromi, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al nettare di frutta.

    Art. 28 Denominazione specifica

    1 Per la denominazione specifica del nettare di frutta è applicabile per analogia l’articolo 19 capoverso 1.

    2 Nella preparazione di nettare di frutta designato con la denominazione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 4. Se la specie di frutta non è inclusa nell’allegato 4, si applica il nome botanico o comune corretto.

    Art. 29 Caratterizzazione complementare

    L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite soltanto se il prodotto non contiene monosaccaridi o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti.

    Titolo 4: Bevande aromatizzate, sciroppi, bevande contenenti caffeina

    Capitolo 1: Bevande aromatizzate

    Art. 30 Definizione

    Le bevande aromatizzate sono bevande pronte alla preparazione o al consumo, compresi gli sciroppi e le bevande contenenti caffeina.

    Art. 31 Requisiti

    1 Le bevande aromatizzate o i loro ingredienti possono essere fermentati con microorganismi idonei all’uso alimentare.

    2 In caso di aggiunta di colture batteriche vive, esse devono presentare le qualità specifiche stabilite nell’allegato 6.

    Art. 32 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica «bevanda aromatizzata» può essere sostituita con un’altra denominazione, usuale o descrittiva, quale «gazosa», «bevanda rinfrescante», «bevanda da tavola» o «bevanda a base di …» che consenta ai consumatori di sapere la reale natura della derrata e di distinguerla da quelle con cui potrebbe essere confusa.

    2 Per le bevande contenenti succo di frutta, la denominazione specifica può contenere la menzione del succo di frutta, come «bevanda al succo di frutta» o «bevanda da tavola al succo di frutta», a condizione che la proporzione di succo di frutta nel prodotto finito sia almeno del 10 per cento in massa e, per le bevande ottenute esclusivamente con succo di limone, almeno del 6 per cento in massa. Per le gazose è sufficiente una proporzione di succo di frutta pari almeno al 4 per cento del pro­dotto finito.

    3 Per i prodotti a base di soia, di mandorle e le bevande a base di cereali la denominazione può comprendere la menzione «drink x», «drink a base di cereali x» o «bevanda a base di x», dove x indica il tipo di cereale, la soia o la mandorla.

    4 Il capoverso 2 non si applica per l’aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.

    Art. 33 Caratterizzazione complementare

    1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 3 OID21 devono figurare:

    a.
    per le bevande che abitualmente contengono caffeina, il cui tenore di caffeina tuttavia è inferiore a 1 mg per litro: la menzione che la bevanda non contiene caffeina (per es. «senza caffeina»); la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica;
    b.22

    2 Se nella fabbricazione del prodotto è utilizzata acqua minerale naturale, nella denominazione specifica può essere menzionata l’origine dell’acqua minerale corrispondente. È vietato indicare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.

    3 L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:

    a.
    con la nomenclatura scientifica specifica dell’ICSP (International Committee on Systematics of Prokaryotes); oppure
    b.
    con la menzione «con batteri acidolattici».

    21 RS 817.022.16

    22 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Capitolo 2: Sciroppi

    Art. 34 Definizioni

    1 Lo sciroppo è un prodotto liquido denso, preparato con ingredienti quali acqua potabile, spezie, erbe, fiori commestibili, verdure, frutti o aromi con aggiunta di sorte di zuccheri. In sostituzione di spezie, erbe, verdure o frutti possono pure essere utilizzati i loro estratti.

    2 Lo sciroppo di granatina (granatina) è uno sciroppo aromatizzato essenzialmente con il succo di frutti rossi, con vaniglia o suoi estratti ed eventualmente con succo di limone.

    3 Lo sciroppo di frutta è un prodotto liquido denso, preparato con succo di frutta o suoi concentrati con aggiunta di sorte di zuccheri, secondo il procedimento di solubilizzazione all’ebollizione o a freddo.

    Art. 35 Requisiti

    1 La sostanza secca solubile dello sciroppo e dello sciroppo di frutta deve costituire almeno il 60 per cento della massa.

    2 Lo sciroppo di frutta deve avere un tenore di succo di frutta pari ad almeno il 30 per cento della massa.

    Art. 36 Denominazione specifica

    1 Se uno sciroppo di frutta contiene parecchie specie di frutti, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (per es. «sciroppo di frutta mista»).

    2 Allo sciroppo secondo l’articolo 34 capoverso 1 è applicabile per analogia il capoverso 1.

    Capitolo 3: Bevande contenenti caffeina

    Art. 37 Definizione

    Le bevande contenenti caffeina sono bevande aromatizzate contenenti caffeina o derrate alimentari contenenti caffeina.

    Art. 38 Requisiti

    1 Il tenore di caffeina non deve essere superiore a 160 mg per razione giornaliera indicata nell’allegato 7 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201623 sull’aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).

    2 Le bevande contenenti caffeina che presentano un tenore di caffeina superiore a 150 mg per litro possono, in deroga all’allegato 1 OAVM, contenere al massimo le quantità massime indicate nell’allegato 7. Il tenore massimo è determinante al momento della consegna ai consumatori.

    Art. 39 Etichettatura complementare

    1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 3 OID24 devono figurare:

    a.25
    per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg per litro e massimo di 150 mg/l: almeno la menzione «contiene caffeina», eccetto le bevande a base di caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui denominazione specifica comprende il termine «caffè» o «tè»;
    b.26
    per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: le indicazioni supplementari di cui all’allegato 2 parte B numero 4 OID;
    c.
    per le bevande con un tenore di caffeina superiore a 150 mg per litro:
    1.
    una menzione che a causa dell’elevato tenore di caffeina la bevanda dovrebbe essere consumata con moderazione,
    2.
    il tenore di taurina e glucuronolattone in mg per 100 ml o la relativa quota percentuale.

    2 La denominazione specifica per le bevande contenenti caffeina con un tenore di caffeina superiore a 150 mg per litro può essere «bevanda rinfrescante contenente caffeina», «bevanda detta energizzante» o «Energy Drink», e la menzione «shot detto energizzante» o «Energy Shot» per i prodotti in porzioni inferiori a 100 ml.

    24 RS 817.022.16

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Titolo 5: Caffè, surrogati di caffè, tè, tè decaffeinato, mate, tè di erbe e di frutti

    Capitolo 1: Caffè, surrogati di caffè

    Sezione 1: Caffè crudo

    Art. 40 Definizione

    Per caffè crudo (caffè verde) si intendono i semi maturi della pianta di caffè (genere Coffea), liberati completamente dal guscio del chicco e quasi completamente dalla loro buccia.

    Art. 41 Requisiti

    1 Il caffè crudo non può contenere più del 13 per cento in massa di acqua nonché più del 5 per cento in massa di impurità (semi neri o semi comunque guasti o alterati, bucce, cascami o corpi estranei).

    2 Il caffè crudo può essere levigato o lucidato meccanicamente.

    Sezione 2: Caffè torrefatto

    Art. 43 Requisiti

    1 Il caffè torrefatto non deve contenere più dell’1 per cento in massa di semi carbonizzati e più del 5 per cento in massa di acqua.

    2 Il caffè torrefatto deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.

    Sezione 3: Caffè decaffeinato

    Art. 44 Definizione

    Il caffè decaffeinato (caffè senza caffeina) è caffè crudo o torrefatto, il quale, dopo la torrefazione, presenta un tenore di caffeina dello 0,1 per cento in massa al massimo, riferito alla sostanza secca.

    Art. 45 Requisiti

    1 Al caffè possono essere aggiunte unicamente sostanze, che sono state involontariamente sottratte con l’estrazione. I quantitativi aggiunti non devono superare i quantitativi sottratti.

    2 Il tenore di acqua non deve essere superiore al:

    a.
    13 per cento in massa per il caffè crudo senza caffeina;
    b.
    5 per cento in massa per il caffè torrefatto senza caffeina.

    3 Il caffè decaffeinato deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.

    Sezione 4: Caffè trattato

    Art. 46 Definizione

    Il caffè trattato deve differenziarsi all’analisi o nei suoi effetti fisiologici dal caffè di cui agli articoli 40–43 per il fatto che gli sono state sottratte sostanze diverse dalla caffeina oppure che esso è stato in altro modo modificato essenzialmente nelle sue proprietà.

    Art. 47 Requisiti

    1 Le disposizioni degli articoli 40–43 sono applicabili per analogia.

    2 Per il caffè decaffeinato trattato sono applicabili per analogia gli articoli 44 e 45.

    Sezione 5: Estratto di caffè

    Art. 48 Definizione

    L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto.

    Art. 49 Requisiti

    1 L’estratto di caffè può contenere, oltre alle sostanze insolubili inevitabili, unicamente i componenti solubili e aromatici del caffè.

    2 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

    3 Il tenore della sostanza secca derivante dal caffè deve essere:

    a.
    per l’estratto di caffè in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno il 95 per cento in massa;
    b.
    per l’estratto di caffè in pasta: dal 70 all’85 per cento in massa;
    c.
    per l’estratto di caffè liquido: dal 15 al 55 per cento in massa.

    4 L’estratto di caffè in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.

    5 L’estratto di caffè liquido può contenere sorte di zuccheri, caramellizzate o meno, fino a un massimo del 12 per cento in massa.

    6 L’estratto di caffè decaffeinato non deve contenere più dello 0,3 per cento in massa di caffeina, riferito alla sostanza secca.

    7 Agli estratti di caffè trattato sono applicabili per analogia gli articoli 46 e 47.

    Sezione 6: Surrogati di caffè, aggiunte per caffè

    Art. 50 Definizione

    I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè sono polveri composte di parti di vegetali appropriate, torrefatte, contenenti amidi o zuccheri, come cicoria, cereali, frutta, malto, ghiande, oppure di sorte di zuccheri o melassa.

    Art. 51 Requisiti

    I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè devono contenere almeno il 95 per cento in massa di sostanza secca.

    Sezione 7: Estratto di cicoria

    Art. 52 Definizione

    L’estratto di cicoria (estratto di cicoria solubile, cicoria solubile, cicoria istantanea) è un estratto ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa della cicoria torrefatta.

    Art. 53 Requisiti

    1 Il tenore di sostanza secca proveniente dalla cicoria deve essere:

    a.
    per l’estratto di cicoria in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno il 95 per cento in massa;
    b.
    per l’estratto di cicoria in pasta: dal 70 all’85 per cento in massa;
    c.
    per l’estratto di cicoria liquido: dal 25 al 55 per cento in massa.

    2 L’estratto di cicoria in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.

    3 Il contenuto di sostanze non derivanti dalla cicoria non deve essere superiore all’1 per cento in massa.

    4 L’estratto di cicoria liquido può contenere sorte di zuccheri fino al 35 per cento in massa.

    5 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

    Sezione 8: Estratto di altri surrogati di caffè

    Art. 54 Definizione

    Per estratti di surrogati di caffè e di aggiunte per caffè altri che la cicoria nonché di loro miscele con o senza caffè si intendono i prodotti solubili più o meno concentrati o essiccati, ottenuti mediante estrazione acquosa delle materie prime impiegate.

    Art. 55 Requisiti

    1 L’estratto in forma solida deve avere un tenore di sostanza secca almeno del 95 per cento in massa.

    2 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

    Sezione 9: Caratterizzazione

    Art. 56 Denominazione specifica

    La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione «concentrato» nei casi seguenti:

    a.
    per l’estratto di caffè liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dal caffè è superiore al 25 per cento in massa;
    b.
    per l’estratto di cicoria liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dalla cicoria è superiore al 45 per cento in massa.
    Art. 57 Caratterizzazione complementare

    1 Per gli estratti di caffè e di cicoria, le indicazioni secondo l’articolo 3 OID27 devono essere completate con:

    a.
    la menzione «decaffeinato» o «senza caffeina» per i corrispondenti estratti;
    b.
    il contenuto minimo di sostanza secca proveniente dal caffè o dai surrogati di caffè, espresso in per cento in massa del prodotto finito, per l’estratto in forma liquida o in pasta;
    c.
    la menzione «torrefatto con zucchero» per gli estratti liquidi di caffè e di cicoria ottenuti da materie prime torrefatte con zucchero; se sono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse devono essere menzionate;
    d.
    la menzione «zuccherato» o «reso conservabile con zucchero» oppure «con aggiunta di zucchero» se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione; se sono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse devono essere menzionate.

    2 Per le miscele di caffè con surrogati di caffè nonché per le miscele di estratti di caffè con estratti di surrogati di caffè, il tenore di caffè nella miscela di partenza deve figurare in per cento in massa sull’imballaggio e sui testi pubblicitari.

    Capitolo 2: Tè, tè decaffeinato, mate, tè di erbe e di frutti

    Art. 58 Definizioni

    1 Per tè (tè verde, tè nero, tè bianco, oolong) si intendono le gemme fogliari e le foglie giovani della pianta di tè (Camellia sinensis L.) preparate secondo il procedimento usuale.

    2 Il tè decaffeinato o tè senza caffeina è tè con un tenore di caffeina non superiore allo 0,1 per cento in massa.

    3 Per mate (yerba, tè del Paraguay) si intendono le foglie contenenti caffeina, leggermente torrefatte e sminuzzate grossolanamente, di Ilex paraguariensis.28

    4 I tè di erbe e di frutti sono costituiti di parti di piante, di frutti o di loro estratti, i quali per infusione in acqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere di bere.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 59 Requisiti

    1 A seconda della sua provenienza, il tè può contenere quantità più o meno rilevanti di parti di gambi.

    2 Il tenore di acqua non deve essere superiore al:

    a.
    12 per cento in massa per il tè;
    b.
    10 per cento in massa per il mate.

    3 Il mate deve contenere almeno lo 0,6 per cento in massa di caffeina e il 36 per cento in massa di estratto idrosolubile.

    4 Per la preparazione di tè di erbe sono autorizzate, oltre alle verdure e alle erbe per cucina o alle spezie, unicamente erbe non velenose e che non presentano un effetto farmacologico prevalente.

    5 Per la preparazione di tè di frutti si possono utilizzare unicamente i frutti menzionati all’articolo 21 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201629 concernente le derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile. Invece dei frutti interi possono essere usate anche parti di essi (per es. la buccia).

    Art. 60 Denominazione specifica

    Per il tè nero, il tè di erbe o il tè di frutti aromatizzato, la denominazione specifica è «tè aromatizzato (di erbe o di frutti)» oppure «tè (di erbe o di frutti) aromatizzato».

    Titolo 6: Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 61 Bevande alcoliche

    1 Per bevanda alcolica s’intende qualsiasi bevanda avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

    2 Le definizioni riportate nell’allegato 8 dei titoli alcolometrici sono applicabili a tutti i prodotti menzionati nella presente ordinanza.

    3 Per i prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato II parte IV punti 4‒12 del regolamento (CE) n. 1308/201330.

    4 Per le altre categorie di prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato VII parte II del regolamento (CE) n. 1308/2013.

    5 Le disposizioni dei capitoli 3 e 5 si applicano a tutti i vini, vini spumanti e vini frizzanti, al mosto d’uva e al vino liquoroso. I vini svizzeri devono inoltre soddisfare i requisiti di cui agli articoli 27a–27e e 48b dell’ordinanza del 14 novembre 200731 sul vino.32

    30 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/791, GU L 135 del 24.5.2016, pag. 1.

    31 RS 916.140

    32 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331).

    Art. 62a34 Coordinamento dell’esecuzione

    Nelle aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini (art. 33 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 novembre 200735 sul vino) le autorità esecutive di cui alla legislazione sulle derrate alimentari attuano gli articoli 69–76 e 84–86 conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

    34 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331).

    35 RS 916.140

    Capitolo 2: Birra, birra analcolica

    Sezione 1: Birra

    Art. 63 Definizione

    1 La birra è una bevanda alcolica contenente anidride carbonica e prodotta mediante fermentazione alcolica di acqua, cereali maltati o non maltati, lievito e luppolo. Possono essere utilizzati anche altri ingredienti.36

    2 Il termine luppolo comprende anche gli estratti di luppolo.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 65 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «birra».

    2 In base al tenore di mosto iniziale, è consentito impiegare anche le seguenti denominazioni specifiche:

    a.
    «birra leggera» fino al 10,0 per cento in massa;
    b.
    «birra normale» a partire dall’10,0 per cento in massa;
    c.
    «birra speciale» a partire dall’11,5 per cento in massa;
    d.
    «birra forte» a partire dal 14,0 per cento in massa.38

    39

    4 La denominazione «birra povera di carboidrati» può essere utilizzata se la concentrazione volumetrica di carboidrati non è superiore a 7,5 g/l e il tenore di alcool non è superiore al 4,5 per cento vol.

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    39 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 66 Caratterizzazione complementare

    40

    2 La denominazione «birra a…», completata dalla natura della materia di origine vegetale impiegata, è riservata alla birra aromatizzata mediante fermentazione o macerazione di frutta, verdura o erbe o tramite aggiunta di succo di frutta o di verdura, succo di frutta o di verdura concentrato o estratti vegetali. Queste materie prime aromatizzanti non devono superare il 10 per cento del volume del prodotto finito.

    3 La denominazione «birra aromatizzata a …» è obbligatoria per la birra aromatizzata mediante aggiunta di aromi.

    40 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Sezione 2: Birra analcolica

    Art. 67 Definizione

    La birra senz’alcool, la birra dealcolizzata o la birra analcolica è una birra ottenuta mediante sottrazione dell’alcool o fermentazione del mosto in modo da non produrre alcool.

    Art. 68 Requisiti

    1 La birra senz’alcool può essere ricomposta mediante diluizione partendo dal concentrato.

    2 Alla birra senz’alcool si applicano per analogia i requisiti di cui all’articolo 63.

    Capitolo 3: Vino, spumante

    Sezione 1: Definizioni e requisiti

    Art. 69 Vino

    1 Il vino è una bevanda prodotta per fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve, anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco.

    2 e 341

    4 Dopo le eventuali operazioni di arricchimento di cui all’allegato 9, il vino deve presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento vol.

    5 …42

    6 I vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare i limiti massimi e minimi dei titoli alcolometrici effettivo e totale fissati in tale legislazione.

    41 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331).

    42 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331).

    Art. 70 Vino spumante

    1 Il vino spumante è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

    a.
    di uve fresche;
    b.
    di mosto d’uva;
    c.
    di vino.

    2 È caratterizzato, alla stappatura della bottiglia, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

    3 Se conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

    4 È elaborato da partite (cuvées) il cui titolo alcolometrico totale non è inferiore a 8,5 per cento vol.

    Art. 71 Vino frizzante

    Il vino frizzante è il prodotto:

    a.
    ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 per cento vol.;
    b.
    avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 per cento vol.;
    c.
    che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

    Sezione 2: Pratiche e trattamenti enologici

    Art. 72 Pratiche e trattamenti consentiti

    I prodotti di cui al presente capitolo possono essere fabbricati o trattati soltanto mediante le pratiche enologiche menzionate nell’allegato 9, fatti salvi gli articoli 73 e 74.

    Art. 7343 Taglio e assemblaggio di vini esteri

    Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio.

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331).

    Art. 74 Pratiche e trattamenti aggiuntivi per il vino spumante o frizzante

    1 Nella fabbricazione di vino spumante o di vino frizzante, oltre alle pratiche e ai trattamenti elencati all’allegato 9 possono essere aggiunti gli ingredienti seguenti:

    a.
    sciroppo zuccherino per provocare la fermentazione secondaria;
    b.
    sciroppo di dosaggio;
    c.
    anidride carbonica per fabbricare i vini spumanti e i vini frizzanti contenenti acido carbonico aggiunto.

    2 Qualsiasi aggiunta deve soddisfare i requisiti fissati nell’allegato 9.

    Sezione 3: Caratterizzazione

    Art. 75 Disposizioni generali

    1 Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

    a.
    la denominazione specifica del prodotto ai sensi dell’articolo 76;
    b.
    il nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell’importatore, dell’imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo; nella ragione sociale può figurare un termine definito in una legislazione federale o cantonale soltanto se soddisfa i requisiti definiti in detta legislazione;
    c.
    il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non possa essere desunto dalla denominazione specifica o dal nome, dalla ragione sociale o dall’indi­rizzo del produttore;
    d.
    le informazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere l, m e o OID44;
    e.
    le indicazioni di cui all’articolo 10 OID, se la presenza degli ingredienti interessati può essere individuata nel prodotto finale; i pittogrammi di cui all’allegato 10 possono sostituire le indicazioni corrispondenti;
    f.
    l’indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento.

    2 Tutte le indicazioni devono figurare nel medesimo campo visivo, fatta eccezione per quelle menzionate al capoverso 1 lettera e nonché all’articolo 3 capoverso 1 lettera m OID.

    3 Per i vini spumanti, sull’etichetta deve figurare una delle seguenti indicazioni in base al tenore di zucchero residuo per litro:

    «extra-brut» da 0 a 6 g
    «brut» meno di 15 g
    «extra-secco» da 12 a 20 g
    «secco» da 17 a 35 g
    «semisecco» da 33 a 50 g
    «dolce» oltre 50 g.

    4 Per gli altri vini può figurare, in base al tenore di zucchero residuo per litro, una delle indicazioni seguenti:

    «secco» fino a un massimo di 4 g
    «semisecco» oppure «leggermente dolce» oltre 4 g e fino a un massimo di 12 g
    «amabile» oltre 12 g e fino a un massimo di 45 g
    «dolce» oltre 45 g.

    5 In caso di utilizzo di trucioli di legno di quercia ai sensi dell’allegato 9, l’etichetta non può contenere alcuna indicazione facente riferimento a un recipiente in legno come barrique o fusto.

    6 È consentito indicare in etichetta uno o più vitigni esclusivamente se il vino è prodotto con almeno l’85 per cento di uve dei vitigni in questione. I vitigni devono essere menzionati secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

    7 Nel caso in cui figuri l’annata, il vino deve essere prodotto con almeno l’85 per cento di uve raccolte nell’annata indicata.

    Art. 7645 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica dei vini coincide con le definizioni degli articoli 69–71 della presente ordinanza e degli articoli 27a–27e dell’ordinanza del 14 novembre 200746 sul vino.

    2 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione specifica.

    3 I vini senza denominazione di origine e senza un’altra denominazione protetta recano la denominazione specifica «vino» completata dall’indicazione del Paese di produzione come segue:

    a.
    Paese di produzione, secondo le condizioni dell’articolo 75 capoverso 1 lettera c; o
    b.
    se il Paese di produzione del prodotto finale non coincide con quello di origine delle uve o dei vini dai quali è ottenuto, il Paese di produzione è indicato in uno dei modi seguenti:
    1.
    «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione) ottenuto da vini di (nome del Paese) o di diversi Paesi»,
    2.
    «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione) ottenuto da uve di (nome del Paese) o di diversi Paesi».

    4 La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione del colore del vino.

    45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 gen. 2019, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331).

    46 RS 916.140

    Capitolo 4: Vino analcolico, spumante analcolico

    Art. 77 Definizione

    Il vino analcolico o lo spumante analcolico sono vini ai quali è stato sottratto l’alcool mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol.

    Art. 78 Requisiti

    1 L’aggiunta di mosto d’uva, mosto d’uva concentrato rettificato o saccarosio è ammessa.

    2 Le componenti volatili che risultano durante la dealcolizzazione possono essere nuovamente aggiunte al vino analcolico nella medesima quantità in cui erano state sottratte.

    3 Per il resto, al vino analcolico e allo spumante analcolico sono applicabili per analogia i requisiti stabiliti per il vino e lo spumante ai sensi del capitolo 3.

    Art. 79 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «vino (spumante) analcolico» o «vino (spumante) senz’alcol» o «vino (spumante) dealcolizzato».

    2 L’indicazione dell’origine, del vitigno o dell’anno di produzione non è ammessa.

    3 L’aggiunta di aromi in misura maggiore alla quantità di componenti volatili deve essere dichiarata.

    4 Per recare una menzione quale «contiene anidride carbonica», lo spumante analcolico deve avere un tenore di anidride carbonica aggiunta almeno pari a 4 g/l. La menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica.

    Capitolo 5: Mosto d’uva e vino liquoroso

    Art. 80 Mosto d’uva

    1 Il mosto d’uva è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche.

    2 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.

    Art. 81 Mosto d’uva parzialmente fermentato (vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato)

    1 Il mosto d’uva parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto d’uva e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 per cento vol. e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

    2 La denominazione specifica è «mosto d’uva in fermentazione», «vino-mosto», «succo d’uva in fermentazione» oppure «succo d’uva parzialmente fermentato» o «mosto d’uva parzialmente fermentato».

    3 L’indicazione del tenore di alcool per il vino-mosto non pastorizzato deve essere sostituita dall’indicazione «contenente alcool».

    Art. 82 Mosto d’uva concentrato

    1 Il mosto d’uva concentrato è il mosto d’uva non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto d’uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto.

    2 Il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro non deve essere inferiore al 50,9 per cento.

    3 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.

    Art. 83 Mosto d’uva concentrato rettificato

    1 Il mosto d’uva concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto d’uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto.

    2 Il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro non deve essere inferiore al 61,7 per cento.

    3 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.

    Art. 84 Vino liquoroso

    1 Il vino liquoroso è il prodotto ottenuto da:

    a.
    mosto d’uva in fermentazione;
    b.
    vino;
    c.
    una miscela dei prodotti suddetti; oppure
    d.
    mosto d’uva o una miscela di questo prodotto con vino.

    2 Si aggiungono, da soli o miscelati:

    a.
    alcool neutro di origine viticola, compreso l’alcool ottenuto dalla distillazione di uve essiccate, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 per cento vol.; oppure
    b.
    distillato di vino o di uve essiccate con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 per cento vol. e non superiore a 86 per cento vol.

    3 Può inoltre essere aggiunto mosto d’uva concentrato.

    4 Il vino liquoroso ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 per cento vol. e non superiore a 22 per cento vol. Ha un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 per cento vol.

    Art. 86 Pratiche e trattamenti enologici consentiti nonché taglio

    1 I prodotti di cui al presente capitolo possono essere fabbricati o trattati soltanto mediante le pratiche enologiche menzionate nell’allegato 9.

    2 L’articolo 73 si applica per analogia ai prodotti di cui al presente capitolo.

    3 È considerata taglio l’aggiunta al vino di alcool neutro di origine viticola, di distillato di vino o di uve essiccate di provenienze diverse in conformità con l’articolo 84 capoverso 2.

    Capitolo 6: Bevande a base di vino

    Art. 87 Bevande aromatizzate a base di vino

    1 Le bevande aromatizzate a base di vino sono bevande ottenute da vino e aromatizzate con aromi, estratti naturali di aromi, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.

    2 Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 119 e possono contenere altri ingredienti.

    3 Non possono essere tagliate con nessun altro tipo di alcool; fa eccezione la Zurra.

    4 Il tenore di vino nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.

    5 Il tenore di alcool deve essere compreso tra il 7 e il 14,5 per cento vol.

    6 A complemento della denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» può essere utilizzata una delle denominazioni di cui all’allegato 11.

    Art. 88 Cocktail aromatizzati a base di vino

    1 I cocktail aromatizzati a base di vino sono bevande ottenute da vino o da mosto d’uva e aromatizzate con aromi, estratti naturali di aromi, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.

    2 Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 119 e possono contenere altri ingredienti.

    3 Non possono essere tagliate con nessun altro tipo di alcool.

    4 Il tenore di vino o di mosto d’uva nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.

    5 Il tenore di alcool deve essere inferiore al 7 per cento vol.

    6 A complemento della denominazione specifica «cocktail aromatizzato a base di vino» può essere utilizzata una delle denominazioni di cui all’allegato 12.

    Art. 89 Vini aromatizzati

    1 I vini aromatizzati sono bevande:

    a.
    ottenute da vino o da mosto d’uva addizionato di alcool;
    b.
    con aggiunta di alcool etilico di origine agricola, distillato di origine agricola, acquavite di vino, brandy o acquavite di vinaccia;
    c.
    con aggiunta di aromi, estratti naturali di aromi, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.

    2 Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 119 e possono contenere altri ingredienti.

    3 Il tenore di vino o di mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato) nel prodotto finito non deve essere inferiore al 75 per cento in massa.

    4 Il tenore di alcool deve essere compreso tra il 14,5 e il 22 per cento vol.

    5 La denominazione specifica «vino aromatizzato» può essere sostituita da una delle denominazioni di cui all’allegato 13.

    Art. 90 Disposizioni comuni

    1 Se la denominazione dei prodotti menzionati negli articoli 87‒89 contiene il termine «spumante», la quantità di vino spumante presente nel prodotto finito deve essere almeno del 95 per cento.

    2 Le denominazioni di cui agli articoli 87‒89 possono essere completate, in base al tenore di zucchero residuo per litro, da una delle indicazioni seguenti:

    «extra-secco» meno di 30 g/l
    «secco» meno di 50 g/l
    «semisecco» da 50 a 90 g/l
    «amabile» da 90 a 130 g/l
    «dolce» oltre 130 g/l.

    3 Le indicazioni «amabile» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del tenore di zucchero, espresso in g/l.

    Capitolo 7: Sidro e sidro analcolico

    Sezione 1: Sidro

    Art. 91 Definizione

    Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione alcolica parziale o totale di succo di mele o di pere, spremuto fresco o reso conservabile con un procedimento fisico.

    Art. 92 Requisiti

    1 Il tenore di alcool del sidro deve essere almeno del 3 per cento vol.

    2 È consentito aggiungere:

    a.
    succo di mele o succo di pere;
    b.
    zuccheri destinati a generare una fermentazione secondaria per ottenere sidro spumante.
    Art. 93 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «sidro».

    2 La denominazione specifica è «sidro spumante» se il tenore di anidride carbonica prodotto naturalmente è almeno di 4 g/l.

    3 Se al sidro è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica è «sidro spumante con anidride carbonica aggiunta».

    4 Se nella denominazione specifica è fatta menzione di un tipo di frutto (p. es. sidro di mele Sauergrauech), la quantità di succo della varietà menzionata deve essere almeno dell’80 per cento in massa del prodotto finito.

    Art. 94 Caratterizzazione complementare

    1 Il sidro con una densità relativa (20/20) superiore a 1,005, corrispondente a un tenore di zucchero invertito compreso tra 9 e 11 g/l, deve essere designato, accanto alla denominazione specifica, come «parzialmente fermentato».

    2 Per il sidro spumante può essere utilizzata, in luogo di «parzialmente fermentato», una delle indicazioni seguenti:

    «brut» per un tenore di zucchero residuo inferiore a 10 g/l
    «extra-secco» per un tenore di zucchero residuo compreso tra 8 e 20 g/l
    «secco» per un tenore di zucchero residuo compreso tra 17 e 40 g/l
    «semisecco» per un tenore di zucchero residuo compreso tra 37 e 65 g/l
    «dolce» per un tenore di zucchero residuo superiore a 65 g/l.

    Sezione 2: Sidro analcolico

    Art. 95 Definizione

    Il sidro analcolico è ottenuto per sottrazione dell’alcool mediante un procedimento fisico oppure per fermentazione condotta in modo da non formare alcool.

    Art. 96 Requisiti

    1 Il succo di mele o quello di pere oppure i loro concentrati possono essere aggiunti in forma pura oppure ricomposta.

    2 Le componenti volatili naturali possono essere nuovamente aggiunte in quantità uguali a quelle che in precedenza erano state sottratte al sidro.

    Capitolo 8: Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione e vini di frutta

    Sezione 1: Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione

    Art. 99 Requisiti

    Il tenore di alcool del succo di frutta a granelli in fermentazione deve essere inferiore al 3 per cento vol.

    Art. 100 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «succo di frutta a granelli in fase di fermentazione» che deve essere integrata dall’indicazione «pastorizzato» se la pastorizzazione è avvenuta in fase di fermentazione.

    2 Se al succo di frutta a granelli in fermentazione è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica deve menzionare tale aggiunta.

    Art. 101 Caratterizzazione complementare

    Per il succo di frutta a granelli non pastorizzato in fase di fermentazione, l’indica­zione del tenore di alcool deve essere sostituita con la menzione «contiene alcool».

    Sezione 2: Vino di frutta

    Art. 102 Definizione

    Il vino di frutta è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione parziale o totale di succo di bacche o di frutta, a eccezione del succo di mele, di pere o di uva, spremuti freschi o conservati con un procedimento fisico.

    Art. 103 Requisiti

    1 Prima della fermentazione possono essere aggiunti al succo zuccheri oppure acqua potabile.

    2 La miscela sottoposta a fermentazione deve contenere almeno il 30 per cento in massa di succo di bacche o di frutta.

    3 Il tenore di alcool deve essere pari o superiore al 3 per cento vol.

    4 Dopo la fermentazione è consentito aggiungere:

    a.
    succo di bacche o di frutta;
    b.
    zuccheri.

    5 È consentito mescolare diversi vini di frutta.

    Art. 104 Denominazione specifica

    1 La denominazione specifica è «vino di frutta» o «vino di [nome del frutto impiegato]».

    2 È «vino spumante di frutta» se il tenore di anidride carbonica ottenuto con fermentazione naturale è di almeno 4 g/l.

    3 Se al vino di frutta è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore di anidride carbonica totale è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica è «vino spumante di [nome del frutto utilizzato] con anidride carbonica aggiunta».

    Art. 105 Caratterizzazione complementare

    1 Se il vino di frutta è stato ottenuto con succo di bacche o di frutta diluito, la parte del succo deve essere indicata, in per cento in massa, come segue accanto alla denominazione specifica: «dal … % di succo di [nome del frutto utilizzato]».

    2 L’articolo 94 è applicabile per analogia all’indicazione «parzialmente fermentato» e alle sue alternative.

    Capitolo 9: Idromele

    Art. 106 Definizione

    L’idromele è una bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica di una miscela di acqua e miele.

    Art. 107 Requisiti

    1 Il titolo alcolometrico dell’idromele deve essere almeno del 7 per cento vol.

    2 È vietata l’aggiunta di zuccheri prima della fermentazione.

    3 È consentito aromatizzare l’idromele con spezie ed erbe aromatiche.

    Capitolo 10: Bevande spiritose

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 108 Definizione

    1 Le bevande spiritose sono bevande alcoliche destinate al consumo umano che presentano particolari caratteristiche organolettiche.

    2 Salvo disposizione contraria, devono presentare un titolo alcolometrico minimo di 15 per cento vol.

    3 Sono ottenute mediante uno dei seguenti procedimenti:

    a.
    distillazione di prodotti naturali fermentati, con o senza aggiunta di aromi;
    b.
    macerazione di sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in una bevanda spiritosa ai sensi degli articoli 122–155, con o senza successiva distillazione;
    c.
    aggiunta di zuccheri oppure di altri edulcoranti o di altri prodotti agricoli ad alcool etilico di origine agricola;
    d.
    combinazione dei procedimenti di cui alle lettere a–c;
    e.
    miscela di una bevanda spiritosa ottenuta mediante un procedimento menzionato alla lettera a o b con:
    1.
    altre bevande spiritose,
    2.
    alcool etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o acquavite ai sensi della presente ordinanza, oppure
    3.
    bevande alcoliche o analcoliche.
    Art. 109 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile)

    1 L’alcool etilico di origine agricola (alcool potabile) è alcool ottenuto dalla distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica.

    2 L’alcool etilico di origine agricola deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 14.

    3 L’alcool etilico di origine agricola non è destinato al consumo diretto.

    Art. 110 Distillato di origine agricola

    Il distillato di origine agricola è il liquido alcolico ottenuto dalla distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica, che non presenta né le caratteristiche dell’alcool etilico né quelle di una bevanda spiritosa, ma ha conservato un aroma e un sapore derivanti dalle materie prime usate.

    Art. 112 Aggiunta di alcool

    1 L’aggiunta di alcool è l’aggiunta di alcool etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa.

    2 Non è consentito aggiungere alcool alle bevande spiritose di cui agli articoli 122‒136.

    Art. 113 Tenore di sostanze volatili

    Il tenore di sostanze volatili di una bevanda alcolica prodotta esclusivamente per distillazione è la quantità di sostanze volatili provenienti dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime usate. Non sono inclusi l’alcool etilico e il metanolo.

    Art. 114 Assemblaggio

    1 L’assemblaggio (blend) è il procedimento mediante il quale si mescolano due o più bevande spiritose che appartengono alla stessa categoria e si differenziano l’una dall’altra al massimo per le caratteristiche seguenti:

    a.
    metodo di fabbricazione;
    b.
    apparecchi usati per la distillazione;
    c.
    durata di maturazione o di invecchiamento;
    d.
    area geografica di produzione.

    2 La bevanda ottenuta appartiene alla stessa categoria di bevande spiritose della quale fanno parte le bevande spiritose originali prima dell’assemblaggio.

    Art. 115 Miscela

    La miscela è il procedimento che consiste nel combinare due o più bevande diverse per farne una nuova.

    Art. 116 Maturazione o invecchiamento

    La maturazione o l’invecchiamento sono procedimenti mediante i quali è possibile far acquisire alla bevanda spiritosa, in recipienti adatti e grazie a processi naturali, caratteristiche organolettiche che non aveva in precedenza.

    Art. 117 Riduzione

    1 La riduzione è il procedimento nel quale è aggiunta acqua a una bevanda spiritosa, al fine di diminuirne il titolo alcolometrico volumico.

    2 L’acqua deve soddisfare i requisiti stabiliti per l’acqua potabile.

    3 L’acqua può eventualmente essere stata distillata o demineralizzata.

    Art. 118 Titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose

    1 Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono presentare il titolo alcolometrico volumico minimo (tenore in alcool minimo), espresso in percentuale volume, fissato nell’allegato 15.

    2 Se il loro titolo alcolometrico è più elevato, le bevande spiritose possono essere ridotte conformemente all’articolo 117.

    Art. 119 Edulcorazione

    1 L’edulcorazione è il procedimento che consiste nell’impiegare, per la fabbricazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti:

    a.
    zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito;
    b.
    mosto d’uva concentrato rettificato, mosto d’uva concentrato e mosto d’uva fresco;
    c.
    zucchero caramellato (caramello), ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;
    d.
    miele;
    e.
    sciroppo di carruba;
    f.
    qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente un effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

    2 L’edulcorazione delle diverse bevande spiritose è disciplinata nell’allegato 16.47

    47 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 12048 Aromatizzazione

    Non è consentito aromatizzare le bevande spiritose di cui agli articoli 122–136, 140–142 e 147.

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 12149 Colorazione

    La colorazione delle bevande spiritose è soggetta alle seguenti limitazioni:

    a.
    è vietata per le categorie di cui agli articoli 130–136 e 139 e 140;
    b.
    le bevande spiritose di cui agli articoli 122–129 possono essere colorate esclusivamente mediante l’aggiunta di caramello.

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Sezione 2: Categorie specifiche di bevande spiritose

    Art. 122 Rum

    1 Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta dalla fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 per cento vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.

    2 Se ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero, esso deve presentare le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

    Art. 123 Whisky o whiskey

    1 Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali. Tale mosto deve essere stato saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali, e aver fermentato per azione di lieviti.

    2 Le distillazioni devono essere condotte a meno di 94,8 per cento vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un sapore provenienti dalle materie prime utilizzate.

    3 Il distillato finale deve essere invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.

    4 Non è consentito edulcorare il whisky o whiskey.

    Art. 124 Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali

    1 La bevanda spiritosa di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

    2 L’acquavite di cereali è una bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione a meno di 95 per cento vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

    Art. 125 Acquavite di vino

    1 L’acquavite di vino è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 per cento vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 per cento vol.

    2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 125 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

    Art. 126 Brandy o Weinbrand

    1 Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino distillato a meno di 94,8 per cento vol. Tale distillato non deve superare il limite massimo di 50 per cento del titolo alcolometrico del prodotto finito.

    2 Il brandy o Weinbrand deve essere invecchiato in recipienti di quercia per almeno un anno o, se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1000 l, per almeno sei mesi.

    3 Il tenore di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 125 g/hl di alcool a 100 per cento vol. e provenire esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate.

    Art. 127 Acquavite di vinaccia o marc

    1 L’acquavite di vinaccia o marc è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua.

    2 In caso di aggiunta di fecce, la loro quantità non può essere superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcool proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcool nel prodotto finito.

    3 La distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 per cento vol. La ridistillazione è autorizzata allo stesso titolo alcolometrico.

    4 L’acquavite deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

    Art. 128 Acquavite di residui di frutta

    1 L’acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione a meno di 86 per cento vol. di residui di frutta, a eccezione delle vinacce. La ridistillazione è autorizzata allo stesso titolo alcolometrico.

    2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 200 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

    Art. 129 Acquavite di uve essiccate o raisin brandy

    L’acquavite di uve essiccate o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell’estratto di uve essiccate dei vitigni «nero di Corinto» o moscato di Alessandria, distillato a meno di 94,5 per cento vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un sapore provenienti dalla materia prima utilizzata.

    Art. 130 Acquavite di frutta o di verdure

    1 L’acquavite di frutta o di verdure è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, nonché di bacche o verdure, con o senza nocciolo, e distillata a meno di 86 per cento vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un sapore provenienti dalle materie prime distillate.

    2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 200 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

    Art. 131 Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

    1 L’acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione a meno di 86 per cento vol. di sidro di mele o di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un sapore provenienti dai frutti utilizzati.

    2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 200 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

    Art. 132 Acquavite di miele

    1 L’acquavite di miele è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione del mosto di miele e distillata a meno di 86 per cento vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata.

    2 Può essere edulcorata soltanto con miele.

    Art. 133 Acquavite di fecce

    L’acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione a meno di 86 per cento vol. di fecce di vino o di fecce di frutta fermentata.

    Art. 134 Acquavite di birra

    L’acquavite di birra è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 per cento vol., cosicché il distillato presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.

    Art. 135 Topinambur o acquavite di elianto

    Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione a meno di 86 per cento vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).

    Art. 137 Acquavite di erbe

    1 L’acquavite di erbe è una bevanda spiritosa ottenuta mediante uno dei seguenti procedimenti:

    a.
    distillazione di erbe macerate in alcool etilico di origine agricola o in un’acquavite;
    b.
    aggiunta di un estratto di erbe ad alcool etilico di origine agricola o a un’acquavite.

    2 Sono consentite la colorazione con estratti vegetali e l’aggiunta di oli essenziali.

    Art. 138 Acquavite di carvi, aquavit

    1 Il carvi (bevanda spiritosa al cumino) è una bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando con cumino (Carum carvi L.) alcool etilico di origine agricola. Possono essere aggiunti altri aromi ed estratti naturali di aromi, a condizione che il sapore del cumino rimanga predominante.

    2 L’aquavit (akvavit) è una bevanda spiritosa al cumino, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie. Per la composizione vale quanto segue:

    a.
    una parte essenziale dell’aroma deve provenire dalla distillazione di semi di cumino o di aneto (Anethum graveolens L.);
    b.
    possono essere utilizzate anche altre sostanze aromatiche;
    c.
    non è consentita l’aggiunta di oli essenziali;
    d.
    il sapore dell’amaricante non deve prevalere;
    e.
    il tenore di estratto non può superare 1,5 g per 100 ml.
    Art. 139 Vodka

    1 La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcool etilico di origine agricola, ricavato dalla fermentazione di patate, di cereali o di altre materie prime agricole, per distillazione e/o rettificazione, onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.

    2 Sono autorizzati la ridistillazione e un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

    3 Al prodotto finale possono essere aggiunti unicamente gli aromi naturali presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate.

    Art. 140 Acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione

    1 L’acquavite di [nome del frutto] ottenuta mediante macerazione e distillazione è la bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di frutti o bacche elencati nel capoverso 2 in un massimo di 20 l di alcool etilico di origine agricola, di acquavite, di distillato proveniente dallo stesso frutto o di una miscela degli stessi per 100 kg di frutta o bacche, seguita da una distillazione a meno di 86 per cento vol.

    2 L’acquavite può essere ottenuta esclusivamente dai frutti o dalle bacche seguenti:

    a.
    more (Rubus fruticosus auct. aggr.);
    b.
    fragole (Fragaria spp.);
    c.
    mirtilli (Vaccinium myrtillus L.);
    d.
    lamponi (Rubus idaeus L.);
    e.
    ribes (Ribes rubrum L.);
    f.
    prugnole (Prunus spinosa L.);
    g.
    frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.);
    h.
    sorbi (Sorbus domestica L.);
    i.
    bacche di agrifoglio (Ilex cassine L.);
    j.
    frutti del sorbo selvatico (Sorbus turminalis [L.] Crantz);
    k.
    bacche di sambuco (Sambucus nigra L.);
    l.
    rosa canina (Rosa canina L.);
    m.
    ribes neri (Ribes nigrum L.);
    n.
    banane (Musa spp.);
    o.
    frutti della passione (Passiflora edulis Sims);
    p.
    frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson);
    q.
    frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.).
    r.
    noci (Juglans regia L.);
    s.
    nocciole (Corylus avellana L.);
    t.
    castagne (Castanea sativa L.);
    u.
    agrumi (Citrus spp. L.);
    v.
    fichi d’India (Opuntia ficus-indica).
    Art. 141 Geist di [nome del frutto o della materia prima impiegata]

    Il Geist di [nome del frutto o della materia prima impiegata] è la bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di frutti o di bacche non fermentati elencati nell’articolo 140 capoverso 2 o di verdure, frutti con guscio o altri vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcool etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 per cento vol.

    Art. 142 Genziana o acquavite di genziana

    La genziana o acquavite di genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcool etilico di origine agricola.

    Art. 143 Bevanda spiritosa al ginepro

    1 Le bevande spiritose al ginepro sono bevande spiritose ottenute dall’aromatizza­zione di alcool etilico di origine agricola, acquavite di cereali o distillato di cereali con bacche di ginepro (Juniperus communis L.).

    2 È consentito aggiungere altre sostanze aromatizzanti naturali, estratti naturali di aromi o piante aromatiche. Il sapore delle bacche di ginepro deve rimanere predominante.

    Art. 144 Gin

    1 Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta dall’aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola, avente le caratteristiche organolettiche appropriate, con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e altre sostanze aromatizzanti naturali o estratti naturali di aromi. Il sapore delle bacche di ginepro deve rimanere predominante.

    2 Il gin distillato (per es. «London Gin») è la bevanda spiritosa a base di bacche di ginepro ottenuta esclusivamente dalla ridistillazione di alcool etilico di origine agricola di qualità che presenti le caratteristiche organolettiche desiderate, e aggiungendo bacche di ginepro e altre sostanze vegetali naturali.

    3 Il gin distillato deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

    a.
    il prodotto iniziale della ridistillazione deve presentare un titolo alcolome­trico originale almeno del 96 per cento vol.;
    b.
    nella ridistillazione il sapore di ginepro deve rimanere predominante;
    c.
    per l’aromatizzazione possono essere aggiunte anche sostanze aromatizzanti naturali oppure estratti naturali di aromi.
    Art. 145 Bevande spiritose all’anice

    1 Le bevande spiritose all’anice sono bevande ottenute dall’aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:

    a.
    macerazione;
    b.
    distillazione;
    c.
    ridistillazione dell’alcool in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;
    d.
    aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all’anice.

    2 È consentito aggiungere altri estratti vegetali naturali o semi aromatici. Il sapore dell’anice deve rimanere predominante.

    Art. 146 Pastis

    1 Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi» e di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere di 0,05 e 0,5 g/l.

    2 Il pastis deve presentare un tenore di anetolo minimo di 1,5 e massimo di 2 g/l.50

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 147 Assenzio

    1 L’assenzio è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che presenta le caratteristiche seguenti:

    a.
    è aromatizzata esclusivamente con assenzio (Artemisia absinthium L.) o suoi estratti naturali in combinazione con altre piante o estratti naturali di piante quali anice, finocchio o simili;
    b.
    è fabbricata mediante macerazione e distillazione;
    c.
    ha un sapore amaro e un odore di anice o di finocchio; e
    d.
    diluita con acqua, dà una bevanda torbida.

    2 L’assenzio non deve subire colorazioni tranne quella ottenuta tramite infusione nel distillato di piante aromatiche tradizionalmente utilizzate o tramite la conservazione del distillato in recipienti di quercia.

    Art. 148 Anis

    L’anis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice verde (Pimpinella anisum L.), dall’anice stellato (Illicium verum Hook f.), dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o da una loro combinazione.

    Art. 149 Bevande spiritose di sapore amaro o bitter

    Le bevande spiritose di sapore amaro o bitter sono bevande spiritose dal sapore prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola con aromi, con estratti naturali di aromi o con una loro combina­zione.

    Art. 150 Liquore

    1 Il liquore è la bevanda spiritosa ottenuta dall’aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola, di un distillato di origine agricola, di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati e addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato.

    2 …51

    51 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 15354 Nocino

    Il nocino è il liquore che viene aromatizzato principalmente dalla macerazione e/o dalla distillazione di noci verdi intere (Juglans regia L.).

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 154 Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

    1 Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcool etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo, albume e zucchero o miele.

    2 Il tenore minimo di tuorlo d’uovo puro è di 140 g/l di prodotto finito.55

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Art. 155 Liquore all’uovo

    Il liquore all’uovo è un liquore a base di uova, il cui tenore minimo di tuorlo d’uovo è di 70 g/l di prodotto finito.

    Sezione 3: Caratterizzazione

    Art. 156 Denominazione specifica: principio

    1 Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti formulati per una delle categorie specifiche menzionate nella sezione 2 prendono il nome della categoria di bevanda spiritosa corrispondente.

    2 Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti formulati per una delle categorie specifiche devono essere designate come «bevanda spiritosa» oppure «bevanda alcolica».

    Art. 157 Denominazione specifica; acquavite

    1 L’acquavite di frutta è designata come «acquavite di …» seguita dal nome del frutto, della bacca o della verdura impiegata. Può essere utilizzata anche la denominazione «wasser», preceduta dal nome del frutto, della bacca o della verdura impiegata.

    2 Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutta, bacche o verdure, il prodotto è denominato «acquavite di frutta» o «acquavite di verdure». Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o verdura secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

    3 Per le seguenti acquaviti, la denominazione «acquavite di …» può essere sostituita dal nome del frutto impiegato:

    a.
    mirabelle;
    b.
    susine;
    c.
    prugne;
    d.
    mele Gravenstein;
    e.
    mele;
    f.
    pere Williams;
    g.
    ciliege;
    h.
    mele cotogne;
    i.
    corbezzole;
    j.
    albicocche;
    k.
    pere.

    4 La denominazione specifica dell’acquavite di residui di frutta è «acquavite di residui di [nome del frutto impiegato]». Se sono utilizzati residui di diversi frutti, la denominazione specifica è «acquavite di residui di frutta».

    5 La denominazione specifica dell’acquavite di [nome del frutto] ottenuta per macerazione e distillazione ai sensi dell’articolo 140 è «acquavite di [nome del frutto]», seguita dall’indicazione complementare «ottenuta per macerazione e distillazione». Quest’ultima deve figurare nel medesimo campo visivo dell’indicazione «acquavite di [nome del frutto]».

    6 L’acquavite di vino, se sottoposta a invecchiamento, può continuare a essere commercializzata come «acquavite di vino» se il periodo di invecchiamento è pari o superiore a quello stabilito per il Brandy.

    7 La denominazione specifica dell’acquavite di fecce deve essere completata con il nome della materia prima impiegata.

    Art. 158 Denominazione specifica; altre bevande spiritose

    1 Il «Geist» può essere denominato «acquavite di [nome del frutto]».

    2 La descrizione, la presentazione o la caratterizzazione della vodka non prodotta esclusivamente da lieviti di patate e/o cereali recano l’indicazione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime impiegate per produrre l’alcool etilico di origine agricola.

    3 Le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni specifiche «Wacholder» o «genebra».

    4 Le denominazioni specifiche delle bevande di cui agli articoli 151‒153 possono essere completate con il termine «liquore».

    Art. 159 Caratterizzazione complementare

    1 Per indicare un’età, è determinante l’ingrediente alcolico più giovane. È vietata la designazione «vecchio» per prodotti di una distillazione il cui ingrediente più giovane è stato fabbricato meno di un anno prima, nonché indicazioni di età che si contraddicono o che si prestano a confusione.

    2 Se sono date indicazioni geografiche, la fase di produzione nella quale la bevanda spiritosa ha assunto il suo carattere definitivo deve essersi svolta nella regione geografica menzionata. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 maggio 199756 DOP/IPG. L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’arti­colo 15 OID57.

    3 Se la designazione, la presentazione o la caratterizzazione di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcool etilico di origine agricola, ciascun alcool agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

    Titolo 7: Aggiornamento degli allegati

    Art. 160

    1 L’USAV adegua gli allegati allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

    2 Se del caso, può emanare disposizioni transitorie.

    Titolo 8: Disposizioni finali

    Art. 161 Abrogazione di altri atti normativi

    Sono abrogate:

    1.
    l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200558 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale;
    2.
    l’ordinanza del DFI del 29 novembre 201359 sulle bevande alcoliche;
    3.
    l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200560 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose).
    Art. 161a61 Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

    Le derrate alimentari che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2021. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    61 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    Allegato 1

    (art. 6 cpv. 2)

    Documentazione relativa all’analisi dell’acqua minerale naturale

    Chi vuole mettere in commercio acqua quale acqua minerale naturale deve presen­tare agli organi d’esecuzione competenti i documenti seguenti:

    1. Documentazione geologica e idrogeologica

    a.
    un piano di situazione, in scala di almeno 1:1000, con l’indicazione esatta della o delle opere di captazione; se esistono, verranno usati i piani del registro fondiario;
    b.
    un rapporto idrogeologico sulla provenienza e sull’origine dell’acqua minerale naturale e in particolare sulla geologia, sulla stratigrafia, sulla tettonica e sulla geometria del vettore dell’acqua;
    c.
    i piani di dettaglio e la descrizione della captazione (piani dell’opera eseguita: planimetria, sezioni, materiali usati), con l’indicazione in valori assoluti delle quote del livellamento ufficiale;
    d.
    i piani delle zone di protezione e le prescrizioni inerenti la loro salvaguardia, con indicazione delle basi giuridiche determinanti;
    e.
    i dati sul gettito della sorgente o sulla portata della trivellazione; se l’acqua sorgiva viene pompata, viene indicata la portata massima in condizioni di abbassamento costante del livello dell’acqua; le misurazioni vanno eseguite durante almeno un anno, se possibile sotto costante sorveglianza e con registrazione automatica dei dati.

    2. Documentazione delle analisi fisiche e chimiche

    I documenti che recano i risultati delle analisi fisiche, chimiche e fisico-chimiche dell’acqua minerale naturale in questione, devono fornire informazioni relative a:

    a.
    il gettito della sorgente;
    b.
    il decorso della temperatura dell’acqua alla sorgente oppure allo sbocco del pompaggio durante almeno un anno, se possibile sotto costante sorveglianza e con registrazione automatica;
    c.
    i dati fisici: pH, conduttività in µS/cm;
    d.
    il contenuto in componenti principali: sodio, magnesio, calcio, cloruro, idrogencarbonato, solfato;
    e.
    il contenuto in componenti secondari, che presentano un eventuale interesse, come potassio, manganese, ferro, acido silicico (H2SiO3), fluoruro, ioduro, nitrato;
    f.
    il contenuto in gas disciolti: ossigeno, anidride carbonica, idrogeno solfo­rato;
    g.
    il consumo di permanganato di potassio o il DOC; il contenuto di ammonio, nitriti, fosfato, cadmio, piombo, mercurio, cromo (VI), arseniato (H3AsO4), acido borico (H3BO3), bario;
    h.
    la radioattività;
    i.
    se del caso, le proporzioni relative di isotopi degli elementi costitutivi dell’acqua, ossigeno (16 O — 18O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio);
    j.
    la tossicità di taluni elementi costitutivi dell’acqua, tenendo conto dei limiti fissati per ognuno di loro.

    3. Documentazione degli esami microbiologici

    La documentazione sugli esami microbiologici deve dimostrare che sono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2. Deve inoltre includere campioni prelevati durante e alla fine di un periodo di piogge prolungato e durante la fusione delle nevi.

    Allegato 262

    62 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    (art. 6 cpv. 3 e 13 cpv. 1)

    Requisiti riguardanti l’acqua minerale naturale

    1. Criteri microbiologici

    Prodotto

    Criteri d’analisi

    Valore massimo UFC

    Metodi di riferimento per l’analisi

    1  Acqua minerale naturale e acqua sorgiva
    11
    –  allo sbocco

    Germi aerobi, mesofili

    100/ml

    EN/ISO 6222:1999

    Temperatura d’incubazione: 30°C

    Durata d’incubazione: 72 ore

    Escherichia coli

    nr/100 ml

    EN/ISO 9308-1

    Enterococchi

    nr/100 ml

    EN/ISO 7899-2

    12
    –  in recipiente

    Escherichia coli

    nr/100 ml

    EN/ISO 9308-1

    Enterococchi

    nr/100 ml

    EN/ISO 7899-2

    Pseudomonas aeruginosa

    nr/100 ml

    EN/ISO 16266

    UFC: unità formanti colonia; nr: non rilevabili

    2. Criteri chimici

    A. Costituenti

    Parametri

    Valore massimo

    Unità

    Osservazioni

    antimonio

      5

    µg/l

    arsenico

    10

    µg/l

    bario

      1

    mg/l

    boro

      1

    mg/l

    cadmio

      3

    µg/l

    cianuro di idrogeno

    70

    µg/l

    tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme, calcolato come cianuro

    cromo

    50

    µg/l

    cromo (VI)

    20

    µg/l

    fluoro

      1,5

    mg/l

    manganese

      0,5

    mg/l

    mercurio

      1

    µg/l

    nichel

    20

    µg/l

    nitrati

    40

    mg/l

    nitriti

      0,1

    mg/l

    piombo

    10

    µg/l

    rame

      1

    mg/l

    selenio

    10

    µg/l

    B. Limiti massimi per i residui di trattamento con aria arricchita di ozono dell’acqua minerale naturale e dell’acqua sorgiva

    Parametri

    Valore massimo

    Unità

    Osservazioni

    Bromato

      3

    µg/l

    Ozono (disciolto)

    50

    µg/l

    Tribromometano (bromoformio)

      1

    µg/l

    Allegato 363

    63 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    (art. 17 e 26)

    Trattamenti e sostanze ammessi

    Per le derrate alimentari di cui all’articolo 16 capoversi 1–4 e 6, nonché all’arti­colo 25 sono ammessi i seguenti trattamenti e sostanze:

    A. Trattamenti

    1.
    procedimento di estrazione meccanico;
    2.
    gli abituali processi fisici e i processi di estrazione ad acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, sempre che i succhi di frutta ottenuti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2; per le uve non è ammessa l’estrazione ad acqua della parte commestibile dei frutti;
    3.
    per il succo di uva, se l’uva è stata trattata con biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è ammessa, sempre che la quantità totale di biossido di zolfo presente nel prodotto finito non superi 10 mg/l.

    B. Sostanze

    1.
    enzimi pectolitici;
    2.
    enzimi proteolitici;
    3.
    enzimi amiolitici;
    4.
    gelatina alimentare;
    5.
    tannino;
    6.
    bentonite;
    7.
    gel di silice;
    8.
    carboni;
    9.
    coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/200464;
    10.
    coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali;
    11.
    per i succhi di frutta: proteine vegetali ottenute da piselli.

    64 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 14.

    Allegato 4

    (art. 18 cpv. 1 lett. g, 19 cpv. 6 e 28 cpv. 2)

    Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato

    Nome botanico

    Nome comune del frutto

    Valori Brix minimi per succo di frutta ricomposto e per purea di frutta ricomposta

    Ananas comosus (L.) Merr.

    Ananas (*)

    12,8

    Citrus limon (L.)Burm.f.

    Limone (*)

      8,0

    Citrus x paradise Macfad.

    Pompelmo (*)

    10,0

    Citrus reticulata Blanco

    Mandarino (*)

    11,2

    Citrus sinensis (L.) Osbeck

    Arancia (*)

    11,2

    Fragaria x ananassa Duch.

    Fragola (*)

      7,0

    Malus domestica Borkh.

    Mela (*)

    11,2

    Mangifera indica L.

    Mango (*)

    13,5

    Musa x paradisiaca L. (tranne i plantani)

    Banana (**)

    21,0

    Passiflora edulis Sims

    Frutto di passiflora (*)

    12,0

    Prunus armeniaca L.

    Albicocca (**)

    11,2

    Prunus cerasus L.

    Ciliegia acida (*)

    13,5

    Prunus persica (L.) Batsch var. persica

    Pesca (**)

    10,0

    Psidium guajava L.

    Guaiava (**)

      8,5

    Pyrus communis L.

    Pera (**)

    11,9

    Ribes nigrum L.

    Ribes nero (*)

    11,0

    Rubus idaeus L.

    Lampone (*)

      7,0

    Vitis labrusca L. o relativi ibridi

    Vitis vinifera L. o relativi ibridi

    Uva (*)

    15,9

    Questi valori Brix minimi si riferiscono al succo di frutta ricostituito o alla purea di frutta ricostituita, senza gli ingredienti aggiunti se del caso (compresi gli additivi).

    Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C.

    Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).

    Allegato 5

    (art. 27 cpv. 1 e 3)

    Contenuti minimi di succo di frutta o purea di frutta nel nettare di frutta

    1.  Frutta con succo acido non idoneo al consumo immediato

    Nome botanico

    Nome comune del frutto

    Per cento in volume (rif. al prodotto finito)

    Citrus limon (L.) Burm.f. e Citrus aurantiifolia (Christm. et Panz.) Swingle

    Limoni e limette

    25

    Cydonnia oblonga Mill.

    Cotogne

    50

    Fragaria x ananassa Duch.

    Fragole

    40

    Hippophae rhamnoides L.

    Frutti di olivello spinoso

    25

    Passiflora edulis Sims

    Frutti di passiflora

    25

    Prunus armeniaca L.

    Albicocche

    40

    Prunus cerasus L.

    Marasche

    35

    Altre ciliegie

    40

    Prunus domestica L.

    Prugne

    30

    Prunus domestica L.

    Susine

    30

    Prunus spinosa L.

    Prugnole

    30

    Ribes nigrum L.

    Ribes neri

    25

    Ribes rubrum L.

    Ribes bianchi

    25

    Ribes rubrum L.

    Ribes rossi

    25

    Ribes uva-crispa L.

    Uva spina

    30

    Rosa canina L.

    Cinorrodi

    40

    Rubus fruticosus L.agg., syn. Rubus sect. Rubus

    More

    40

    Rubus idaeus L.

    Lamponi

    40

    Sambucus nigra L.

    Bacche di sambuco

    50

    Solanum quitoense Lam.

    Morelle di Quito

    25

    Sorbus aucuparia L., syn. Pyrus aucuparia (L.) Gaertn.

    Sorbe

    30

    Vaccinium angustifolium Aiton,

    Vaccinium corymbosum L.

    Vaccinium myrtillus L.

    Mirtilli

    40

    Vaccinium macrocarpon Ait.

    Vaccinium oxycoccos L.

    Vaccinium vitis-idaea L.

    Mirtilli giganti americani e mirtilli rossi

    25

    Altra frutta di questa categoria

    25

    2.  Frutta con bassa acidità o molta polpa oppure frutti molto aromatici con succo non idoneo al consumo immediato

    Nome botanico

    Nome comune del frutto

    Per cento in volume (rif. al prodotto finito)

    Anacardium occidentale L.

    Anacardi o noci di acagiù

    25

    Annona cherimola Mill.

    Cherimolie

    25

    Annona muricata L.

    Crossoli

    25

    Annona reticulata L.

    Cachirmani o cuori di bue

    25

    Carica papaya L.

    Papaie

    25

    Litchi chinensis Sonn.

    Litchi

    25

    Malpighia sp.

    Azzeruoli

    25

    Mangifera indica L.

    Manghi

    25

    Musa sp.

    Banane

    25

    Psidium guajava L.

    Guaiave

    25

    Punica granatum L.

    Melagrane

    25

    Spondias purpurea L.

    Frutti di caja/Susine mombin rosse??

    25

    Spondias tuberosa

    Arruda ex H.Kost.

    Frutti di imbu

    25

    Altra frutta di questa categoria

    25

    3.  Frutta con succo idoneo al consumo immediato

    Nome botanico

    Nome comune del frutto

    Per cento in volume (rif. al prodotto finito)

    Ananas comosus (L.) Merr.

    Ananas

    50

    Malus domestica Borkh.

    Mele

    50

    Prunus persica (L.)

    Batsch var. persica

    Pesche

    50

    Pyrus communis L.

    Pere

    50

    Agrumi, esclusi limoni e limette

    50

    Altra frutta di questa categoria

    50

    Allegato 6

    (art. 31 cpv. 2)

    Altre sostanze utilizzate nelle bevande aromatizzate, con i tenori minimi e le caratteristiche ammesse

    1 Tenori minimi

    Sostanze

    Tenori minimi ammessi per gli adulti

    Colture batteriche vive

    min. 108 UFC (unità formanti colonia) per razione giornaliera

     

    2 Caratteristiche

    Requisiti applicabili alle colture batteriche vive utilizzate nelle bevande aromatizzate

    1
    Le culture batteriche vive impiegate nelle bevande aromatizzate devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.
    2
    Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di uno o più specie di batteri (Species).
    3
    Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
    3.1
    le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana e non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;
    3.2
    le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta;
    3.3
    specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa:
    a.
    Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza del­l’rRNA 16S
    b.
    Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.

    Allegato 7

    (art. 38 cpv. 2)

    Quantità massime di determinate sostanze nelle bevande pronte contenenti caffeina

    Sostanze

    Bevande pronte contenenti caffeina

    Bevande pronte contenenti caffeina in porzioni ≤ 100 ml (Energy Shots)

    Quantità massima per 100 ml

    Quantità massima per razione giornaliera

    Taurina

    400 mg

    2000 mg

    Glucuronolattone

    240 mg

    1200 mg

    Inositolo

      20 mg

      100 mg

    Niacina

        8 mg

        16 mg

    Vitamina B6

        2 mg

          1,4 mg

    Acido pantotenico

        4 mg

          6 mg

    Vitamina B12

        2 µg

          3 µg

    Allegato 8

    (art. 61 cpv. 2)

    Definizioni dei titoli alcolometrici

    1.
    Titolo alcolometrico effettivo (in % vol): il numero di parti in volume di alcool puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
    2.
    Titolo alcolometrico potenziale (in % vol): il numero di parti in volume di alcool puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
    3.
    Titolo alcolometrico totale (in % vol): la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
    4.
    Titolo alcolometrico naturale (in % vol): il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

    Allegato 965

    65 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    (art. 69 cpv. 4, 72, 74 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)

    Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni66

    66 Lʼelenco non è pubblicato sulla RU. Può essere ottenuto presso lʼUSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna o consultato in Internet allʼindirizzo seguente: www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Legislazione

    Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/93467. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d’uva (10), il mosto d’uva parzialmente fermentato (11), il mosto d’uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d’uva concentrato (13), il mosto d’uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d’uva parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

    La Svizzera è considerata parte della zona C I in base a quanto definito nell’appendice I del regolamento (UE) n. 1308/201368.

    Le altre pratiche e gli altri trattamenti enologici ammessi dalla legislazione europea sono consentiti a condizione di rispettare le relative condizioni di utilizzo.

    67 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.

    68 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 61 cpv. 3

    Allegato 10

    (art. 75 cpv. 1 lett. e)

    Pittogrammi autorizzati secondo l’articolo 75 capoverso 1 lettera e

    Sono altresì autorizzati pittogrammi come dai modelli sopra riportati raffiguranti soltanto il latte o le uova.

    Allegato 11

    (art. 87 cpv. 6)

    Denominazioni complementari per bevande aromatizzate a base di vino

    In aggiunta alla denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» è ammessa una delle denominazioni seguenti:

    a.
    Sangria: per una bevanda aromatizzata a base di vino con un titolo alcolometrico inferiore al 12 per cento in volume, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata; la denominazione «Sangria» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che la bevanda non sia stata fabbricata in Spagna o in Portogallo;
    b.
    Clarea: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata; la denominazione «Clarea» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che la bevanda non sia stata fabbricata in Spagna;
    c.
    Zurra: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta aggiungendo acquavite di vino o brandy, che ha un titolo alcolometrico di almeno il 9 e inferiore al 14 per cento in volume e che può contenere pezzi di frutta;
    d.
    Bitter soda: per una bevanda aromatizzata a base di vino contenente almeno il 50 per cento di bitter vino, che ha un tenore di alcool di almeno l’8 e inferiore al 10,5 per cento in volume e che contiene anidride carbonica;
    e.
    Kalte Ente: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da una miscela di vino, vino frizzante e vino spumante con aggiunta di limone naturale o suoi estratti e il cui tenore di vino spumante nel prodotto finito non deve essere inferiore al 25 per cento in volume;
    f.
    Vin brûlé: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano; per il vin brûlé a base di vino bianco la denominazione deve essere accompagnata dall’indicazione «di vino bianco»;
    g.
    Maiwein: per una bevanda aromatizzata a base di vino con aggiunta di piante o estratti di asperula odorata, in modo che il sapore dell’asperula predomini;
    h.
    Maitrank: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco secco in cui sono state macerate piante o estratti di asperula odorata, con aggiunta di arance o altra frutta e del 5 per cento al massimo di zucchero; la frutta può essere aggiunta anche sotto forma di succo, di concentrato o di estratto.

    Allegato 12

    (art. 88 cpv. 6)

    Denominazioni complementari per cocktail aromatizzati a base di vino

    In aggiunta alla denominazione specifica «cocktail aromatizzato a base di vino» è ammessa una delle denominazioni seguenti:

    a.
    cocktail a base di vino: per un cocktail aromatizzato a base di vino in cui la proporzione di mosto d’uva concentrato non supera il 10 per cento del volume totale del prodotto finito e il tenore di zucchero, espresso come zucchero invertito, è inferiore a 80 g/l;
    b.
    frizzante di uva aromatizzato: per un cocktail aromatizzato a base di vino ottenuto esclusivamente da mosto d’uva, il cui titolo alcolemico è inferiore al 4 per cento vol. e la cui anidride carbonica proviene esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

    Allegato 13

    (art. 89 cpv. 5)

    Denominazioni alternative per vini aromatizzati

    Le denominazioni seguenti possono sostituire la denominazione specifica «vino aromatizzato»:

    a.
    vino aperitivo;
    b.
    vermut o vino vermut: per un vino aromatizzato il cui aroma caratteristico è ottenuto impiegando sostanze appropriate; in particolare devono essere sempre utilizzate anche sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemisia; per edulcorare il vermut è consentito impiegare esclusivamente zucchero, zucchero caramellato, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato o mosto d’uva concentrato rettificato;
    c.
    vino aromatizzato amaro: per un vino aromatizzato dal caratteristico aroma amaro; la denominazione «vino aromatizzato amaro» può essere seguita dal nome della sostanza aromatizzante amara utilizzata; può essere sostituita da una delle denominazioni seguenti:
    1.
    «vino aromatizzato con corteccia di china», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale della corteccia di china,
    2.
    «Bitter vino», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale di genziana e se la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa,
    3.
    «Americano», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante sostanze aromatizzanti naturali provenienti dall’artemisia e dalla genziana e se la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa;
    d.
    vino aromatizzato all’uovo: per un vino aromatizzato contenente almeno 10 g di tuorlo d’uovo e 200 g di zucchero, espresso come zucchero invertito, per litro di prodotto finito.

    Allegato 14

    (art. 109 cpv. 2)

    Requisiti per l’alcool etilico di origine agricola

    1.
    Caratteristiche organolettiche nessun sapore estraneo rilevabile
    2.
    Titolo alcolometrico volumico minimo 96 per cento vol.
    3.
    Valori massimi di determinati parametri (tutti i valori sono espressi in g/l di alcool puro):
    acidità totale, espressa in acido acetico 0,015
    esteri, espressi in acetato di etile 0,013
    aldeidi, espressi in acetaldeide 0,005
    alcool superiori, espressi in metil-2propanol-1 0,005
    metanolo 0,3
    estratto secco 0,015
    basi azotate volatili, espresse in azoto 0,001
    furfurolo non rilevabile

    Allegato 1569

    69 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    (art. 118 cpv. 1)

    Titolo alcolometrico volumico minimo (tenore di alcool) delle bevande spiritose

    a.
    Pastis di Marsiglia, assenzio 45,0 %
    b.
    Whisky, acquavite di patate, pastis, assenzio, Mistrà70 40,0 %
    c.
    Acquavite di fecce, acquavite di birra, sambuca 38,0 %
    d.
    Acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, acquavite di frutta, acquavite di castagne, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione, gin, gin distillato, London gin, acquavite di genziana, rum, acquavite di erbe, vodka, aquavit, acquavite di uve essiccate o raisin brandy, Geist 37,5 %
    e.
    Weinbrand, brandy 36,0 %
    f.
    Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali, anice, anice distillato, acquavite di miele 35,0 %
    g.
    Carvi, bevande spiritose aromatizzate alle bacche di ginepro, nocino, Berenburg 30,0 %
    h.
    Sloe gin 25,0 %
    i.
    Maraschino 24,0 %
    j.
    Nettare di miele 22,0 %
    k.
    Liquori, bevanda spiritosa all’anice, amari, crema di …, Guignolet, punch al rum 15,0 %
    l.
    Liquore a base di uova 14,0 %

    70 Il titolo alcolometrico volumico minimo del Mistrà è pari al 40 % e il suo titolo alcolometrico volumico massimo è pari al 47 %.

    Allegato 1671

    71 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).

    (art. 119 cpv. 2)

    Edulcorazione delle bevande spiritose

    Tenori massimi di zucchero, espresso in zucchero invertito (g/l)

    a.
    Whisky 0
    b.
    Vodka 8
    c.
    Bevande spiritose di cereali, acquavite di cereali, Geist 10
    d.
    Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere 15
    e.
    Acquavite di frutta, acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione 18
    f.
    Rum, acquavite di birra, di vino, di marc, di vinaccia, di fecce, topinambur 20
    g.
    Acquavite di miele (esclusivamente con miele) 20
    h.
    Brandy, Weinbrand 35
    i.
    Pastis 100

    Tenori minimi di zucchero, espresso in zucchero invertito, (g/l)

    a.
    Bevanda spiritosa con la denominazione «vecchio» o «vecchia» [nome del frutto o della materia prima impiegata] 20
    b.
    Liquore di ciliegia, a base di acquavite di ciliegia 70
    c.
    Liquore di genziana o liquori prodotti utilizzando piante simili come unica sostanza aromatizzante 80
    d.
    Liquore, nocino 100
    e.
    Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat 150
    f.
    Crema di [nome del frutto o della materia prima impiegata] 250
    g.
    Crème de cassis 400

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