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    817.022.15

    Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti

    (Ordinanza sui contaminanti, OCont)

    del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e, 81 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

    ordina:

    1 RS 817.02

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 13 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la determinazione e la definizione dei tenori massimi e dei valori indicativi dei contaminanti consentiti nelle derrate alimentari;
    b.
    la determinazione e la definizione dei tenori massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nelle derrate alimentari a seguito di un incidente nucleare o di un’altra emergenza radiologica ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 5 del regolamento (Euratom) 2016/524;
    c.
    i metodi di campionamento e di analisi per determinare i tenori dei contaminanti nelle derrate alimentari.

    2 Essa non si applica ai contaminanti interamente o parzialmente oggetto di ordi­nanze specifiche.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    4 Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione; GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

    Art. 1a5 Significato dei valori indicativi

    I valori indicativi stabiliti nella presente ordinanza non sono considerati valori mas­simi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ODerr.

    5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 2 Determinazione dei valori massimi6

    1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell’applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.7

    2 Oltre all’usuale documentazione scientifica, l’USAV prende in considerazione in particolare:

    a.
    la tossicità di una sostanza;
    b.
    la concentrazione tecnicamente inevitabile di una sostanza nella derrata alimentare;
    c.
    l’assimilazione di una sostanza in base alla quantità ingerita della rispettiva derrata alimentare;
    d.8
    ...
    e.
    i tenori massimi vigenti per i principali partner commerciali della Svizzera.

    3 L’USAV determina tenori massimi per:9

    a.
    il nitrato nell’allegato 1;
    b.
    le micotossine nell’allegato 2;
    c.
    i metalli e metalloidi nell’allegato 3;
    d.10
    per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nell’allegato 4;
    e.
    le diossine e i bifenili policlorurati (PCB) nell’allegato 5;
    f.
    gli idrocarburi policiclici aromatici nell’allegato 6;
    g.
    la melamina e i suoi analoghi strutturali nell’allegato 7;
    h.
    le tossine vegetali naturali nell’allegato 8;
    i.
    ulteriori contaminanti nell’allegato 9.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    8 Abrogata dal n. I dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 3 Definizione dei tenori massimi in caso di incidenti nucleari o di altre emergenze radiologiche

    1 In caso di incidente nucleare o di un’altra emergenza radiologica che ha causato o che causerà verosimilmente una significativa contaminazione radioattiva delle derrate alimentari, l’allegato 10 definisce i tenori massimi dei radionuclidi.

    2 L’USAV può, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, stabilire tenori massimi adeguati alle circostanze che divergono dall’allegato 10. Tali deroghe devono basarsi su elementi scientifici ed essere debitamente giustificate dalle circostanze.

    Art. 4 Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte

    1 Per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte da più di un ingrediente, occorre stabilire nell’ambito del controllo autonomo i tenori massimi basandosi sui tenori massimi fissati, nel rispetto dei seguenti criteri:11

    a.
    modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
    b.
    modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
    c.
    le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
    d.
    il limite analitico di quantificazione.

    2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, all’autorità d’esecuzione competente sono comunicati e motivati i fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione o miscelazione oppure alle derrate alimentari interessate essiccate, diluite, trasformate o composte.

    3 Se il fattore di concentrazione o diluizione non è comunicato o se l’autorità d’esecuzione competente ritiene tale fattore inidoneo in considerazione della motivazione addotta, l’autorità d’esecuzione definisce tale fattore in base alle informazioni disponibili e tenuto conto della salute pubblica.

    4 I capoversi 1–3 si applicano per quanto gli allegati 1–10 non stabiliscano tenori massimi specifici per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 5 Divieti in materia di immissione sul mercato, utilizzazione, miscelazione e detossificazione

    1 Le derrate alimentari che contengono contaminanti menzionati negli allegati 1–10 in misura superiore ai tenori massimi ivi definiti non possono essere né immesse sul mercato né utilizzate come ingredienti alimentari.

    2 Le derrate alimentari conformi ai tenori massimi stabiliti negli allegati 1–10 non possono essere miscelate con derrate alimentari che superano tali tenori massimi.

    3 Le derrate alimentari che devono essere sottoposte a cernita o ad altro trattamento fisico allo scopo di ridurre la contaminazione non possono essere miscelate con derrate alimentari destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari.

    4 Le derrate alimentari che contengono contaminanti di cui all’allegato 2 non possono essere sottoposte a detossificazione mediante trattamenti chimici.

    Art. 5a12 Misure di adempimento della buona prassi procedurale

    1 Le aziende alimentari che fabbricano e immettono sul mercato le derrate alimentari elencate nell’allegato 11 devono adottare misure appropriate per:

    a.
    rispettare i valori indicativi dei contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale di cui all’allegato 11;
    b.
    mantenere il più basso possibile il tenore di acrilammide.

    2 Esse registrano le misure adottate. Fanno eccezione le aziende di commercio al dettaglio e le aziende che riforniscono direttamente il commercio al dettaglio locale. Queste sono tenute solo a presentare le prove dell’applicazione delle misure.

    3 In caso di superamento dei valori indicativi la buona prassi procedurale è considerata inadempiuta. Devono essere adottate le misure correttive necessarie nell’ambito del controllo autonomo.

    12 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 5b13 Acrilammide: verifica dell’adempimento della buona prassi procedurale

    1 In funzione della verifica della buona prassi procedurale, le aziende alimentari eseguono campionamenti e analisi per definire il tenore di acrilammide nelle derrate alimentari di cui all’allegato 11. Esse registrano i risultati.

    2 Sono escluse da quest’obbligo le aziende alimentari che fabbricano le derrate alimentari interessate e sono attive nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale.

    3 La deroga di cui al capoverso 2 non si applica alle aziende che:

    a.
    esercitano le loro attività nell’ambito di un marchio commerciale o come parte o affiliate di imprese economiche più estese e ramificate; e
    b.
    operano su incarico di un’azienda alimentare che fornisce centralmente le derrate alimentari.

    13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 6 Aggiornamento degli allegati

    1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

    2 Esso può inoltre emanare disposizioni transitorie.

    Art. 7 Direttive alle autorità cantonali d’esecuzione

    1 Qualora gli allegati 1–11 non corrispondano più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e siano necessari provvedimenti immediati a tutela della salute, l’USAV può impartire istruzioni provvisorie alle autorità cantonali d’esecuzione fino a quando gli allegati non sono modificati.14

    2 Le istruzioni sono pubblicate su Internet.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Art. 8 Disposizione transitoria

    Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della presente ordinanza possono essere fabbricate o importate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    Art. 8a15 Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

    1 Le derrate alimentari non conformi agli allegati 2–4, 8 e 9 della modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2020 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    2 Le misure da adottare secondo gli articoli 5a e 5b devono essere attuate entro il 30 giugno 2021.

    15 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    Allegato 1

    (art. 2 cpv. 3 lett. a, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi di nitrato nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    2 In assenza di indicazioni sul tipo di coltivazione dell’insalata, si applica il tenore massimo più severo per il nitrato.

    3 Le derrate alimentari elencate si riferiscono ai prodotti definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201616 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo (mg/kg)

    Osservazioni

    Nitrato

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    200

    prodotti pronti al consumo commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante

    "

    insalate del genere Lactuca

    5000

    fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° ottobre e il 31 marzo; coltivate in coltura protetta

    "

    "

    4000

    fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° aprile e il 30 settembre; coltivate in coltura protetta

    "

    "

    4000

    fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° ottobre e il 31 marzo; coltivate in campo aperto

    "

    "

    3000

    fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° aprile e il 30 settembre; coltivate in campo aperto

    Nitrato

    lattuga iceberg

    2500

    coltivata in coltura protetta

    "

    "

    2000

    coltivata in campo aperto

    "

    rucola

    7000

    raccolta fra il 1° ottobre e il 31 marzo

    "

    "

    6000

    raccolta fra il 1° aprile e il 30 settembre

    "

    spinaci

    3500

    freschi; eccetto spinaci destinati alla trasformazione e che vengono direttamente trasportati in blocco dal campo allo stabilimento di trasformazione

    "

    "

    2000

    in conserva, surgelati o congelati

    Allegato 217

    17 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 2 cpv. 3 lett. b, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1, 2 e 4 nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    2 I tenori massimi delle aflatossine si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta con guscio. Se le arachidi e la frutta con guscio sono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile, tranne nel caso delle noci del Brasile.

    3 Qualora i relativi prodotti derivati o di trasformazione siano derivati o trasformati esclusivamente o quasi esclusivamente a partire dalla frutta con guscio in questione, i tenori massimi delle aflatossine definiti per la corrispondente frutta con guscio si applicano anche ai prodotti derivati o di trasformazione. Negli altri casi, ai prodotti derivati o di trasformazione si applica l’articolo 4 capoversi 1–3.

    4 Per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, i tenori massimi si riferiscono alla materia secca.

    5 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento, nonché per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, eccetto gli alimenti a base di cereali, i tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti al consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

    6 Per gli alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti, i tenori massimi si riferiscono, nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai prodotti pronti al consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore), mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari si riferiscono alla materia secca.

    7 I tenori massimi per i cereali non trasformati si applicano ai prodotti commercializzati per la prima trasformazione. Con «prima trasformazione» si intendono tutti i trattamenti fisici o termici della granella, diversi dall’essiccazione. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside e quest’ultima rimane intatta dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, di cernita o di essiccazione non sono considerate parte della «prima trasformazione». Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati per quanto essi siano destinati alla prima trasformazione.

    8 Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta con guscio, la frutta secca, il riso e il mais non conformi ai tenori massimi di aflatossine validi per i prodotti destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari possono essere commercializzati, purché si tratti di derrate alimentari che:

    1 non sono destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari;

    2 rispettano i tenori massimi per i prodotti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari;

    3 sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e che, dopo tale trattamento, non superano i tenori massimi per i prodotti destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari, a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

    4 recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente la destinazione di utilizzazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni singola unità di imballaggio, quali ad esempio sacchi o casse, e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita/del lotto deve essere apposto in forma indelebile su ogni singola unità di imballaggio della partita, quali sacchi o casse, e sull’originale del documento di accompagnamento.

    9 Per arachidi, altri semi oleosi, relativi prodotti derivati e cereali un’indicazione chiara della destinazione di utilizzazione deve comparire sull’etichetta di ogni singola unità di imballaggio, quali sacchi o casse, e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un riferimento chiaro alla partita mediante l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni singola unità di imballaggio quali sacchi o casse. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione di utilizzazione.

    In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione di utilizzazione non è il consumo umano, a tutte le arachidi, si applicano i tenori massimi di cui alla parte B a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari.

    Per le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura, sono ammesse eccezioni per quanto riguarda il rispetto dei tenori massimi definiti nella parte B per i prodotti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari. In questo caso le partite devono recare un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’utilizzazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni unità d’imballaggio quale sacco o cassa e sui documenti di accompagnamento. La destinazione finale deve essere un impianto di pressatura.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo (µg/kg)

    Osservazioni

    Aflatossina B1

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,1

    "

    alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

    0,1

    "

    arachidi e altri semi oleosi

    8

    eccetto arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione

    2

    eccetto oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e oli vegetali raffinati destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    cereali e prodotti derivati da cereali, compresi i prodotti trasformati derivati da cereali

    2

    altri

    "

    fichi

    6

    secchi

    "

    frutta con guscio

    5

    altra; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    frutta con guscio e relativi prodotti di trasformazione

    2

    altri; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    frutta secca

    5

    eccetto fichi secchi; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

    "

    frutta secca e relativi prodotti di trasformazione

    2

    eccetto fichi secchi e loro prodotti di trasformazione; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    mais

    5

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

    "

    mandorle, pistacchi e semi di albicocca

    12

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    "

    8

    destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    nocciole e noci del Brasile

    8

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    "

    5

    destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    paprica e peperoncino in polvere, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma

    5

    comprese le miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie; frutti secchi di paprica e peperoncino derivati da Capsicum spp., interi o in polvere, compreso il pepe di Cayenna

    "

    riso

    5

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

    Aflatossina M1

    alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

    0,025

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    0,025

    compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento

    "

    latte

    0,05

    latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

    Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2)

    arachidi e altri semi oleosi

    15

    eccetto arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione

    4

    eccetto oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e oli vegetali raffinati; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    cereali e prodotti derivati dai cereali, compresi prodotti trasformati a base di cereali

    4

    altri

    "

    fichi

    10

    secchi

    "

    frutta con guscio

    10

    altra; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    frutta con guscio e relativi prodotti di trasformazione

    4

    altri; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    frutta secca

    10

    eccetto fichi secchi; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

    "

    frutta secca e relativi prodotti di trasformazione

    4

    eccetto fichi secchi e loro prodotti di trasformazione; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    mais

    10

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

    "

    mandorle, pistacchi e semi di albicocca

    15

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    "

    10

    destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    nocciole e noci del Brasile

    15

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    "

    10

    destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    "

    paprica e peperoncino in polvere, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma

    10

    comprese miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie; frutti secchi di paprica e peperoncino derivati da Capsicum spp., interi o in polvere, compreso pepe di Cayenna

    "

    riso

    10

    da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

    Deossiniva­lenolo 

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    200

    "

    avena non trasformata

    1750

    "

    cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germi come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto

    750

    eccetto alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    "

    cereali non trasformati

    1250

    eccetto grano duro, avena e mais

    "

    farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura

    1250

    con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

    "

    grano duro non trasformato

    1750

    "

    mais non trasformato

    1750

    eccetto mais non trasformato destinato alla molitura ad umido

    "

    pane, compresi piccoli prodotti da forno, prodotti di pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

    500

    "

    pasta

    750

    secca, contenuto di acqua circa 12 %

    "

    prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet

    750

    con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

    Fumonisine (somma di B1 e B2)

    cereali e altri alimenti a base di mais destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    200

    "

    cereali da colazione e merende a base di mais

    800

    "

    farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura

    2000

    con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

    "

    mais destinato al consumo umano diretto

    1000

    eccetto cereali da colazione e merende a base di mais nonché alimenti a base di mais e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli; prodotti a base di mais destinati al consumo umano diretto

    "

    mais non trasformato

    4000

    eccetto mais non trasformato destinato alla molitura ad umido

    "

    prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet

    1400

    con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

    Ocratossina A

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,5

    "

    alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

    0,5

    "

    caffè solubile

    10

    "

    caffè torrefatto

    5

    eccetto caffè solubile; in grani o macinato

    "

    cereali, non trasformati

    5

    "

    estratto di liquirizia

    80

    utilizzato nelle derrate alimentari, in determinate bevande e dolciumi; il tenore massimo è riferito all’estratto non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia

    "

    frutta secca

    20

    altra; riferito alla materia secca

    "

    glutine di frumento

    8

    non venduto direttamente ai consumatori

    "

    paprica e peperoncino in polvere

    20

    frutti secchi di paprica e peperoncino derivati da Capsicum spp., interi o in polvere, compreso pepe di Cayenna

    "

    pepe, noce moscata, zenzero, curcuma

    15

    comprese spezie essiccate, le miscele di spezie e le miscele di spezie contenenti Capsicum spp.

    "

    prodotti derivati da cereali non trasformati

    3

    eccetto alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli e glutine di frumento; compresi prodotti trasformati a base di cereali e cereali destinati al consumo umano diretto

    "

    radice di liquirizia

    20

    quale ingrediente per infusioni a base di erbe; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata e altre specie

    "

    succo d’uva, succo d’uva concentrato ricostituito e nettare d’uva

    2

    mosto d’uva e mosto d’uva concentrato ricostituito destinati al consumo umano diretto

    "

    uva

    10

    secca

    "

    vino

    2

    eccetto vini liquorosi (vini con un tenore alcolico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta; compreso vino spumante

    "

    vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

    2

    Patulina

    alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    10

    eccetto alimenti a base di cereali

    "

    bevande spiritose, sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela

    50

    "

    prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi composta di mele e passato di mele

    25

    eccetto succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido per lattanti e bambini piccoli, e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli diversi dagli alimenti a base di cereali; destinati al consumo diretto

    "

    sidro

    50

    altro

    "

    sidro senz’alcool

    50

    "

    succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

    50

    "

    succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi composta e passato di mele, per lattanti e bambini piccoli

    10

    etichettati e venduti come tali

    Segale cornuta

    cereali

    500 000

    se destinati alla molitura, prelievo di un campione di 1 kg

    "

    cereali in chicchi

    200 000

    se destinati al consumatore, prelievo di un campione di 1 kg

    Zearalenone

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    20

    eccetto alimenti a base di mais

    "

    cereali e farina di cereali

    75

    eccetto mais destinato al consumo umano diretto, merende a base di mais e cereali da colazione a base di mais, alimenti a base di cereali (esclusi quelli a base di mais) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, derrate alimentari trasformate a base di mais destinate ai lattanti e ai bambini piccoli, prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini o agglomerati in forma di pellet, nonché farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura; destinati al consumo umano diretto; crusca e germi come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto

    "

    cereali non trasformati

    100

    diversi dal mais

    "

    derrate alimentari trasformate a base di mais, destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

    20

    "

    farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura

    300

    con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

    "

    mais, merende a base di mais e cereali da colazione a base di mais

    100

    destinati al consumo umano diretto

    "

    mais non trasformato

    350

    eccetto mais non trasformato destinato alla molitura ad umido

    "

    olio di mais

    400

    raffinato

    "

    pane, prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

    50

    eccetto merende a base di mais e cereali da colazione a base di mais; compresi piccoli prodotti da forno

    "

    prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet

    200

    con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

    Allegato 318

    18 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 2 cpv. 3 lett. c, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi per i metalli e i metalloidi

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    2 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento, nonché per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini i tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

    3 I tenori massimi si applicano ai prodotti ben lavati o puliti (polvere, terra).

    4 I tenori massimi si applicano alle patate sbucciate.

    5 Per le conserve in scatola, i tenori massimi si riferiscono alla merce sgocciolata.

    6 Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

    7 I tenori massimi per i cereali si applicano ai chicchi.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo (mg/kg)

    Osservazioni

    Arsenico (inorganico)

    alga bruna Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)

    35

    riferito alla materia secca

    "

    bevande senz’alcool

    0,1

    altre

    "

    biscotti di riso, gallette di riso, cracker di riso e torte di riso

    0,3

    "

    collagene

    1

    "

    gelatina

    1

    "

    grassi e oli commestibili

    0,1

    "

    margarine

    0,1

    "

    minarina

    0,1

    "

    riso destinato alla produzione di alimenti per lattanti e bambini piccoli

    0,1

    "

    riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco)

    0,2

    "

    riso parboiled e riso semigreggio

    0,25

    "

    sale commestibile

    1

    "

    sidro senz’alcool

    0,2

    "

    succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta

    0,2

    "

    vermut e bitter senz’alcool

    0,2

    "

    vino

    0,2

    Cadmio

    aceto di fermentazione e acido acetico commestibile

    0,02

    "

    alghe

    3

    riferito alla massa secca

    "

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,04

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

    0,02

    in polvere

    "

    "

    0,01

    liquidi

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino

    0,01

    in polvere

    "

    "

    0,005

    liquidi

    "

    arachidi

    0,5

    "

    bevande senz’alcool

    0,01

    altre

    "

    cacao in polvere (100 % sostanza secca di cacao totale)

    0,6

    destinato ai consumatori o come ingrediente nel cacao in polvere zuccherato (cioccolato in polvere) destinato ai consumatori

    "

    carne di equini

    0,2

    eccetto frattaglie

    "

    carni di bovini, ovini, suini e pollame

    0,05

    eccetto frattaglie

    "

    cefalopodi

    1

    senza visceri

    "

    cereali in chicchi

    0,1

    eccetto frumento e riso

    "

    cioccolato (cioccolato al latte) contenente < 30 % di sostanza secca di cacao totale

    0,1

    "

    cioccolato contenente ≥ 30 % e < 50 % di sostanza secca di cacao totale

    0,3

    "

    cioccolato contenente ≥ 50 % e < 70 % di sostanza secca di cacao totale

    0,8

    "

    cioccolato contenente ≥ 70 % di sostanza secca di cacao totale

    0,9

    "

    crostacei

    0,5

    muscolo delle appendici e dell’addome

    "

    fegato di bovini, ovini, suini, pollame e equini

    0,5

    "

    frumento e riso in chicchi, crusca di frumento e germi di frumento

    0,2

    destinati al consumo diretto

    "

    funghi

    1

    eccetto champignons, orecchioni, shiitake

    "

    gelatina e collagene

    0,5

    "

    granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

    0,5

    muscolo delle appendici

    "

    integratori alimentari

    1

    eccetto integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

    "

    integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

    3

    "

    microalghe

    0,5

    eccetto microalghe utilizzate come integratori alimentari; riferito alla sostanza secca

    "

    molluschi bivalvi

    1

    "

    muscolo di pesce

    0,05

    altri

    "

    muscolo di pesce dei seguenti pesci: acciuga (Engraulis species) pesce spada (Xiphias gladius) sardine (Sardina pilchardus)

    0,25

    "

    muscolo di pesce dei seguenti pesci: sicyopterus lagocephalus

    sgombro (Scomber species) tonno e tonnetto (Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

    0,1

    "

    muscolo di pesce dei seguenti pesci: tombarello (Auxis species)

    0,2

    "

    rognoni di bovini, ovini, suini, pollame e equini

    1

    "

    sale commestibile

    0,5

    "

    semi di soia

    0,2

    "

    semi oleosi

    1,5

    eccetto semi oleosi per la produzione di oli commestibili

    "

    sidro senz’alcool

    0,03

    "

    succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta

    0,03

    "

    verdura e frutta

    0,05

    altra, eccetto frutti a guscio

    "

    verdure a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, sedano rapa, pastinaca, scorzonera, rafano e i seguenti funghi: champignons (Agaricus bisporus), orecchioni (Pleurotus ostreatus), shiitake (Lentinula edodes)

    0,2

    "

    verdure a gambo, ortaggi a radice e tubero

    0,1

    eccetto sedano, sedano rapa, pastinaca, salsefrica e rafano

    "

    vermut e bitter senz’alcool

    0,03

    "

    vino

    0,01

    Cromo

    collagene

    10

    "

    gelatina

    10

    Mercurio

    bevande senz’alcool

    0,005

    altre

    "

    crostacei

    0,5

    il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome

    "

    gelatina e collagene

    0,15

    "

    granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

    0,5

    il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

    "

    integratori alimentari

    0,1

    "

    molluschi bivalvi

    0,5

    "

    muscolo di pesce dei seguenti pesci:

    rana pescatrice (Lophius species)

    pesce lupo (Anarhichas lupus)

    palamita (Sarda sarda)

    anguilla (Anguilla species)

    pesce specchio (Hoplostethus species)

    pesce topo (Coryphaenoides rupestris)

    ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

    abadeco del Sudafrica (Genypterus capensis)

    marlin (Makaira species)

    rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species)

    triglia (Mullus species)

    abadeco (Genypterus blacodes)

    luccio (Esox lucius)

    palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

    cappellano (Tricopterus minutes)

    squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis)

    razze (Raja species)

    scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus)

    pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus)

    pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

    pagello (Pagellus species)

    squali (tutte le specie)

    tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

    storione (Acipenser species)

    pesce spada (Xiphias gladius)

    tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

    1

    "

    prodotti della pesca e muscolo di pesce

    0,5

    altri

    "

    sale commestibile

    0,1

    "

    sidro senz’alcool

    0,01

    "

    succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta

    0,01

    "

    vermut e bitter senz’alcool

    0,01

    Piombo

    aceto di fermentazione

    0,2

    "

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,05

    eccetto bevande

    "

    alimenti a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,05

    commercializzati in polvere

    "

    "

    0,01

    commercializzati allo stato liquido

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    0,05

    commercializzati in polvere

    "

    "

    0,01

    commercializzati allo stato liquido

    "

    bacche di sambuco

    0,2

    "

    bevande per lattanti e bambini piccoli, etichettate e vendute come tali

    0,03

    altre; commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, compresi succhi di frutta

    "

    bevande per lattanti e bambini piccoli, etichettate e vendute come tali

    1,5

    altre; da preparare mediante infusione o decozione

    "

    bevande senz’alcool

    0,2

    altre

    "

    carni di bovini, ovini, suini e pollame

    0,1

    eccetto frattaglie

    "

    cavoli a foglia

    0,3

    "

    cefalopodi

    0,3

    senza visceri

    "

    cereali

    0,2

    "

    crostacei

    0,5

    muscolo delle appendici e dell’addome

    "

    frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame

    0,5

    "

    frutta

    0,1

    eccetto frutta con guscio, mirtilli giganti americani, ribes, sambuco e frutti del corbezzolo

    "

    frutti del corbezzolo

    0,2

    "

    gelatina e collagene

    5

    "

    mais dolce

    0,1

    "

    integratori alimentari

    3

    "

    latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

    0,02

    "

    leguminose

    0,2

    "

    miele

    0,1

    "

    mirtilli giganti americani

    0,2

    "

    molluschi bivalvi

    1,5

    "

    muscolo di pesce

    0,3

    "

    grassi e oli commestibili

    0,1

    compreso grasso del latte

    "

    orecchio di giuda (Auricularia auricula-judae)

    10

    riferito alla sostanza secca; coltivati all’aperto

    "

    champignon, orecchioni, shiitake

    0,3

    "

    ribes a grappoli

    0,2

    "

    sale commestibile

    2

    "

    salsefrica

    0,3

    "

    succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta, esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti

    0,05

    "

    succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

    0,03

    altri

    "

    verdura

    0,1

    altra, eccetto alghe

    "

    verdure a foglia

    0,3

    eccetto erbe fresche

    "

    verdure a frutto

    0,05

    eccetto mais dolce

    "

    vino, sidro e vino di frutta

    0,2

    delle raccolte dal 2001 al 2015

    "

    "

    0,15

    delle raccolte a partire dal 2016

    "

    vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

    0,2

    delle raccolte dal 2001 al 2015

    "

    "

    0,15

    delle raccolte a partire dal 2016

    Rame

    collagene

    30

    "

    gelatina

    30

    Stagno (inorganico)

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    50

    in scatola

    "

    alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

    50

    in scatola

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    50

    in scatola; compresi latte per lattanti e latte di proseguimento

    "

    bibite in lattina

    100

    compresi succhi di frutta e succhi di verdura

    "

    cibi in scatola

    200

    eccetto bevande

    Zinco

    collagene

    50

    "

    gelatina

    50

    Allegato 419

    19 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 2 cpv. 3 lett. d, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo (µg/kg)

    Osservazioni

    Glicidil esteri degli acidi grassi

    alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti dietetici a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli

    50

    in polvere; il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

    "

    alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti dietetici a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli

    6

    liquidi; il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

    "

    oli e grassi vegetali

    1000

    altri; espressi in glicidolo; immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti in derrate alimentari

    "

    oli e grassi vegetali destinati alla fabbricazione di alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini piccoli

    500

    3-MCPD

    proteina vegetale idrolizzata

    20

    Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 µg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

    "

    salsa di soia

    20

    Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 µg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

    Allegato 5

    (art. 2 cpv. 3 lett. e, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi di diossine e PCB nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    2 Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

    3 Per le derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli, i tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti al consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

    4 Per il fegato di pesce in scatola il tenore massimo si applica all’intero contenuto commestibile della scatola.

    5 I tenori massimi espressi in rapporto al grasso non si applicano alle derrate alimentari contenenti < 2 % di grassi. Per le derrate alimentari che contengono meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per una derrata alimentare contenente 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la seguente formula:

    - Tenore massimo espresso in funzione del prodotto per le derrate alimentari contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per queste derrate alimentari × 0,02.

    6 I tenori massimi sono fissati per i seguenti parametri:

    - Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ): somma di PCDD e PCDF di cui alla parte B, tabella 1
    - Somma di diossine e dl-PCB (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ): somma di PCDD, PCDF e PCB diossina simili di cui alla parte B, tabella 1
    - Somma degli iPCB: somma di PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180

    Parte B: tabella 1

    1

    Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)], espresse in equivalenti di tossicità (TEQ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF), e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB)], espressa in equivalenti di tossicità dell’OMS, utilizzando gli OMS-TEF. OMS-TEF per la valutazione di rischi per l’uomo in base alle conclusioni del seminario di esperti dell’OMS -– programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutosi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al. The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)].

    Congenere

    TEF

    Congenere

    TEF

    Dibenzo-p-diossine («PCDD»)

    2,3,7,8-TCDD

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    OCDD

    1

    1

    0,1

    0,1

    0,1

    0,01

    0,0003

    «PCB diossina-simili»: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

    Non-orto PCB

    PCB 77

    PCB 81

    PCB 126

    PCB 169

    Mono-orto PCB

    PCB 105

    PCB 114

    PCB 118

    PCB 123

    PCB 156

    PCB 157

    PCB 167

    PCB 189

    0,0001

    0,0003

    0,1

    0,03

    0,00003

    0,00003

    0,00003

    0,00003

    0,00003

    0,00003

    0,00003

    0,00003

    Dibenzofurani («PCDF»)

    2,3,7,8-TCDF

    1,2,3,7,8-PeCDF

    2,3,4,7,8-PeCDF

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    OCDF

    0,1

    0,03

    0,3

    0,1

    0,1

    0,1

    0,1

    0,01

    0,01

    0,0003

    Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O = octa; CDD = clorodibenzo-p-diossina; CDF = clorodibenzofurano; CB = clorobinefile

    Parte C: tabella 2

    1

    2

    3

    4

    Parametro

    Derrata alimentare

    Tenore massimo

    Osservazioni

    Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ)

    carne di bovini e ovini e prodotti a base di carne di bovini e ovini

    2,5 pg/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame

    1,75 pg/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    carne suina e prodotti a base di carne suina

    1 pg/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,1 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di bovini, pollame e suini e prodotti derivati

    0,3 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di ovini e prodotti derivati

    1,25 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    grasso di bovini e ovini

    2,5 pg/g

    riferito al grasso

    "

    grasso di pollame

    1,75 pg/g

    riferito al grasso

    "

    grasso di suini

    1 pg/g

    riferito al grasso

    "

    latte crudo e prodotti lattiero caseari

    2,5 pg/g

    riferito al grasso; compreso grasso del burro

    "

    miscele di grassi animali

    1,5 pg/g

    riferito al grasso

    "

    muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

    3,5 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    muscolo di pesce d’acqua dolce selvatico

    3,5 pg/g

    eccetto specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e prodotti derivati; riferito al peso fresco

    "

    muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati

    3,5 pg/g

    altri; riferito al peso fresco; crostacei: il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome. Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

    Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ)

    muscolo di spinarolo selvatico e prodotti derivati

    3,5 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano

    1,75 pg/g

    riferito al grasso

    "

    oli e grassi vegetali

    0,75 pg/g

    riferito al grasso

    "

    uova di galline e ovoprodotti

    2,5 pg/g

    riferito al grasso

    Somma di diossine e dl-PCB (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ)

    carne di bovini e ovini e prodotti a base di carne di bovini e ovini

    4 pg/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame

    3 pg/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    carne suina e prodotti a base di carne suina

    1,25 pg/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

    0,2 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di bovini, pollame e suini e prodotti derivati

    0,5 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di ovini e prodotti derivati

    2 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di pesce e prodotti derivati

    20 pg/g

    eccetto oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano; riferito al peso fresco

    "

    grasso di bovini e ovini

    4 pg/g

    riferito al grasso

    "

    grasso di pollame

    3 pg/g

    riferito al grasso

    "

    grasso di suini

    1,25 pg/g

    riferito al grasso

    "

    latte crudo e prodotti lattiero caseari

    5,5 pg/g

    riferito al grasso; compreso grasso del burro

    Somma di diossine e dl-PCB (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ)

    miscele di grassi animali

    2,5 pg/g

    riferito al grasso

    "

    muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

    10 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    muscolo di pesce d’acqua dolce selvatico

    6,5 pg/g

    eccetto specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e prodotti derivati; riferito al peso fresco

    "

    muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati

    6,5 pg/g

    altri; riferito al peso fresco; crostacei: il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome. Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

    "

    muscolo di spinarolo selvatico e prodotti derivati

    6,5 pg/g

    riferito al peso fresco

    "

    oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano

    6 pg/g

    riferito al grasso

    "

    oli e grassi vegetali

    1,25 pg/g

    riferito al grasso

    "

    uova di galline e ovoprodotti

    5 pg/g

    riferito al grasso

    Somma degli iPCB

    carne di bovini e ovini e prodotti a base di carne di bovini e ovini

    40 ng/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame

    40 ng/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    carne suina e prodotti a base di carne suina

    40 ng/g

    eccetto frattaglie; riferito al grasso

    "

    derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

    1 ng/g

    riferito al peso fresco

    Somma degli iPCB

    fegato di bovini, pollame e suini e prodotti derivati

    3 ng/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di ovini e prodotti derivati

    3 ng/g

    riferito al peso fresco

    "

    fegato di pesce e prodotti derivati

    200 ng/g

    eccetto oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano; riferito al peso fresco

    "

    grasso di bovini e ovini

    40 ng/g

    riferito al grasso

    "

    grasso di pollame

    40 ng/g

    riferito al grasso

    "

    grasso di suini

    40 ng/g

    riferito al grasso

    "

    latte crudo e prodotti lattiero caseari

    40 ng/g

    riferito al grasso; compreso grasso del burro

    "

    miscele di grassi animali

    40 ng/g

    riferito al grasso

    "

    muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

    300 ng/g

    riferito al peso fresco

    "

    pesce d’acqua dolce selvatico

    125 ng/g

    eccetto specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e prodotti derivati; riferito al peso fresco

    "

    muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati

    75 ng/g

    altri; riferito al peso fresco; crostacei: il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome. Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

    "

    muscolo di spinarolo selvatico e prodotti derivati

    200 ng/g

    riferito al peso fresco

    "

    oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano

    200 ng/g

    riferito al grasso

    "

    oli e grassi vegetali

    40 ng/g

    riferito al grasso

    "

    uova di galline e ovoprodotti

    40 ng/g

    riferito al grasso

    Allegato 6

    (art. 2 cpv. 3 lett. f, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    2 Per i prodotti in scatola le analisi sono effettuate su tutto il contenuto del barattolo.

    3 Per carne e prodotti di carne trattati termicamente si intendono carne e prodotti di carne sottoposti ad un trattamento termico che potrebbe risultare nella formazione di idrocarburi policiclici aromatici, vale a dire cottura alla griglia.

    4 Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

    5 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, per il latte per lattanti e il latte di proseguimento, per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, nonché per gli alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti, il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo (µg/kg)

    Osservazioni

    Benzo(a)pirene

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    1

    "

    alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

    1

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    1

    compresi latte per lattanti e latte di proseguimento

    "

    carne e prodotti a base di carne

    5

    trattati termicamente; per la vendita al consumatore

    "

    "

    2

    affumicati

    Benzo(a)pirene

    chips di banana

    2

    "

    crostacei

    2

    affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome

    "

    erbe aromatiche

    10

    essiccate

    "

    fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di der­rate alimentari

    3

    "

    granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

    2

    affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

    "

    integratori alimentari contenenti prodotti vegetali

    10

    eccetto integratori alimentari contenenti oli vegetali; compresi integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale o spirulina; compresi loro preparati; il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita

    "

    6

    affumicati

    "

    "

    5

    freschi, refrigerati o congelati

    "

    muscolo di pesce e prodotti della pesca

    2

    eccetto spratti, spratti in scatola, molluschi bivalvi; affumicati

    "

    oli e grassi destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate ali­men­tari

    2

    eccetto burro di cacao e olio di cocco

    "

    olio di cocco

    2

    olio di cocco destinato al consumo diretto nell’alimentazione umana o a essere usato come ingrediente di derrate alimentari

    "

    semi di cacao e prodotti derivati

    5

    eccetto fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di derrate alimentari; riferito al grasso

    "

    spezie

    10

    essiccate; eccetto cardamomo e Capsicum spp. affumicato

    "

    spratti (Sprattus sprattus)

    5

    compresi spratti in scatola; affumicati

    Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

    1

    "

    alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

    1

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    1

    compresi latte per lattanti e latte di proseguimento

    "

    carne e prodotti a base di carne

    30

    trattati termicamente; per la vendita al consumatore finale

    "

    "

    12

    affumicati

    "

    chips di banana

    20

    "

    crostacei

    12

    affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome

    "

    erbe aromatiche

    50

    essiccate

    "

    fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di derrate alimentari

    15

    "

    granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

    12

    affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

    "

    integratori alimentari contenenti prodotti vegetali

    50

    eccetto integratori alimentari contenenti oli vegetali; compresi integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale o spirulina; compresi loro preparati; il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita

    "

    35

    affumicati

    "

    "

    30

    freschi, refrigerati o congelati

    Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene

    muscolo di pesce e prodotti della pesca

    12

    eccetto spratti, spratti in scatola, molluschi bivalvi; affumicati

    "

    oli e grassi destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

    10

    eccetto burro di cacao e olio di cocco

    "

    olio di cocco

    20

    olio di cocco destinato al consumo diretto nell’alimentazione umana o a essere usato come ingrediente di derrate alimentari

    "

    semi di cacao e prodotti derivati

    30

    eccetto fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di derrate alimentari; riferito al grasso

    "

    spezie

    50

    essiccate; eccetto cardamomo e Capsicum spp. affumicato

    "

    spratti (Sprattus sprattus)

    30

    compresi spratti in scatola; affumicati

    Allegato 7

    (art. 2 cpv. 3 lett. g, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi di melamina e dei suoi analoghi strutturali nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo (mg/kg)

    Osservazioni

    Melamina

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento in polvere

    1

    il tenore massimo non si applica per le derrate alimentari per le quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell’uso autorizzato di ciromazina come insetticida; il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.

    "

    derrate alimentari in generale

    2,5

    eccetto alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; il tenore massimo non si applica per le derrate alimentari per le quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell’uso autorizzato di ciromazina come insetticida; il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.

    Allegato 820

    20 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 2 cpv. 3 lett. h, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi di tossine vegetali naturali

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo

    Osservazioni

    Acido ciani­drico, compreso lʼacido cianidrico legato in glicosidi cianogenici

    Semi di albicocca

    20 mg/kg

    non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale

    Acido erucico

    alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali

    50 g/kg

    eccetto alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti

    "

    alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    10 g/kg

    il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti

    "

    oli e grassi vegetali

    50 g/kg

    il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti

    Atropina

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli contenenti miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati

    1 µg/kg

    riferito ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

    Scopolamina

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli contenenti miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati

    1 µg/kg

    riferito ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

    Allegato 921

    21 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 2 cpv. 3 lett. i, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi di ulteriori contaminanti nelle derrate alimentari

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

    2 Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

    3 nr = non reperibile

    Parte B: tabella

    1

    2

    3

    4

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Tenore massimo

    Osservazioni

    Ulteriori tossine microbiche

    Acido domoico

    molluschi bivalvi

    20 mg/kg

    Acido okadaico

    "

    160 µg/kg

    acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente, in equivalente acido okadaico

    ASP (amnesic shellfish poison)

    "

    vedi acido domoico

    Azaspiracidi

    "

    160 µg/kg

    in equivalente azaspiracido

    Dinophysitossine

    "

    vedi acido okadaico

    Pectenotossine

    "

    vedi acido okadaico

    PSP (paralytic shellfish poison)

    "

    800 µg/kg

    somma

    Sassitossina

    "

    vedi PSP

    Tossina botulinica

    derrate alimentari in generale

    nr

    il metodo più sensibile

    Yessotossine

    molluschi bivalvi

    3500 µg/kg

    in equivalente yessotossine

    Contaminanti derivanti dalla produzione di gelatina e collagene

    Anidride solforosa (SO2)

    collagene

    50 mg/kg

    "

    gelatina

    50 mg/kg

    Perossido d’idrogeno (H2O2)

    collagene

    10 mg/kg

    "

    gelatina

    10 mg/kg

    Contaminanti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche

    Carbammato d’etile

    bevande spiritose

    1 mg/l

    non applicabile a bevande spiritose con data di produzione antecedente al 2003 (data di distillazione)

    Cianuro d’idrogeno

    acquavite di frutta a nocciolo

    70 mg/l

    riferito all’alcool puro; totale come HCN

    "

    acquavite di vinaccia di frutta a nocciolo

    70 mg/l

    "

    Metanolo

    acquavite di albicocche

    1200 g/hl

    riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di bacche di ginepro

    1350 g/hl

    "

    "

    acquavite di bacche di sambuco

    1350 g/hl

    "

    "

    acquavite di frutta o di verdura

    1000 g/hl

    altra; riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di lamponi

    1200 g/hl

    riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di mele

    1200 g/hl

    "

    "

    acquavite di mele cotogne

    1350 g/hl

    "

    "

    acquavite di mirabelle

    1200 g/hl

    "

    "

    acquavite di more

    1200 g/hl

    "

    "

    acquavite di pere

    1200 g/hl

    eccetto l’acquavite di pere Williams; riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di pere Williams

    1350 g/hl

    riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di pesche

    1200 g/hl

    "

    "

    acquavite di prugne

    1200 g/hl

    "

    "

    acquavite di residui di frutta

    1500 g/hl

    "

    "

    acquavite di ribes

    1350 g/hl

    da ribes rossi e/o neri; riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di sidro di mele e pere

    1000 g/hl

    compresa l’acquavite di sidro di mele e pere; riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di sorbo

    1350 g/hl

    riferito all’alcool puro

    "

    acquavite di susine

    1200 g/hl

    "

    "

    acquavite di vinaccia o marc

    1000 g/hl

    "

    "

    acquavite di vino

    200 g/hl

    "

    "

    bevande spiritose

    1000 g/hl

    altre; riferito all’alcool puro

    "

    brandy o Weinbrand

    200 g/hl

    riferito all’alcool puro

    "

    genziana

    1500 g/hl

    "

    "

    London gin

    5 g/hl

    "

    "

    vodka

    10 g/hl

    "

    Nitrosamine volatili

    birra

    0,5 µg/kg

    somma

    Altre sostanze vegetali

    Morfina

    semi di papavero

    30 mg/kg

    calcolato come base

    Tetraidrocannabinolo, Delta 9-

    articoli di panetteria e di biscotteria

    2 mg/kg

    prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla sostanza secca

    "

    bevande alcoliche

    200 µg/kg

    eccetto bevande spiritose; prodotti con ingredienti di canapa

    "

    bevande senz’alcool

    200 µg/kg

    prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla preparazione pronta al consumo

    "

    bevande spiritose

    5 mg/kg

    prodotti con ingredienti di canapa; riferito all’alcool puro

    "

    derrate alimentari vegetali

    1 mg/kg

    altre; prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla sostanza secca

    Tetraidrocannabinolo, Delta 9-

    olio di semi di canapa

    20 mg/kg

    "

    paste alimentari

    2 mg/kg

    prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla sostanza secca

    "

    semi di canapa

    10 mg/kg

    riferito alla massa secca

    "

    tè di erbe e di frutti

    200 µg/kg

    prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla preparazione pronta al consumo, 15 g di parti di pianta per kg d’acqua, aspergere con acqua bollente e mantenere a una temperatura di 85 °C per 30 minuti

    Parte C: metodi

    1
    Se sono esaminate derrate alimentari per controllarne il tenore di ulteriori tossine microbiche, devono essere considerati i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2074/200522.
    2
    Se sono esaminate derrate alimentari per controllarne il tenore di contaminanti derivanti dalla produzione di gelatina e collagene, si applicano i requisiti secondo la Pharmacopea europea, 10a edizione (Ph. Eur. 10) del novembre 201823.

    22 Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

    23 La versione originale della Pharmacopea europea è edita dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, , alle condizioni previste dall’ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni. (OEm-Pub; RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

    Allegato 1024

    24 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 2 ott. 2018 (RU 2018 3313), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 3, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

    Tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica

    Parte A: spiegazioni

    1 I tenori massimi si applicano, salvo indicazione contraria nella lista, alla parte commestibile della derrata alimentare ben lavata o pulita (polvere, terra).

    2 Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

    3 Le concentrazioni massime valgono per il rispettivo gruppo di radionuclidi. Nel gruppo di nuclidi esse valgono per la somma delle attività misurate.

    4 Per latte e derivati del latte si intendono latte e crema di latte nonché latte e crema di latte concentrati o con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, eccetto i prodotti con un tenore di lecitina di soia o emulsionanti superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca.

    5 Le derrate alimentari liquide sono bevande, bevande alcoliche e aceto, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

    6 Le «derrate alimentari secondarie» sono derrate alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione. Ne fanno parte le derrate alimentari elencate nella parte B, tabella 1.

    Parte B: tabella 1

    Derrate alimentari secondarie

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Verdura, frutta, frutta con guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    Lieviti, vivi o morti; altri microrganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati

    Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

    Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

    Pasta di cacao, anche sgrassata Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

    Capperi, freschi e refrigerati

    Capperi temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati

    Caviale

    Succedanei del caviale

    Aglio, fresco e refrigerato

    Matè

    Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, palma a sago

    Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

    Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi, compresi i concentrati naturali, e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non miscelati fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

    Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

    Scorze di agrumi o di meloni, comprese quelle di angurie, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    Fecola di manioca

    Tartufi, freschi e refrigerati

    Tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    Tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

    Vaniglia

    Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

    Cannella e fiori di cinnamomo

    Parte C: tabella 2

    1

    2

    3

    4

    Radionuclidi rispettivamente gruppo di radionuclidi

    Derrata alimentare

    Tenore massimo Bq/kg

    Osservazioni

    Altri radionuclidi con un tempo di dimezzamento di oltre 10 giorni, eccetto C-14, tritio e K-40

    alimenti per lattanti e di proseguimento

    400

    specialmente Cs-134 e Cs-137

    "

    derrate alimentari di minor significato

    12 500

    "

    Altri radionuclidi con un tempo di dimezzamento di oltre 10 giorni, eccetto C-14, tritio e K-40

    derrate alimentari in generale

    1250

    altre, specialmente Cs-134 e Cs-137

    "

    derrate alimentari liquide

    1000

    specialmente Cs-134 e Cs-137

    "

    latte e derivati del latte

    1000

    "

    Isotopi di iodio

    alimenti per lattanti e di proseguimento

    150

    specialmente I-131

    "

    derrate alimentari di minor significato

    20 000

    "

    "

    derrate alimentari in generale

    2000

    altre; specialmente I-131

    "

    derrate alimentari liquide

    500

    specialmente I-131

    "

    latte e derivati del latte

    500

    "

    Isotopi di plutonio ed elementi del gruppo dei transplutonici

    alimenti per lattanti e di proseguimento

    1

    emittenti particelle alfa, specialmente Pu-239 e Am-241

    "

    derrate alimentari di minor significato

    800

    "

    "

    derrate alimentari in generale

    80

    altre; emittenti particelle alfa, specialmente Pu-239 e Am-241

    "

    derrate alimentari liquide

    20

    emittenti particelle alfa, specialmente Pu-239 e Am-241

    "

    latte e derivati del latte

    20

    "

    Isotopi di stronzio

    alimenti per lattanti e di proseguimento

    75

    specialmente Sr-90

    "

    derrate alimentari di minor significato

    7500

    "

    "

    derrate alimentari in generale

    750

    altre; specialmente Sr-90

    "

    derrate alimentari liquide

    125

    specialmente Sr-90

    "

    latte e derivati del latte

    125

    "

    Allegato 1125

    25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

    (art. 5a cpv. 1, 5b cpv. 1 e 7 cpv. 1)

    Valori indicativi di contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale

    Parte A: tabella

    1

    2

    3

    4

    5

    Sostanza

    Derrata alimentare

    Informazioni supplementari

    Valore indicativo (µg/kg)

    Osservazioni

    Acrilammide

    patate fritte

    500

    pronte al consumo

    "

    patatine

    a base di patate fresche e di pasta di patate

    750

    "

    cracker

    a base di patate

    750

    "

    prodotti a base di patate

    a base di pasta di patate

    750

    altri

    "

    pane

    a base di frumento

    50

    "

    pane

    100

    eccetto pane a base di frumento

    "

    cereali per la colazione

    a base di mais, avena, farro, orzo e riso

    150

    eccetto porridge; il cereale contenuto nella maggior quantità determina la categoria

    "

    cereali per la colazione

    a base di crusca e cereali integrali, grano soffiato

    300

    eccetto porridge

    "

    cereali per la colazione

    a base di frumento e segale

    300

    eccetto porridge; il cereale contenuto nella maggior quantità determina la categoria

    "

    biscotti e cialde

    350

    "

    cracker

    400

    eccetto cracker a base di patate

    "

    pane croccante

    350

    "

    panpepato

    800

    "

    prodotti simili a biscotti, cialde, cracker, pane croccante e panpepato

    300

    "

    caffè torrefatto

    400

    "

    estratto di caffè

    850

    "

    succedanei del caffè

    a base di cereali

    500

    esclusivamente a base di cereali

    "

    succedanei del caffè

    a base di cicoria

    4000

    "

    succedanei del caffè

    a base di una miscela di cereali e cicoria

    per il valore indicativo bisogna considerare la proporzione relativa degli ingredienti

    "

    alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli

    40

    eccetto biscotti e fette biscottate destinati ai bambini piccoli e bambini piccoli

    "

    biscotti e fette biscottate destinati a lattanti e bambini piccoli

    150

    Parte B: metodi

    Le derrate alimentari devono essere esaminate per il controllo del tenore di acrilammide secondo i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione del 20 novembre 201726.

    26 Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti, GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24.

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