817.022.151 Ordinanza Chernobyl
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    817.022.151

    Ordinanza dell’USAV concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

    (Ordinanza Chernobyl)

    del 21 dicembre 2020 (Stato 1° febbraio 2021)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sui contaminanti,

    ordina:

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica all’importazione e all’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

    2 Non si applica alle derrate alimentari importate a scopi di ricerca.

    Art. 2 Valori massimi

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato soltanto se non superano i seguenti valori massimi cumulativi di cesio 137:

    a.
    370 Bq / kg per:
    1.
    latte e prodotti a base di latte,
    2.
    alimenti per lattanti e bambini fino a tre anni;
    b.
    600 Bq / kg per tutte le altre derrate alimentari.
    Art. 3 Importazione di determinate derrate alimentari

    1 Le derrate alimentari elencate nell’allegato provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importate in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 2020/11583:

    a.
    Albania;
    b.
    Belarus;
    c.
    Bosnia e Erzegovina;
    d.
    Kosovo;
    e.
    Macedonia del Nord;
    f.
    Moldova;
    g.
    Montenegro;
    h.
    Russia;
    i.
    Serbia;
    j.
    Turchia;
    k.
    Ucraina;
    l.
    Regno Unito, senza Irlanda del Nord.

    2 Il certificato deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

    3 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1

    Art. 4 Verifica dei documenti e rilascio della partita

    1 L’autorità di esecuzione esamina i documenti che accompagnano le partite provenienti dai Paesi di cui all’articolo 3 capoverso 1.

    2 Se dalla verifica del certificato emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo determinante di cui all’articolo 2, essa rilascia la partita.

    Art. 5 Disposizione transitoria

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2022.

    Allegato

    (art. 3 cpv. 1)

    Derrate alimentari per cui è richiesto un certificato ufficiale per l’importazione in Svizzera

    Numero di tariffa doganale

    Designazione della merce

    ex 0709 51 00

    funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

    ex 0709 59 00

    altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

    ex 0710 80 90

    funghi, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, diversi dai funghi coltivati

    ex 0711 51 00

    funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

    ex 0711 59 00

    altri funghi temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

    ex 0712 31 00

    funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

    ex 0712 32 00

    orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati

    ex 0712 33 00

    tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati

    ex 0712 39 00

    altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

    ex 2001 90 98

    funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

    ex 2003 10 00, 90 10, 90 90

    funghi e tartufi commestibili, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

    ex 0810 40 00

    mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere Vaccinium, freschi

    ex 0811 90 10

    mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus), crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    ex 0811 90 90

    frutti selvatici delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium, crudi o cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    ex 0812 90 80

    mirtilli neri selvatici (Vaccinium myrtillus), temporaneamente conservati (ad es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

    ex 2008 93 10, 93 90

    mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove

    ex 2008 99 19, 99 97

    altri frutti selvatici del genere Vaccinium, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominati né compresi altrove

    ex 2009 81 10, 81 20

    succhi di mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    ex 2009 89 89, 89 99

    succhi di altri frutti selvatici del genere Vaccinium, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

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