817.022.2 Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
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    817.022.2

    Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

    del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr;
    b.
    la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;
    c.
    i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.
    Art. 2 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari

    1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell’arti­colo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l’articolo 17 capo­verso 1 ODerr, deve essere trasmessa all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

    2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:

    a.
    una proposta di denominazione specifica;
    b.
    una descrizione;
    c.
    la composizione e le specificità;
    d.
    se del caso, i metodi di analisi;
    e.
    dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 ODerr;
    f.
    se del caso, la destinazione d’uso e le condizioni d’uso;
    g.
    la presentazione e la caratterizzazione;
    h.
    la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.
    Art. 3 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

    1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

    2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:

    a.
    una proposta di denominazione specifica;
    b.
    una descrizione;
    c.
    i dati relativi alla composizione;
    d.
    il Paese di provenienza;
    e.
    la documentazione attestante, sulla base dell’esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell’alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell’Unione europea (UE);
    f.
    se del caso, le condizioni d’uso;
    g.
    la presentazione e la caratterizzazione.
    Art. 5 Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

    1 Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:

    a.
    la denominazione specifica;
    b.
    la descrizione;
    c.
    il Paese di provenienza;
    d.
    se del caso, le condizioni d’uso;
    e.
    se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.

    2 Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.

    3 L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.

    Art. 6 Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione

    1 Possono essere commercializzati senza autorizzazione i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali menzionati nellallegato.2

    2 LʼUSAV:

    a.3
    aggiorna lʼallegato se:
    1.
    un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisiti di cui allʼarti­colo 17 capoverso 1 ODerr,
    2.
    un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 4;
    b.
    fissa le disposizioni transitorie.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2361).

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2361).

    Art. 7 Disposizioni transitorie

    1 Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.

    2 Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.

    3 Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/22834 possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.

    4 Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.

    4 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; versione della GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

    Allegato5

    5 Originari all. 1 e 2. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2361).

    (art. 6 cpv.1)

    Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione

    I nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per limmissione sul mercato in Svizzera per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.

    Derrata alimentare

    Prescrizioni da rispettare

    Tutte le derrate alimentari che possono essere immesse sul mercato secondo il regolamento (UE) 2015/22836.

    Le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e alle notifiche devono essere rispettate. La persona menzionata nella decisione di esecuzione o nella notifica e alla quale si rivolge la decisione o la notifica è considerata titolare dell’autorizzazione. Il prodotto menzionato può essere immesso sul mercato solo da tale persona o, con il suo consenso, da altre persone.

    Insetti delle seguenti specie:

    Tenebrio molitor nella fase larvale (larve della farina)

    Acheta domesticus nella fase adulta (grillo domestico)

    Locusta migratoria nella fase adulta

    Denominazione specifica

    La denominazione specifica deve contenere l’indicazione della specie animale, indicante la denominazione comune e scientifica.

    Se gli insetti sono utilizzati come ingrediente, devʼesserne data indicazione nella denominazione specifica della derrata alimentare.

    Caratterizzazione

    Le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 concernente le informazioni sulle derrate alimentari.

    Requisiti

    Devono provenire da un allevamento.

    Possono essere immessi sul mercato solo se sono stati sottoposti per un periodo di tempo adeguato a un congelamento e a un trattamento termico oppure a un altro procedimento appropriato che garantisce l’uccisione dei germi vegetativi.

    Possono essere consegnati interi oppure tritati o macinati.

    Semi di chia (Salvia hispanica)

    Destinazione duso

    Conformemente alle specificità riportate di seguito, i semi di chia possono essere utilizzati interi, battuti oppure tritati come ingrediente in tutte le derrate alimentari. Possono essere consegnati anche non trasformati ai consumatori.

    Caratterizzazione

    Nella caratterizzazione della derrata alimentare che li contiene, i semi di chia devono essere denominati «semi di chia (Salvia hispanica)».

    Sulle confezioni di semi di chia consegnati non trasformati ai consumatori è inoltre necessaria una caratterizzazione dove sia indicato che la dose quotidiana di semi di chia non può superare i 15 g.

    Se i semi di chia non trasformati vengono consegnati sfusi ai consumatori, la quantità massima quotidiana può essere comunicata oralmente, se:

    1.
    sul prodotto figura ben visibile in forma scritta che le informazioni riguardanti la limitazione della dose quotidiana possono essere richieste oralmente, e
    2.
    le informazioni sono a disposizione del personale per scritto oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in materia.

    Tenore massimo

    La razione giornaliera di una derrata alimentare non può contenere più di 15 g di semi di chia come ingrediente. Non possono inoltre essere superati i seguenti tenori massimi di semi di chia come ingrediente nelle derrate alimentari:

    derrate alimentari diverse dalle bevande: 10 %
    bevande: 3 %

    Specificità per i semi di chia

    La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale estiva appartenente alla famiglia delle Labiatae.

    Dopo la raccolta i semi vengono puliti meccanicamente. Fiori, foglie e altre parti della pianta vengono rimossi.

    I semi di chia presentano la seguente composizione:

    Sostanza secca 9196 %

    Proteine 1925,6 %

    Grassi 2834 %

    Carboidrati8 24,641,5 %

    Fibre (fibra grezza9) 2032 %

    Ceneri 46 %

    6 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.

    7 RS 817.022.16

    8 I carboidrati includono il contenuto di fibre (UE: carboidrati disponibili = zucchero + amido).

    9 Per fibra grezza si intende la parte di fibra composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.

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