817.022.32 OAVM
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    817.022.32

    Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari

    (OAVM)

    del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2023)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina la caratterizzazione e l’aggiunta alle derrate alimentari di:

    a.
    vitamine, sali minerali e altre sostanze con effetti nutrizionali e fisiologici;
    b.
    colture batteriche vive.

    2 Per l’utilizzo di vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui al capoverso 1 come additivi sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 20132 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

    3 La presente ordinanza non si applica:

    a.
    agli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sugli integratori alimentari;
    b.4
    alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).

    4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari.

    2 RS 817.022.31

    3 RS 817.022.14

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 337).

    5 RS 817.022.104

    Art. 2 Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze

    1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è consentita per i seguenti scopi:

    a.
    conservare o migliorare il valore nutritivo;
    b.
    tutelare la salute della popolazione.

    2 È autorizzata l’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze:

    a.6
    elencati nell’allegato 1;
    b.
    secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 sui nuovi tipi di derrate alimentari.

    2bis Per le altre sostanze si applicano inoltre le limitazioni di cui all’allegato 2.8

    3 È vietato aggiungere una sostanza di cui al capoverso 1 alle derrate alimentari che figurano nell’allegato 3.

    4 Le sostanze di cui all’allegato 4 non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.

    5 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altre sostanze e altri composti negli allegati 1 e 2. Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.
    la dose proposta è innocua per la salute;
    b.
    il consumatore non è ingannato dall’utilizzazione delle sostanze e dei composti.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    7 RS 817.022.2

    8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    Art. 3 Requisiti per gli additivi

    1 Possono essere aggiunti solamente vitamine, sali minerali e altre sostanze nella forma biodisponibile per il corpo umano.

    2 Sono ammessi i composti secondo l’allegato 5. Per le sostanze elencate all’allegato 5 valgono i requisiti specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20129. Per le sostanze elencate nell’allegato 5 per le quali non sono stati fissati dei requisiti di purezza valgono i requisiti di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’Organizzazione mondiale della sanità e le farmacopee internazionali.

    2bis ...10

    3 Per l’impiego di colture batteriche vive si applicano le condizioni di cui all’allegato 6.

    9 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1739, GU L 253 del 30.09.2015, pag. 3.

    10 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 31 mag. 2022 (RU 2022 337). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).

    Art. 411 Quantità minime e massime

    1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa di tali sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201612 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).13

    2 Per l’aggiunta di vitamine e sali minerali valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 1.14

    3 Per l’aggiunta di altre sostanze che hanno effetti nutrizionali o fisiologici valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 2.

    4 Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il deposito, il tenore iniziale di ogni vitamina nella derrata alimentare deve essere tale da poter garantire la quantità di vitamine dichiarata al momento della consegna ai consumatori.

    5 Nell’aggiunta di colture batteriche vive devono essere contenute almeno 108 UFC15 nella razione giornaliera secondo l’allegato 7.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    12 RS 817.022.16

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).

    15 UFC = unità formanti colonia

    Art. 5 Aggiunte al sale commestibile

    1 Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica.

    2 Il sale commestibile cui sono stati aggiunti fluoruri deve contenere 250 mg di fluoruro, calcolato come fluoro, per kg di sale.16

    3 Il sale commestibile cui sono stati aggiunti ioduri o iodati deve contenere 20–40 mg di ioduro o iodato, calcolato come iodio, per kg di sale.

    16 La correzione del 16 dic. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2023 7).

    Art. 6 Caratterizzazione

    1 Se a una derrata alimentare vengono aggiunte colture batteriche vive, ciò deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica nel modo seguente:

    a.
    nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes17; oppure
    b.
    indicazione «con batteri acidolattici».18

    2 Non deve essere apposta una dichiarazione del valore nutritivo conformemente all’articolo 22 OID19 per il sale commestibile, il sale da cucina o il sale che sono iodati o fluorati e sono consegnati come tali.

    3 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodati devono essere designati come «sale commestibile iodato», «sale da cucina iodato», «sale iodato».

    4 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale fluorati devono essere designati come «sale commestibile fluorato», «sale da cucina fluorato», «sale fluorato».

    5 Per quanto riguarda il sale commestibile sono ammesse le seguenti indicazioni:

    a.
    per il sale commestibile iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»;
    b.
    per il sale commestibile fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale».

    17 ICSP; www.the-icsp.org

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    19 RS 817.022.16

    Art. 7 Adeguamento degli allegati

    1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto in particolare delle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA20).

    2 Può stabilire disposizioni transitorie.

    20 EFSA = European Food Safety Authority

    Allegato 123

    23 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2389). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).

    (art. 2 cpv. 2 lett. a e 5 nonché 4 cpv. 2)

    Vitamine e sali minerali che possono essere aggiunti alle derrate alimentari

    Sostanza

    Quantità massima per razione giornaliera

    Condizioni d’impiego

    1  Vitamine

    Vitamina A

    450 µg24 (corrisponde a 2,7 mg di

    beta-carotene)

    Solo come beta-carotene

    Vitamina D

    23 µg

    Vitamina E

    68 mg

    Vitamina C

    250 mg

    Vitamina K

    24 µg

    Vitamina B1 o tiamina

    nessuna

    Vitamina B2 o riboflavina

    nessuna

    Niacina o vitamina PP

    200 mg

    Vitamina B6

    5 mg

    Acido folico

    250 µg

    Vitamina B12

    nessuna

    Biotina

    nessuna

    Acido pantotenico

    nessuna

    2  Sali minerali

    Calcio

    250 mg

    700 mg

    Solo succedanei di latte e latticini

    Fosforo

    Solo come ione di accompagnamento

    Ferro

    7 mg

    Magnesio

    250 mg

    Zinco

    1.8 mg

    Iodio

    200 µg

    Selenio

    55 µg

    Rame

    0.5 mg

    Manganese

    1 mg

    Cromo

    62 µg

    Molibdeno

    100 µg

    Cloruro

    Solo come ione di accompagnamento

    Potassio

    750 mg

    24 Retinolo equivalente, fattore di conversione: beta-carotene = 6 × retinolo equivalente

    Allegato 225

    25 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    (art. 2 cpv. 2bis e 5 nonché 4 cpv. 3)

    Quantità massime per l’aggiunta di altre sostanze alle derrate alimentari

    Sostanza

    Quantità massima per razione giornaliera

    Lattulosio

    3.5 g

    Allegato 3

    (art. 2 cpv. 3)

    Elenco delle derrate alimentari a cui non possono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze

    Alle seguenti derrate alimentari non possono essere aggiunti vitamine, sali minerali o determinate altre sostanze:

    1.
    derrate alimentari non trasformate, in particolare frutta, verdura, carne, compreso il pollame, pesce;
    2.
    acqua potabile;
    3.
    bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

    Allegato 426

    26 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    (art. 2 cpv. 4)

    Sostanze che non possono essere aggiunte alle derrate alimentari

    Le seguenti sostanze non possono essere aggiunte alle derrate alimentari:

    1.
    Dimetilamilamina
    2.
    2,4-dinitrofenolo
    3.
    Melatonina
    4.
    Monascus purpureus

    Allegato 527

    27 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

    (art. 3 cpv. 2)

    Composti autorizzati di vitamine e sali minerali

    Numero

    Denominazione

    1 Vitamine

    1.1 Vitamina A

    Beta-carotene

    1.2 Vitamina D

    Vitamina D3 o colecalciferolo

    Vitamina D2 o ergocalciferolo

    1.3 Vitamina E

    D-alfa-tocoferolo

    DL-alfa-tocoferolo

    D-alfa-tocoferilacetato

    DL-alfa-tocoferilacetato

    D-alfa-tocoferil succinato

    1.4 Vitamina C

    Acido L-ascorbico

    L-ascorbato di sodio

    L-ascorbato di calcio

    L-ascorbato di potassio

    6-palmitato di L-ascorbile

    1.5 Vitamina K

    Fillochinone o fitomenadione

    Menachinone28

    1.6 Vitamina B1

    Tiamina cloridrato

    Tiamina mononitrato

    1.7 Vitamina B2

    Riboflavina

    Riboflavina-5’-fosfato di sodio

    1.8 Niacina

    Nicotinamide

    1.9 Vitamina B6

    Piridossina cloridrato

    Piridossina-5’-fosfato

    Dipalmitato di piridossina

    1.10 Acido folico

    Acido pteroilglutammico

    L-metil-folato di calcio

    1.11 Vitamina B12

    Cianocobalamina

    Idrossocobalamina

    1.12 Biotina

    D-biotina

    1.13 Acido pantotenico

    D-pantotenato di calcio

    D-pantotenato di sodio

    D-pantenolo

    28 Il menachinone si presenta principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

    2 Sali minerali

    2.1 Calcio

    Carbonato di calcio

    Cloruro di calcio

    Citrato-malato di calcio

    Sali di calcio dell’acido citrico

    Gluconato di calcio

    Glicerofosfato di calcio

    Lattato di calcio

    Sali di calcio dell’acido ortofosforico

    Idrossido di calcio

    Malato di calcio

    Ossido di calcio

    Solfato di calcio

    Oligosaccaridi di fosforil e calcio

    Alghe rosse calcaree o maerl29

    2.2 Ferro

    Bisglicinato ferroso

    Carbonato ferroso

    Citrato ferroso

    Citrato ferrico di ammonio

    Gluconato ferroso

    Fumarato ferroso

    Difosfato ferrico di sodio

    Lattato ferroso

    Solfato ferroso

    Fosfato di ammonio ferroso (II)

    Sodio ferrico (III) EDTA

    Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

    Saccarato ferrico

    Ferro elementare

    (elettrolitico, carbonile o riduzione con idrogeno)

    2.3 Magnesio

    Acetato di magnesio

    Carbonato di magnesio

    Cloruro di magnesio

    Sali di magnesio dellʼacido citrico

    Gluconato di magnesio

    Glicerofosfato di magnesio

    Sali di magnesio dell’acido ortofosforico

    Lattato di magnesio

    Idrossido di magnesio

    Ossido di magnesio

    Citrato di potassio e magnesio

    Solfato di magnesio

    2.4 Zinco

    Acetato di zinco

    Bisglicinato di zinco

    Cloruro di zinco

    Citrato di zinco

    Carbonato di zinco

    Gluconato di zinco

    Lattato di zinco

    Ossido di zinco

    Solfato di zinco

    2.5 Iodio

    Ioduro di potassio

    Iodato di potassio

    Ioduro di sodio

    Iodato di sodio

    2.6 Selenio

    Lievito arricchito di selenio30

    Selenato di sodio

    Idrogenoselenito di sodio

    Selenito di sodio

    2.7 Rame

    Carbonato rameico

    Citrato rameico

    Gluconato rameico

    Solfato di rame

    Complesso rame-lisina

    2.8 Manganese

    Carbonato di manganese

    Cloruro di manganese

    Citrato di manganese

    Gluconato di manganese

    Glicerofosfato di manganese

    Solfato di manganese

    2.9 Cromo

    Cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

    Solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

    Picolinato di cromo

    Cromo (III) lattato triidrato

    2.10 Molibdeno

    Molibdato di ammonio (molibdeno [VI])

    Molibdato di sodio (molibdeno [VI])

    2.11 Potassio

    Bicarbonato di potassio

    Carbonato di potassio

    Cloruro di potassio

    Citrato di potassio

    Gluconato di potassio

    Glicerofosfato di potassio

    Lattato di potassio

    Idrossido di potassio

    Sali di potassio dell’acido ortofosforico

    29 Alghe calcificate delle specie Lithothamnium corallioides e Phymatolithon calcareum oppure loro miscele.

    30 Lieviti arricchiti di selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non può superare il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non possono superare normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

    Allegato 6

    (art. 3 cpv. 3)

    Requisiti per le colture batteriche vive

    1
    Le colture batteriche vive utilizzate nelle derrate alimentari devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.
    2
    Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).
    3
    Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:
    3.1
    devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;
    3.2
    devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta;
    3.3
    specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa:
    a.
    Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S.,
    b.
    ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.

    Allegato 731

    31 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2389). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).

    (art. 4 cpv. 2, 3 e 5)

    Razioni giornaliere

    Derrate alimentari

    Razione giornaliera in g32

    Latte e bevande a base di latte di tutte le categorie di tenori di grasso

    500

    Latti aciduli

    250

    Formaggi, preparazioni di formaggi

    100

    Burro, margarina, minarina, grassi da spalmare

      20

    Oli e grassi commestibili

      30

    Estratti di lievito, lievito secco

      10

    Grani, prodotti della macinazione

    da consumare secchi, come germi di frumento

      30

    per preparazioni contenenti acqua

    100

    Bevande per la prima colazione (preparati secchi)

      40

    Cereali per la prima colazione

      50

    Pane e prodotti di panetteria

    100

    Prodotti di panetteria di lunga conservazione

    100

    Pasta alimentare (pasta secca)

    100

    Frutta e verdura trasformate

    200

    Patate, trasformate

    150

    Succhi di frutta e succhi di ortaggi

    250

    Succo di limone

      30

    Gazose, tè freddo, bevande da tavola, energy drink ecc.

    500

    Energy shot

    100

    Confetture, gelatine, prodotti da spalmare sul pane

      50

    Prodotti a base di carne e pesce

    150

    Dolciumi

      25

    Tè, tè di erbe e tè di frutti nonché bevande calde simili

    500

    32 Sono possibili divergenze, se il fabbricante può motivarle sul piano nutritivo-fisiologico.

    Allegato 833

    33 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

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