Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- le condizioni di applicazione per:
- 1.
- i procedimenti biologici, chimici e fisici per prolungare la conservabilità delle derrate alimentari,
- 2.
- i procedimenti per aumentare la sicurezza igienico-microbiologica delle derrate alimentari;
- b.
- l’uso di enzimi e solventi da estrazione nelle derrate alimentari.
2 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- ai procedimenti termici e all’igiene di trasformazione di cui al capitolo 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui requisiti igienici;
- b.
- agli enzimi alimentari utilizzati per la fabbricazione di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;
- c.
- ai solventi da estrazione che sono utilizzati durante la fabbricazione di additivi alimentari, sostanze nutritive o sostanze di cui all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari, purché tali sostanze non siano contenute nell’allegato 1;
- d.
- alle colture di microrganismi tradizionalmente impiegate nella produzione di derrate alimentari e che possono produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli.
3 Sono fatti salvi:
- a.
- i requisiti specifici di cui all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sui nuovi tipi di derrate alimentari;
- b.
- le disposizioni sull’impiego di enzimi alimentari secondo la legislazione speciale.