Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai cosmetici ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 ODerr.
2 Essa disciplina:
- a.
- la documentazione che i cosmetici devono rispettare;
- b.
- le deroghe di cui all’articolo 54 capoversi 1–5 ODerr concernenti le sostanze vietate e le sostanze soggette a restrizioni nei cosmetici;
- c.
- la caratterizzazione dei cosmetici, la pubblicità e il divieto di inganno;
- d.
- i criteri di fabbricazione e di igiene;
- e.
- gli obblighi specifici del fabbricante, dell’importatore e del distributore.
3 La sezione 3 «Valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto» non si applica ai cosmetici artigianali distribuiti localmente, nell’ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga, fatta eccezione per i cosmetici specificamente destinati ai bambini al di sotto di 3 anni o applicati in zona perioculare e sulle membrane mucose.