Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai generatori aerosol ai sensi dell’articolo 69 ODerr.3
2 Non si applica ai generatori aerosol i cui recipienti presentano le seguenti capacità totali:
- a.
- meno di 50 ml, indipendentemente dal materiale utilizzato per il recipiente;
- b.
- più di 1000 ml, per i generatori aerosol con recipienti di metallo;
- c.
- più di 220 ml, per i generatori aerosol con recipienti di vetro con rivestimento protettivo (art. 5) o con recipienti di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge (art. 11 cpv. 1);
- d.
- più di 150 ml, per i generatori aerosol con recipienti di vetro non protetto (art. 6) o con recipienti di materia plastica che scoppiando possono produrre schegge (art. 11 cpv. 2).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).