817.026.2 Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
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    817.026.2

    Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

    del 28 gennaio 2016 (Stato 15  marzo 2022)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto lʼarticolo 86 capoverso 2 dellʼordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

    ordina:

    1 RS 817.02

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone.

    2 Sono fatti salvi le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011.

    3 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

    Art. 24 Valori massimi

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/15335.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).

    5 Regolamento di esecuzione 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, GU L 330 del 20 settembre 2021, pag. 72.

    Art. 36 Certificato ufficiale

    1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 elencate nell’allegato o contenenti per oltre il 50 per cento tali prodotti possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/15337.

    2 Il certificato ufficiale attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e non superano i livelli massimi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

    3 Deve essere compilato in base alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

    4 Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

    5 Deve essere firmato da un rappresentante autorizzato:

    a.
    dell’autorità giapponese competente; o
    b.
    da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la responsabilità e la supervisione di quest’ultima.

    6 Se al certificato ufficiale deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’articolo 4, la persona autorizzata secondo il capoverso 5 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi secondo l’articolo 2.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 2.

    Art. 4 Rapporto d’analisi

    Per le derrate alimentari di cui all’allegato della presente ordinanza, al certificato ufficiale8 deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.

    8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 5 Codificazione della partita

    1 Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo 3 capoverso 1 deve essere apposto un codice di identificazione.

    2 Il codice deve essere riportato sul certificato ufficiale, se del caso sul rapporto che riassume i risul­tati del campionamento e dell’analisi.

    Art. 7 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione e della liberazione di una partita

    1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

    a.
    un esame sistematico dei documenti per ogni partita di cui all’articolo 3 capoverso 1;
    b.
    un esame della merce a campione e un controllo d’identità, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137.

    2 È responsabile per la liberazione della partita:

    a.
    l’ufficio doganale se è stato effettuato solo un esame sistematico dei documenti e l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presen­tato all’ufficio doganale tutti i documenti che sono richiesti da questa ordinanza;
    b.
    l’organo esecutivo cantonale quando oltre all’esame sistematico dei documenti sono stati effettuati un esame della merce a campione e un controllo d’identità secondo il capoverso 1 lettera b; una partita è liberata soltanto se dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2.
    Art. 89 Emolumenti

    Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 108–112 dellʼordi­nanza del 16 dicembre 201610 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    10 RS 817.042

    Art. 9 Disposizione transitoria

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

    a.
    hanno lasciato il Giappone prima del 1° febbraio 2016; oppure
    b.
    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
    Art. 9a11 Disposizione della modifica del 29 novembre 2017

    Le derrate alimentari di cui allʼarticolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

    a.
    hanno lasciato il Giappone prima del 1° dicembre 2017; oppure
    b.
    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dellʼentrata in vigore della presente ordinanza.

    11 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

    Art. 9b12 Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

    a.
    hanno lasciato il Giappone prima del 14 novembre 2019; oppure
    b.
    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

    12 Introdotto n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    Art. 9c13 Disposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 2022

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

    a.
    hanno lasciato il Giappone prima del 15 marzo 2022; oppure
    b.
    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

    13 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).

    Allegato15

    15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).

    (art. 3 cpv. 1 e art. 4)

    Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell’esportazione verso la Svizzera

    a) Prefettura di Fukushima

    Numero di tariffa doganale

    Designazione della merce

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/

    3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    funghi selvatici e relativi prodotti trasformati

    ex 0302

    ex 0303

    ex 0304

    ex 0305

    ex 0308

    ex 0309

    ex 1504 10

    ex 1504 20

    ex 1604

    pesci e prodotti della pesca ad eccezione di:

    ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi),
    ricciola (Seriola dumerili),
    pagro del Giappone (Pagrus major),
    carango dentice (Pseudocaranx dentex),
    tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis),
    lanzardo (Scomber japonicus).

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti trasformati

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    ex 0813.4092/4099

    ex 0813.5081/5099

    kaki essiccati (Diospyros sp.) e relativi prodotti trasformati

    b) Prefettura di Miyagi

    Numero di tariffa doganale

    Designazione della merce

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/

    3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    funghi selvatici e relativi prodotti trasformati

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    ex 2004.9018/9049

    ex 2005.9110/9190

    germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti trasformati

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti trasformati

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/ 9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti trasformati

    c) Prefettura di Gunma

    Numero di tariffa doganale

    Designazione della merce

    ex 0302

    ex 0303

    ex 0304

    ex 0305

    ex 0308

    ex 0309

    ex 1504 10

    ex 1504 20

    ex 1604

    pesci e prodotti della pesca ad eccezione di:

    ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi),
    ricciola (Seriola dumerili),
    pagro del Giappone (Pagrus major),
    carango dentice (Pseudocaranx dentex),
    tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis),
    lanzardo (Scomber japonicus).

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/ 9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    d) Prefetture di Yamanashi, Yamagata e Shizuoka

    Numero di tariffa doganale

    Designazione della merce

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/

    3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    funghi selvatici e relativi prodotti trasformati

    e) Prefetture di Ibaraki, Nagano und Niigata

    Numero di tariffa doganale

    Designazione della merce

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/

    3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    funghi selvatici e relativi prodotti trasformati

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    f) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere a–e del presente allegato

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