Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone.
2 Sono fatti salvi le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011.
3 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.