817.032 OPCNP
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    817.032

    Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso

    (OPCNP)

    del 27 maggio 2020 (Stato 1° giugno 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 32 capoverso 2bis della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degvli animali (LPAn); visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer); visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDAl); visto l’articolo 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina l’attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

    2 Disciplina in particolare:

    a.
    l’obiettivo, i contenuti e l’elaborazione del PCNP;
    b.
    i principi generali dei controlli dei processi e gli intervalli tra i controlli;
    c.
    le campagne nazionali di controllo dei prodotti della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso;
    d.
    la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;
    e.
    il rapporto annuale sul PCNP e altri rapporti della Confederazione sui controlli ufficiali.
    Art. 2 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali:

    a.
    lungo la filiera agroalimentare;
    b.
    degli oggetti d’uso.

    2 Si applica in particolare ai controlli nei seguenti ambiti:

    a.
    salute dei vegetali;
    b.
    salute degli animali;
    c.
    protezione degli animali;
    d.
    alimenti per animali;
    e.
    medicamenti veterinari;
    f.
    derrate alimentari;
    g.
    oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr;
    h.
    designazioni secondo il diritto agricolo:
    1.
    designazioni protette dei prodotti agricoli e dei loro prodotti trasformati di cui agli articoli 14–16a e 63 LAgr,
    2.
    designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
    3.
    la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l’articolo 18 LAgr.

    3 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 non si applicano ai controlli:

    a.
    sui processi previsti dall’ordinanza del 31 ottobre 20186 sulla salute dei vegetali;
    b.
    sui processi previsti dall’ordinanza del 14 novembre 20077 sul vino;
    c.
    delle designazioni secondo il diritto agricolo:
    1.
    designazioni protette di cui agli articoli 14–16a LAgr,
    2.
    designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
    3.
    la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l’articolo 18 LAgr.
    Art. 3 Definizioni

    Si intende per:

    a.
    piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP): il documento di portata pluriennale predisposto dall’autorità competente e contenente informazioni generali in merito alla struttura, all’organizzazione e alla strategia del sistema di controllo ufficiale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso;
    b.
    filiera agroalimentare: la sequenza delle fasi e delle operazioni concernenti la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il deposito e la movimentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo;
    c.
    controllo di base: il controllo ufficiale che consente di verificare se l’azienda nel suo complesso garantisce il rispetto delle disposizioni di legge pertinenti;
    d.
    controllo di verifica: il controllo ufficiale nell’azienda per accertare che le lacune rilevate in occasione di un precedente controllo sono state colmate;
    e.
    controllo basato su sospetti: il controllo ufficiale svolto quando si sospetta l’inosservanza delle prescrizioni;
    f.
    controllo intermedio: il controllo che ha luogo tra due controlli di base quando il Cantone ha constatato in un’azienda un rischio individuale più elevato oppure quando nell’ambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti;
    g.
    controllo amministrativo: il metodo di controllo che consiste nella verifica dei dati amministrativi di un’azienda senza che essa venga ispezionata sul posto.

    Sezione 2: Piano di controllo nazionale pluriennale

    Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale

    Il PCNP contiene informazioni generali in merito alla struttura e all’organizzazione del sistema di controllo e ai controlli stessi. Include in particolare:

    a.
    gli obiettivi strategici e il modo in cui vengono presi in considerazione per stabilire le priorità in materia di controlli ufficiali e assegnazione delle risorse;
    b.
    la categorizzazione dei rischi dei controlli ufficiali;
    c.
    l’organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello federale e cantonale, oltre alle risorse di cui esse dispongono;
    d.
    l’eventuale delega di compiti a organi di diritto pubblico o privato;
    e.
    l’organizzazione dei controlli ufficiali a livello federale e cantonale;
    f.
    i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra le autorità competenti;
    g.
    le misure attuate per garantire che le autorità competenti adempiano i loro obblighi;
    h.
    la formazione del personale delle autorità competenti;
    i.
    le procedure documentate previste per i controlli ufficiali;
    j.
    i piani di emergenza in caso di crisi, compresa la designazione delle autorità competenti che occorre mobilitare e la descrizione dei loro compiti e delle loro responsabilità nonché le procedure di scambio di informazioni tra queste autorità e gli altri soggetti interessati;
    k.
    l’organizzazione generale della collaborazione e della mutua assistenza fra le autorità competenti della Svizzera e le autorità estere;
    l.
    l’elenco dei compiti di controllo ufficiali delle autorità competenti lungo tutta la filiera agroalimentare;
    m.
    l’elenco dei programmi nazionali di controllo attuati ai sensi dell’articolo 17.
    Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale

    1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il PCNP in collaborazione con le competenti autorità cantonali d’esecuzione, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)8 e, se necessario, altri uffici federali.

    2 L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 19 e 20.

    3 Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.

    4 È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

    5 Il PCNP è adattato regolarmente agli ambiti di cui all’articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori:

    a.
    la comparsa di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per i vegetali o altri rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali, per la protezione degli animali o, se si tratta di organismi geneticamente modificati e di prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
    b.
    la comparsa di nuovi casi di inganno;
    c.
    le modifiche essenziali nell’organizzazione delle autorità competenti;
    d.
    i risultati dei controlli ufficiali delle autorità competenti;
    e.
    eventuali risultati dei controlli svolti da autorità estere; e
    f.
    le scoperte scientifiche.

    6 L’UFAG e l’USAV consultano le autorità cantonali competenti e l’UDSC prima di revisionare il PCNP, se le modifiche incidono in maniera significativa sulle loro risorse.

    7 Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI.

    8 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Sezione 3: Controllo dei processi

    Art. 7 Controlli di base

    1 Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell’intervallo massimo definito nell’allegato 1 per la loro categoria di azienda:

    a.
    aziende attive nella produzione primaria;
    b.
    aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria; e
    c.
    aziende soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 20169 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e citate nell’allegato 1.

    2 Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali d’esecuzione.

    3 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione.

    4 Fatta eccezione per lʼambito della produzione primaria, le competenti autorità d’esecuzione possono aumentare l’intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso.

    5 L’USAV può modificare, se necessario, l’intervallo massimo tra i controlli di base fissato nellʼelenco 3 dell’allegato 1.

    Art. 8 Controlli supplementari

    1 Oltre ai controlli di base, si possono eseguire controlli supplementari, segnatamente:

    a.
    controlli di verifica ai sensi dell’articolo 3 lettera d;
    b.
    controlli sulla base di sospetti ai sensi dell’articolo 3 lettera e;
    c.
    controlli svolti quando nell’azienda sono annunciati cambiamenti importanti;
    d.
    controlli svolti quando unʼazienda o un settore rappresentano un rischio elevato;
    e.
    controlli svolti quando nellʼambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti.

    2 La frequenza dei controlli supplementari è stabilita dall’autorità competente in base ai rischi. I controlli supplementari non influiscono sull’intervallo tra i controlli di base.

    3 Nella produzione primaria animale i controlli supplementari di cui al capoverso 1 lettere d ed e corrispondono ai controlli intermedi di cui allʼarticolo 3 lettera f.

    Art. 9 Delega dei controlli

    1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d’esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

    2 Gli organi di diritto privato devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Valutazione di conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»11.

    10 RS 946.512

    11 Le norme citate possono essere consultate e ordinate a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

    Sezione 4: Disposizioni specifiche per la produzione primaria

    Art. 10 Ambiti di controllo

    1 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:

    a.
    ordinanza del 23 aprile 200812 sulla protezione degli animali;
    b.
    ordinanza del 18 agosto 200413 sui medicamenti per uso veterinario;
    c.
    ordinanza del 23 novembre 200514 concernente la produzione primaria;
    d.
    ordinanza del 20 ottobre 201015 sul controllo del latte;
    e.
    ordinanza del 27 giugno 199516 sulle epizoozie;
    f.17
    ordinanza del 3 novembre 202118 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

    2 Gli ambiti di controllo per la produzione primaria sono elencati nell’allegato 2.

    12 RS 455.1

    13 RS 812.212.27

    14 RS 916.020

    15 RS 916.351.0

    16 RS 916.401

    17 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 5 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

    18 RS 916.404.1

    Art. 11 Coordinamento dei controlli

    1 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 8 dellʼordi­nanza del 31 ottobre 201819 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) organizzano i controlli di base in modo tale che, in linea di principio, le aziende non siano soggette a più di un controllo di base per anno civile.

    2 Coordinano i controlli di base secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 con i controlli di base di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC. I controlli amministrativi di cui allʼarticolo 3 lettera g sono esclusi dal coordinamento.

    Art. 12 Controlli amministrativi

    1 Nel settore della produzione primaria animale, un controllo amministrativo ai sensi dell’articolo 3 lettera g può sostituire un controllo di base, se durante i due controlli di base precedenti l’autorità competente ha rilevato tutt’al più inadempienze di trascurabile importanza e se non vi sono stati cambiamenti sostanziali nell’azienda.

    2 I controlli amministrativi possono essere eseguiti al massimo per un periodo di otto anni consecutivi.

    Art. 13 Controlli senza preavviso

    1 Nellʼambito della protezione degli animali, almeno la seguente percentuale dei controlli annuali deve essere svolta senza preavviso:

    a.
    controlli di base di cui all’articolo 7: 20 per cento;
    b.
    tutti i controlli di cui agli articoli 7 e 8: 40 per cento.

    2 Il numero di controlli senza preavviso si calcola in base al numero totale di controlli svolti.

    3 I controlli amministrativi non sono considerati nel calcolo del numero di controlli da svolgere senza preavviso.

    4 Per i restanti ambiti di cui all’articolo 10 le autorità di controllo competenti determinano il numero di controlli senza preavviso.

    Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli

    1 Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informa­zione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 201320 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.

    2 Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione secondo l’ordinanza del 27 aprile 202221 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.22

    3 L’UFAG e l’USAV stabiliscono la tipo e l’ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d’informazione.

    20 RS 919.117.71

    21 RS 916.408

    22 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 4 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

    Art. 15 Inadempienze alle prescrizioni di altre ordinanze

    Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un’ordinanza di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza o di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC23, deve segnalarla alle competenti autorità d’esecuzione anche se non aveva il compito di controllare l’osservanza di tale disposizione.

    Sezione 5: Programmi nazionali di controllo e raccolta di informazioni e di dati

    Art. 17 Programmi nazionali di controllo

    1 Vari programmi nazionali di controllo sono coordinati nell’ambito del PCNP.

    2 Il contenuto di tali programmi di controllo è stabilito:

    a.
    in virtù di accordi internazionali conformemente all’allegato 3; oppure
    b.
    dall’UFAG e dall’USAV nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione.
    Art. 18 Raccolta di informazioni e di dati

    1 L’UFAG e l’USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli.

    2 Essi gestiscono un sistema che permette di sorvegliare la prevalenza e l’insorgenza dei pericoli connessi alle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particolare:

    a.
    gli agenti zoonotici rilevanti dal punto di vista dell’epidemiologia umana;
    b.
    le resistenze agli antibiotici;
    c.
    tutti gli altri ambiti per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle conoscenze scientifiche o degli accordi internazionali.

    Sezione 6: Rapporti

    Art. 19 Rapporto annuale

    L’UFAG e l’USAV pubblicano un rapporto annuale comune sull’attuazione del PCNP. Esso contiene in particolare:

    a.
    ogni modifica significativa del PCNP, in particolare quelle apportate per tener conto dei fattori di cui all’articolo 6 capoverso 5;
    b.
    i risultati dei controlli ufficiali effettuati l’anno precedente, in conformità con il PCNP;
    c.
    il tipo e il numero di violazioni relative agli ambiti di cui all’articolo 2 capoverso 2, per ambito, rilevate l’anno precedente dalle autorità competenti;
    d.
    il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misure a seguito del rilevamento di violazioni.
    Art. 20 Rapporti specifici

    L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli svolti dalle autorità d’esecuzione un rapporto specifico relativo ai programmi di controllo secondo l’articolo 17.

    Sezione 7: Esecuzione

    Art. 21

    1 L’UFAG, l’USAV e le competenti autorità cantonali d’esecuzione sono incaricati dell’attuazione del PCNP nei propri ambiti di competenza.

    2 In collaborazione con l’UFAG, l’USAV sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

    2 L’articolo 13 capoverso 1 entra in vigore 1° gennaio 2021.

    Allegato 1

    (art. 7 cpv. 1 e 5)

    Intervalli massimi tra i controlli di base

    Elenco 1 Aziende che effettuano produzione primaria

    Categoria d’azienda

    Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

    1.1

    Azienda annuale

    1.1.1

    Azienda annuale, a produzione vegetale, che conta oltre cinque ettari di superficie coltiva aperta oppure oltre 50 are di colture speciali (controllo della produzione vegetale)

    8

    1.1.2

    Azienda annuale, a produzione animale, che conta oltre tre unità di bestiame grosso (controllo della produzione animale)

    4

    1.2

    Acquacoltura con una produzione superiore a 500 kg l’anno

    4

    1.3

    Apicoltura con più di 40 arnie

    8

    1.4

    Azienda d’estivazione

    8

    Elenco 2 Aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria

    Categoria d’azienda

    Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

    2.1

    Azienda di fabbricazione registrata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito

    8

    2.2

    Azienda di fabbricazione autorizzata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito

    8

    2.3

    Azienda di fabbricazione registrata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito

    8

    2.4

    Azienda di fabbricazione autorizzata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito

    4

    2.5

    Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali da reddito

    8

    2.6

    Stazione di monta e di inseminazione equina

    1

    2.7

    Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi dai cavalli

    0,5

    2.8

    Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi

    8

    2.9

    Centro di raccolta del latte

    4

    2.10

    Macello, tranne macello per pollame, e azienda con un’esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m dell’ordinanza del 16 dicembre 201625 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

    1

    2.11

    Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato

    1

    2.12

    Azienda che trasforma sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 25 maggio 201126 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

    1

    2.13

    Impianto di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 6 OSOAn

    1

    2.14

    Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoccaggio intermedio

    2

    2.15

    Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata che dispensano medicamenti per animali da reddito

    5

    2.16

    Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata di ambulatori veterinari per animali da compagnia che non dispensano medicamenti per animali da reddito

    10

    Elenco 3 Aziende soggette all’obbligo di notifica di cui agli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 201627 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

    Codice

    Categoria d’azienda

    Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

    A

    Aziende industriali

    A1

    Trasformazione industriale di materie prime di origine animale

    A101

    Azienda di fabbricazione di latticini

    2

    A102

    Azienda di stagionatura di formaggi

    2

    A103

    Azienda di confezionamento di prodotti caseari

    2

    A104

    Macello, tranne macello per pollame, e aziende di esigua capacità produttiva di cui al’articolo 3 lettera m OMCC

    vedi elenco 2

    A105

    Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato

    vedi elenco 2

    A106

    Stabilimento di sezionamento

    1

    A107

    Azienda di fabbricazione di carne macinata

    1

    A108

    Azienda di lavorazione di intestini e trippe

    2

    A109

    Azienda di produzione di carne separata meccanicamente

    1

    A110

    Azienda di fabbricazione di prodotti a base di carne

    2

    A111

    Azienda di imballaggio/riconfezionamento di carne fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello

    2

    A112

    Pesca professionale

    8

    A113

    Azienda di fabbricazione di prodotti a base di pesce

    2

    A114

    Azienda di imballaggio e commercializzazione di uova

    4

    A115

    Azienda di fabbricazione di uova liquide e altri ovoprodotti

    2

    A116

    Azienda di trasformazione di miele, pappa reale e prodotti a base di polline

    4

    A117

    Centro di raccolta latte

    vedi elenco 2

    A2

    Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale

    A201

    Impianti di molitura e decorticazione

    4

    A202

    Azienda di fabbricazione di articoli di panetteria, di confetteria o di pasticceria

    2

    A203

    Azienda di fabbricazione di paste alimentari secche

    4

    A204

    Azienda di fabbricazione di paste alimentari fresche con o senza ripieno

    2

    A205

    Azienda di fabbricazione di cereali per la colazione

    2

    A206

    Azienda di fabbricazione di prodotti a base di frutta e/o verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.)

    4

    A207

    Azienda di fabbricazione di oli commestibili

    4

    A208

    Azienda di fabbricazione di grassi commestibili

    4

    A209

    Azienda di fabbricazione di aceto

    4

    A210

    Azienda di fabbricazione di zucchero, sorte di zuccheri e prodotti a base di zuccheri

    4

    A211

    Azienda di fabbricazione di cacao, cioccolato e prodotti a base di cacao

    4

    A212

    Azienda di fabbricazione di tè e caffè

    4

    A213

    Confezionamento di frutta e verdura

    4

    A214

    Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi

    vedi elenco 2

    A3

    Industria delle bevande

    A301

    Azienda di fabbricazione di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua minerale in contenitori

    4

    A302

    Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate

    4

    A5

    Altre industrie alimentari

    A501

    Azienda di fabbricazione di zuppe, condimenti, estratto di carne, brodo, gelatina

    4

    A502

    Azienda di fabbricazione di amido e prodotti a base di amido

    4

    A503

    Azienda di fabbricazione di maionese (industriale); salsa per insalata, senape, salsa da condimento

    2

    A505

    Azienda di fabbricazione di integratori alimentari

    2

    A506

    Azienda di fabbricazione di additivi alimentari e aromi

    4

    A507

    Azienda di fabbricazione di piatti pronti al consumo

    2

    A508

    Azienda di fabbricazione di lieviti alimentari; azienda di fabbricazione di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl)

    4

    A509

    Azienda di fabbricazione di sale da cucina

    4

    A510

    Azienda di fabbricazione di spezie e di condimenti

    2

    B

    Aziende artigianali

    B1

    Macellerie, pescherie

    B101

    Macelleria

    2

    B102

    Pescheria

    2

    B2

    Caseifici, latterie

    B201

    Caseificio, latteria

    2

    B202

    Azienda d’estivazione con caseificio d’alpeggio

    4

    B3

    Panetterie, pasticcerie

    B301

    Panetteria, confetteria, pasticceria

    2

    B4

    Fabbricazione di bevande

    B401

    Azienda di fabbricazione di succhi di frutta e verdura

    4

    B402

    Azienda di fabbricazione di bevande aromatizzate

    4

    B403

    Azienda di fabbricazione di birra

    4

    B404

    Azienda di fabbricazione di vino

    4

    B405

    Azienda di fabbricazione di bevande a base di vino

    4

    B406

    Azienda di fabbricazione di sidro e di altri vini di frutta

    4

    B407

    Azienda di fabbricazione di bevande spiritose

    4

    B408

    Azienda di fabbricazione di altre bevande alcoliche

    4

    B5

    Produzione e vendita in azienda

    B501

    Distributore diretto di prodotti agricoli

    4

    B6

    Altre aziende artigianali

    B601

    Altra azienda artigianale

    4

    C

    Aziende di distribuzione

    C1

    Commercio all’ingrosso

    C101

    Commercio e trasporti

    4

    C102

    Azienda di trasporto: merce sfusa

    4

    C103

    Azienda di trasporto: merce refrigerata o surgelata, sfusa/imballata

    4

    C104

    Azienda di trasporto: merce imballata

    8

    C105

    Deposito e movimentazione di merci

    4

    C106

    Intermediario commerciale; azienda di commercio all’ingrosso, importatore

    8

    C2

    Ipermercati e supermercati

    C201

    Ipermercato (> 2500 m2)

    2

    C202

    Grande supermercato (1000-2499 m2)

    2

    C203

    Piccolo supermercato (400-999 m2)

    2

    C204

    Grande esercizio commerciale (100-399 m2)

    2

    C3

    Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie

    C301

    Azienda di commercio al dettaglio < 100 m2

    4

    C302

    Azienda di commercio al dettaglio >100 m2

    2

    C303

    Drogheria e farmacia

    8

    C4

    Vendita per corrispondenza

    C401

    Azienda di vendita per corrispondenza

    8

    C5

    Commercio di oggetti d’uso

    C512

    Centro di tatuaggi e di trucco permanente

    4

    C6

    Altri esercizi commerciali

    C601

    Venditore ambulante, porta a porta

    4

    D

    Aziende di ristorazione

    D1

    Aziende di ristorazione collettiva

    D101

    Azienda di ristorazione senza cucina propria

    4

    D102

    Azienda di ristorazione con cucina propria

    2

    D2

    Azienda di catering/ristorazione per eventi

    D201

    Azienda di catering/ristorazione per eventi

    2

    D3

    Ospedali, case di cura

    D301

    Azienda di ristorazione senza cucina propria (ospedale, casa di cura)

    4

    D302

    Azienda di ristorazione con cucina propria (ospedale, casa di cura)

    2

    D4

    Ristorazione per l’esercito

    D401

    Azienda di ristorazione senza cucina propria (esercito)

    4

    D402

    Azienda di ristorazione con cucina propria (esercito)

    2

    D5

    Altre aziende di ristorazione

    D501

    Azienda di fabbricazione di prodotti di rosticceria

    2

    D502

    Gestore di distributori automatici di derrate alimentari

    8

    E

    Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile

    E1

    Sistema di approvvigionamento di acqua potabile

    4

    Allegato 2

    (art. 10 cpv. 2)

    Ambiti di controllo specifici nella produzione primaria

    Ambito

    Ordinanza

    1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale

    Ordinanza del 23 novembre 200528 concernente la produzione primaria

    1.2 Igiene nella produzione primaria animale (esclusa la produzione lattiera)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria

    1.3 Igiene nella produzione lattiera

    Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria

    Ordinanza del 20 ottobre 201029 sul controllo del latte

    1.4 Medicamenti veterinari

    Ordinanza del 18 agosto 200430 sui medicamenti per uso veterinario

    1.5 Salute degli animali ed epizoozie

    Ordinanza del 27 giugno 199531 sulle epizoozie

    1.6 Traffico di animali

    Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201132

    1.7 Protezione degli animali (anche come parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e come condizione relativa ai contributi per la conservazione della razza Franches-Montagnes)

    Ordinanza del 23 aprile 200833 sulla protezione degli animali

    Allegato 3

    (art. 17 cpv. 2 lett. a)

    Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali

    N.

    Tema

    Frequenza del rapporto

    1

    Sicurezza chimica e microbiologica dell’acqua potabile in Svizzera

    L’USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità d’esecuzione.

    2

    Contaminanti e sostanze vietate nelle derrate alimentari d’origine animale prodotte in Svizzera

    Annuale

    3

    Controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi

    Annuale

    Allegato 4

    (art. 23)

    Modifica di altri atti normativi

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    ...34

    34 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2441.

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