Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nonché altre attività ufficiali da parte delle autorità competenti in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso in Svizzera;
- b.
- il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione, inclusi i controlli approfonditi al momento dell’importazione e del transito di determinate derrate alimentari che presentano rischi particolari;
- c.
- i metodi per campionature, diagnosi, analisi e prove;
- d.
- i requisiti dei laboratori nazionali di riferimento e i loro compiti;
- e.
- la formazione del personale competente per l’attuazione della legislazione sulle derrate alimentari nonché gli attestati di capacità e i diplomi;
- f.
- il trattamento dei dati necessari per l’esecuzione;
- g.
- il finanziamento dei controlli.
2 Non si applica qualora siano applicabili i seguenti atti normativi e le disposizioni emanate sulla base di essi:
- a.
- ordinanza dell’8 dicembre 19972 sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito;
- b.
- ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni;
- c.
- ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la produzione primaria;
- d.
- ordinanza del 16 novembre 20115 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;
- e.
- ordinanza del 18 novembre 20156 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi;
- f.
- ordinanza del 18 novembre 20157 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.