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    817.06

    Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

    (Ordinanza sul tabacco, OTab)

    del 27 ottobre 2004 (Stato 15  settembre 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 21 capoversi 1 e 2, 37 e 38 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),4

    ordina:

    1 RU 1995 1469, 2002 775. Applicabile ai prodotti del tabacco giusta l’art. 73 della LF del 20 giu. 2014 (RS 817.0).

    2 RS 930.11

    3 RS 946.51

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 15 Oggetto e diritto applicabile6

    1 La presente ordinanza si applica ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco, dei quali disciplina:

    a.
    la fabbricazione;
    b.
    la caratterizzazione;
    c.
    la pubblicità e la consegna.

    2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco si applicano inoltre l’ordinanza del 23 novembre 20057 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e le ordinanze del DFI emanate in base alla stessa, con le limitazioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 ODerr.8

    5 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    7 RU 2005 5451, 2008 6025

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    tabacco: le foglie e le parti di foglie o di costole delle piante di tabacco Nicotiana tabacum L. e Nicotiana rustica L.;
    b.
    tabacco greggio: il tabacco seccato, fermentato o trattato secondo altri procedimenti industriali abituali;
    c.
    tabacco ricostituito (tabacco omogeneizzato): le foglie, i prodotti in forma di foglie o i fiocchi fabbricati con tabacco greggio, finemente macinato indi agglomerato, o con cascami di fabbricazione puliti, trattati in modo analogo, nei quali le singole parti vegetali non sono più riconoscibili macroscopicamente; il tabacco ricostituito deve contenere almeno il 70 per cento in massa di tabacco greggio riferito alla sostanza secca;
    d.
    prodotti del tabacco: i prodotti costituiti interamente o in parte di tabacco e destinati segnatamente ad essere fumati (sigari, sigarette e prodotti simili nonché il tabacco tagliato e quello in rotoli), fiutati, succhiati o masticati;
    e.
    succedanei del tabacco: le sostanze destinate ad essere fumate, escluso il tabacco.

    Sezione 2: Succedanei del tabacco e prodotti vietati9

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    Art. 310 Succedanei del tabacco

    1 Gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco:

    a.
    devono adempiere per analogia le esigenze stabilite per i prodotti del tabacco destinati ad essere fumati;
    b.
    non devono nuocere direttamente o in maniera inaspettata alla salute; e
    c.
    non devono avere effetti psicotropi.

    2 Le informazioni e gli elementi seguenti devono essere trasmessi all’Ufficio fede­rale della sanità pubblica (UFSP) prima dell’immissione in commercio del prodotto:

    a.
    la composizione e l’impiego previsto del prodotto;
    b.
    il tenore di catrame e monossido di carbonio del prodotto;
    c.
    la prova che il prodotto non contiene nicotina;
    d.
    la prova che il prodotto non nuoce direttamente o in maniera inaspettata alla salute e non ha effetti psicotropi;
    e.
    il modello del pacchetto;
    f.
    un campione del prodotto.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    Sezione 3: Fabbricazione13

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    Art. 6 Sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti del tabacco

    1 Senza autorizzazione possono essere consegnati soltanto prodotti del tabacco che, oltre al tabacco greggio, contengono unicamente le seguenti sostanze, e questo fino a concorrenza delle percentuali in massa indicate (le quantità si riferiscono alla sostanza secca del prodotto finito, senza eventuali involucri in materiali estranei al tabacco):

    a.14
    sostanze sapide: fino ad un quantitativo totale di 15 per cento in massa, per il tabacco tagliato o in rotoli fino al 20 per cento in massa, per il tabacco per pipe ad acqua fino al 70 per cento in massa; per sostanze sapide si intendono:
    1.
    gli aromi di cui all’allegato 3 numero 24 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200515 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (OCDerr),
    2.
    la Folia liatris; il tenore totale di cumarina non deve superare lo 0,1 per cento in massa,
    3.
    le sorte di zuccheri, il miele e le spezie nonché altre parti innocue di vegetali e i loro estratti,
    4.
    gli edulcoranti di cui all’allegato 1 sezione c numero 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200516 sugli additivi (OAdd) ad eccezione del sucralosio E 955 e del sale di aspartame-acesulfame E 962;
    b.17
    sostanze umidificanti: in una quantità totale non superiore al 10 per cento in massa e al 60 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua; sono autorizzate: glicerina, sorbitolo, glicole 1,2-propilenico, glicole 1,3-butilenico, glicole trietilenico, acido ortofosforico e acido alfa-glicerofosforico e i loro sali di sodio, potassio, calcio e magnesio;
    c.
    sostanze sbiancanti le ceneri ed acceleranti la combustione: sono autorizzati idrossido di alluminio, ossido di alluminio, silicati di alluminio, solfato di alluminio, allume, acido silicico, talco, ossido di magnesio, diossido di titanio, acidi carbonico, acetico, malico, citrico, tartarico, lattico e formico e loro sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, nonché fosfati d’ammonio, sodio, potassio, calcio e magnesio, cloruro d’ammonio, solfato d’ammonio; inoltre nitrato di potassio per i sigari e il tabacco tagliato;
    d.
    sostanze conservanti (se si usano combinazioni di dette sostanze, la somma dei singoli quozienti tra la quantità aggiunta e quella massima non dev’essere superiore a 1):
    1.
    per le sigarette:
    acido benzoico e suoi sali di sodio, potassio e calcio, acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio fino a 3 g/kg,
    esteri etilico e propilico dell’acido p-idrossibenzoico ed i loro sali di sodio fino ad 1 g/kg,
    2.
    per i sigari, il tabacco tagliato, in rotoli e ricostituito:
    acido benzoico ed i suoi sali di sodio, potassio e calcio, acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio, esteri etilico e propilico dell’acido p-idrossi- benzoico ed i loro sali di sodio fino a 5 g/kg
    2(tiazolil-4-)-2 benzimidazolo e acido formico fino a 1,5 g/kg,
    3.18
    per tabacco per pipe ad acqua:
    acido priopionico fino a 5 g/kg;
    e.
    sostanze adesive e leganti: sono autorizzati sostanze gelificanti ed addensanti conformemente all’Allegato 3 OAdd, nonché gelatina, gommalacca, collodio, etilcellulosa, acetilcellulosa, idrossietilcellulosa, idrossietilmetilcellulosa, idrossipropilguar e gliossale. Inoltre, per le colle degli involucri: dispersioni acquose di acetato di polivinile e di copolimeri di acetato di polivinile.

    2 La quantità delle sostanze di cui al capoverso 1 lettere a-e, riferita alla sostanza secca del prodotto finito, non deve superare il 25 per cento in massa nelle sigarette, nei sigari e negli altri articoli per fumatori, l’80 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua ed il 30 per cento in massa negli altri prodotti del tabacco; non si tiene conto di eventuali involucri in materiali estranei al tabacco.19

    3 Su domanda motivata, l’UFSP può autorizzare altre sostanze. L’autorizzazione deve essere limitata nel tempo e pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su Internet.20

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    15 [RU 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 1475 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031. RU 2017 1353 art. 44]. Vedi ora l’all. 5 parte D dell’O del DFI del 16 dic. 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16).

    16 [RU 2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l’all. 1a dell’O del 25 nov. 2013 (RS 817.022.31).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1187).

    18 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Art. 7 Opacizzazione di sigari

    1 Al fine di uniformare o accentuare il colore, è ammessa l’opacizzazione a secco e umido di sigari e di prodotti simili con polvere di tabacco e con piccole quantità di estratto di legno blu, di legno giallo, di grani di Persia, di succo di liquirizia, di umato di sodio e di estratto di mallo di noci.

    2 Possono inoltre venir usati a tale scopo i coloranti ammessi nelle derrate alimentari conformemente all’Allegato 1 sezione a OAdd21.

    21 [RU 2002 1201, 2004 1843 3039, 2005 1065. RU 2005 6191 art. 7]. Vedi ora l’all. 1a dell’O del 25 nov. 2013 (RS 817.022.31).

    Art. 8a22 Propensione alla combustione delle sigarette

    La propensione alla combustione delle sigarette consegnate in Svizzera deve essere ridotta al punto che su un campione di sigarette da esaminare, non più del 25 per cento si consuma su tutta la lunghezza quando le sigarette non sono aspirate.

    22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Art. 8b23 Conformità ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a

    1 Chiunque immette in commercio sigarette deve poter dimostrare che sono con­formi ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a.

    2 Si presume che le sigarette conformi alle norme tecniche di cui all’articolo 9 capoverso 4 siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a.

    3 Chiunque immette in commercio sigarette non conformi alle norme tecniche di cui all’articolo 9 capoverso 4 deve poter dimostrare che le sigarette sono conformi in altro modo ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a.

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Art. 9 Laboratorio di analisi, metodi di misurazione ed esame della propensione alla combustione24

    1 Il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio e la propensione alla combustione delle sigarette devono essere misurati o esaminati da un laboratorio di analisi che per questo settore specifico:25

    a.
    è accreditato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 giugno 199626 sull’accreditamento e sulla designazione;
    b.
    è riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale;
    c.
    è autorizzato o riconosciuto in altro modo conformemente al diritto svizzero.

    2 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero non riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

    a.
    le procedure d’esame o di valutazione della conformità applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che
    b.
    l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

    3 Le misurazioni e gli esami devono essere eseguiti conformemente allo stato della scienza e della tecnica.27

    4 Gli allegati 1 e 2 definiscono le norme tecniche atte a concretare i requisiti posti ai metodi di misurazione e di esame 28

    5 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’UFSP aggiorna gli allegati 1 e 2. Nel definire le norme tecniche provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.29

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    26 RS 946.512

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    29 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Art. 10 Obbligo di notifica

    1 Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco è tenuto a fornire all’UFSP i seguenti dati relativi ai prodotti del tabacco consegnati in Svizzera:

    a.
    elenco 1 delle sostanze aggiunte al tabacco greggio specifiche per ogni marca: enumerazione delle sostanze con percentuale superiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio utilizzato, suddivise per tipo di prodotto, marca e quantità utilizzata (in ordine decrescente); le sostanze con percentuale inferiore possono essere raggruppate in un’unica categoria (per es. aromi);
    b.
    elenco 2 delle funzioni e delle quantità massime di tutte le sostanze aggiunte al tabacco greggio: enumerazione di tutte le sostanze aggiunte ai prodotti del tabacco, suddivise per tipo e in ordine alfabetico; vanno indicate la funzione della sostanza e la quantità massima utilizzata in un prodotto;
    c.
    elenco 3 delle sostanze aggiunte nei componenti esenti da tabacco: enumerazione di tutte le sostanze aggiunte ai componenti esenti da tabacco (per es. carta, colle, filtro), suddivise per tipo e in ordine alfabetico; va indicata la quantità massima utilizzata in un prodotto.
    d.
    elenco 4 delle sostanze nocive nelle sigarette: enumerazione, per marca, del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio per ogni sigaretta.

    2 Vanno allegati i dati tossicologici delle sostanze utilizzate, sotto forma combusta o incombusta, sempre che siano noti alla persona soggetta all’obbligo di notifica.

    3 I dati devono essere comunicati annualmente all’UFSP, entro il 31 dicembre, in tutte le lingue ufficiali e in una forma elettronica che si presti per la pubblicazione.30

    4 L’UFSP rende i dati accessibili al pubblico.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Sezione 4: Caratterizzazione31

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    Art. 11 Obbligo di caratterizzazione

    Al momento della consegna al consumatore, su ogni pacchetto di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono figurare le indicazioni seguenti:32

    a.33
    la denominazione specifica di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della OCDerr34;
    b.
    la designazione della ditta secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 marzo 196935 sull’imposizione del tabacco oppure il numero dell’impegno di garanzia (revers) assegnato dalla Direzione generale delle dogane;
    c.
    il Paese di produzione, qualora non risulti già dall’indicazione di cui alla lettera b;
    d.
    per gli articoli a colorazione opaca: l’indicazione «colorazione opaca»;
    e.
    per le sigarette: il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio;
    f.36
    le avvertenze di cui all’articolo 12.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    33 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

    34 [RU 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 1475 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031. RU 2017 1353 art. 44]. Vedi ora l’art. 3 cpv. 1 lett. a dell’O del DFI del 16 dic. 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16).

    35 RS 641.31

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Art. 12 Avvertenze

    1 Ogni pacchetto di prodotti del tabacco destinati ad essere fumati deve recare un’av­vertenza generale e un’avvertenza complementare.

    2 Le avvertenze generali sono le seguenti:

    a.
    «Il fumo uccide.»;
    b.
    «Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.».38

    3 Le avvertenze complementari sono le seguenti:

    a.
    «I fumatori muoiono prima.»;
    b.
    «Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus.»;
    c.
    «Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni.»;
    d.
    «Fumare in gravidanza fa male al bambino.»;
    e.
    «Proteggi i bambini – non fumare in loro presenza.»;
    f.
    «Specialisti del settore medico possono aiutarti a smettere di fumare.»;
    g.
    «Il fumo crea un’elevata dipendenza.»;
    h.
    «Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali.»;
    i.
    «Il fumo provoca il cancro della cavità boccale.»;
    j.
    «Fatti aiutare a smettere di fumare: 0848 000 181/www.fumarefamale.ch.»;
    k.
    «Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza.»;
    l.
    «Il fumo invecchia la pelle.»;
    m.
    «Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità.»;
    n.
    «Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico.».39

    4 Le avvertenze si alternano in modo da comparire con la stessa frequenza sui pacchetti.

    5 Le avvertenze complementari devono essere combinate con fotografie a colori o con altre illustrazioni destinate a presentare e spiegare le ripercussioni del tabagismo sulla salute. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce in un’ordinanza le illustrazioni e la loro combinazione con le avvertenze complementari. Può decidere l’obbligo di apporre altre indicazioni visive (per es. logo, numeri di telefono, siti internet) destinate alla prevenzione del tabagismo.

    6 Ogni pacchetto di prodotti del tabacco senza combustione deve recare la seguente avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.».40

    7 Ogni pacchetto di articoli per fumatori con succedanei del tabacco deve recare le avvertenze di cui ai capoversi 2 e 3, tranne quella di cui al capoverso 3 lettera g «Il fumo crea un’elevata dipendenza.».41

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).

    41 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    Art. 1342 Posizione, forma e lingua delle indicazioni

    1 Le indicazioni di cui agli articoli 11 e 11a devono figurare sul pacchetto in un punto ben visibile e in caratteri facilmente leggibili e indelebili. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette esse possono figurare su adesivi inamovibili.

    2 Le indicazioni di cui agli articoli 11 lettere a–d e 11a devono essere apposte in almeno una lingua ufficiale, le indicazioni di cui all’articolo 11 lettere e ed f in tutte le lingue ufficiali, nell’ordine: tedesco, francese, italiano.

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6141).

    Art. 15 Posizione e dimensioni delle avvertenze

    1 L’avvertenza generale e l’avvertenza di cui all’articolo 12 capoverso 6 vanno apposte:

    a.
    sul lato più visibile del pacchetto; e
    b.
    su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, esclusi i sovraimballaggi trasparenti.

    2 L’avvertenza complementare deve essere riportata sul lato posteriore del pacchetto.

    3 L’avvertenza generale deve coprire almeno il 35 per cento, l’avvertenza complementare almeno il 50 per cento della superficie di ciascun lato.

    4 Le avvertenze non devono essere apposte in un punto nel quale potrebbero venir distrutte o rimosse all’apertura del pacchetto.

    5 Se il lato più visibile di un pacchetto di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette ha dimensioni superiori ai 75 cm2, le avvertenze devono avere una superficie minima di 26,25 cm2 su ogni lato.

    Art. 16 Forma delle indicazioni relative alle sostanze nocive e delle avvertenze

    1 Il testo delle indicazioni relative al tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio e delle avvertenze deve essere apposto come segue:

    a.
    in caratteri Helvetica, in grassetto, in nero su fondo bianco e in lettere minuscole, ad eccezione dei casi in cui l’ortografia esiga lettere maiuscole;
    b.
    centrato sull’area ad esso riservata, parallelamente al bordo superiore del pacchetto;
    c.
    separato visivamente dalle altre lingue ufficiali;
    d.43
    contornato da un bordo nero con uno spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisca in alcun modo con la leggibilità dell’avver­tenza o dell’informazione fornita; sui prodotti del tabacco di cui all’arti­colo 12 capoverso 6 non dev’essere apposto alcun bordo.
    2 Per la combinazione delle avvertenze complementari e delle illustrazioni, il DFI può derogare alle esigenze di presentazione per quanto concerne il colore della scrittura e il formato del testo, se questo permette di ottenere una presentazione ottimale del testo e dell’immagine.

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008 , in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1187).

    Sezione 5: Protezione dall’inganno, pubblicità, consegna

    Art. 17 Protezione dall’inganno

    1 Le denominazioni, le indicazioni e le illustrazioni utilizzate sui pacchetti, nelle inserzioni o nella pubblicità per i prodotti del tabacco devono corrispondere ai fatti. Esse devono escludere ogni possibilità di inganno quanto alla natura, alla provenienza, alla fabbricazione, alla composizione, al modo di produzione o agli effetti.

    2 Per i prodotti del tabacco è vietata la propaganda che faccia allusione alla salute.

    3 Sull’imballaggio dei prodotti del tabacco non possono essere utilizzati diciture, nomi, marche, immagini ed elementi figurativi (per es. «light», «ultra-light» o «mild») suscettibili di dare l’impressione che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.

    Art. 18 Pubblicità rivolta ai giovani

    La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (giovani) è vietata. Segnatamente è vietata la pubblicità:

    a.
    nei luoghi frequentati principalmente da giovani;
    b.
    su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani;
    c.
    su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc.);
    d.
    mediante oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani, quali magliette, cappellini, banderuole, palloni da spiaggia;
    e.
    su giocattoli;
    f.
    mediante consegna gratuita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco a giovani;
    g.
    in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani.
    Art. 19 Consegna di sigarette

    Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 21 Disposizioni transitorie

    1 Le sigarette possono essere consegnate al consumatore secondo il diritto previgente fino al 30 aprile 2006.

    2 I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette possono essere consegnati al consumatore secondo il diritto previgente fino al 30 aprile 2007.

    3 Le avvertenze complementari vanno combinate con fotografie a colori o altre illustrazioni giusta l’articolo 12 capoverso 5 soltanto a partire dalla data stabilita a tal fine nella corrispondente ordinanza del DFI.

    4 Gli elenchi di cui all’articolo 10 vanno inoltrati all’UFSP per la prima volta entro il 30 settembre 2005.

    5 Le autorizzazioni rilasciate conformemente al diritto previgente per articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono essere oggetto di una domanda di rinnovo entro il 31 ottobre 2005. Fino a quando è presa la decisione in merito all’autorizzazione, detti prodotti possono essere consegnati ai consumatori conformemente al diritto previgente.

    Art. 21a46 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 agosto 2012

    Le sigarette destinate alla consegna in Svizzera e non conformi ai requisiti di cui all’articolo 8a possono essere ancora importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° aprile 2013. Possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

    46 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    Allegato 147

    47 Introdotto dal n. II dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    (art. 9 cpv. 4 e 5)

    Norme tecniche per la misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio nel fumo principale delle sigarette48

    48 I testi delle norme menzionate possono essere ottenuti e visionati presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    ISO 4387:2011

    Sigarette – determinazione del condensato grezzo e del condensato secco esente da nicotina mediante una macchina fumatrice per analisi di routine (ISO 4387:2000+Amd.1:2008)

    ISO 10315:2000

    Sigarette – determinazione della nicotina nei condensati di fumo – procedimento gascromatografico

    ISO 10315 AMD 1: 2011

    Sigarette – determinazione della nicotina nei condensati di fumo – procedimento gascromatografico; modifica 1

    ISO 8454:2009

    Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR (ISO 8454:2007)

    ISO 8454 AMD 1

    Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR; modifica 1

    ISO 8243 2006

    Sigarette – campionamento

    Allegato 249

    49 Introdotto dal n. II dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4857).

    (art. 9 cpv. 4 e 5)

    Norme tecniche per la determinazione dell’infiammabilità delle sigarette50

    50 I testi delle norme menzionate possono essere ottenuti e visionati presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    UNI EN ISO 12863:2010

    Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

    UNI EN 16156:2011

    Sigarette – Valutazione della propensione all’innesco – Requisiti di sicurezza

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