Art. 15 Oggetto e diritto applicabile6
1 La presente ordinanza si applica ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco, dei quali disciplina:
- a.
- la fabbricazione;
- b.
- la caratterizzazione;
- c.
- la pubblicità e la consegna.
2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco si applicano inoltre l’ordinanza del 23 novembre 20057 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e le ordinanze del DFI emanate in base alla stessa, con le limitazioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 ODerr.8
5 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161).