Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione6
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i requisiti relativi ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e alla macellazione;
- b.
- i requisiti relativi agli animali destinati alla macellazione;
- c.
- il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni;
- d.
- la produzione di derrate alimentari a partire dalla selvaggina cacciata e da animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli.
2 Non si applica:
- a.
- alla macellazione e alla trasformazione di bestiame da macello, volatili da cortile, conigli domestici, selvaggina d’allevamento e ratiti, se la macellazione e la trasformazione della carcassa avvengono nell’effettivo di provenienza per uso domestico privato;
- b.
- all’affettatura, al sezionamento e alla trasformazione della selvaggina cacciata per uso domestico privato.7
3 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2521).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2521).