Art. 1 Tasso d’interesse massimo
1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).
2 Il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).