it
232.23 Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    232.23

    Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative

    del 15 dicembre 1961 (Stato 1° gennaio 2017)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 122 della Costituzione federale1; 2 visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961,

    decreta:

    1 RS 101

    2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    Art. 1

    1 È vietato, salvo autorizzazione esplicita del Segretario generale dell’Organizza­zione delle Nazioni Unite, l’uso dei seguenti contrassegni, appartenenti a detta organizzazione e comunicati alla Svizzera:

    a.
    nome dell’organizzazione (in qualsiasi lingua);
    b.
    sue sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
    c.
    suoi stemmi, bandiere e altri emblemi.

    2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.3

    3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    Art. 2

    1 È vietato l’uso dei seguenti contrassegni, comunicati alla Svizzera, per il tramite dell’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale e apparte­nenti alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni in­ter­governative annesse all’Organizzazione delle Nazioni Unite:

    a.
    nome di questi enti (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
    b.
    loro sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
    c.
    loro stemmi bandiere e altri emblemi.

    2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.4

    4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    Art. 3

    1 È vietato l’uso dei seguenti contrassegni, comunicati alla Svizzera, per il tramite dell’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, e apparte­nenti ad altre organizzazioni intergovernative delle quali fanno parte uno o più Stati membri dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:

    a.
    nomi di queste organizzazioni (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
    b.
    loro sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
    c.
    loro stemmi, bandiere e altri emblemi.

    2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.5

    5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    Art. 4

    1 I nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, delle bandiere e di altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1–3 che usufruiscono della protezione prevista dalla presente legge sono pubblicati.6

    2 La protezione avrà effetto, per ogni singolo ente, a contare dal giorno della perti­nente pubblicazione.

    3 L’Istituto federale della proprietà intellettuale designa l’organo di pubblicazione.7

    6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    7 Introdotto dal n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    Art. 5

    Chiunque, in buona fede e prima della pubblicazione prevista nell’articolo 4, ha incominciato ad usare nomi, sigle, stemmi, bandiere o altri emblemi protetti, può con­tinuare a farne lo stesso uso, purchè non ne derivi alcun pregiudizio agli enti inter­governativi interessati. È riservato l’articolo 11 capoverso 2.

    Art. 68

    Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere usato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

    8 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    Art. 7

    1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

    a.
    intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge usa i nomi, le sigle, gli stemmi, le bandiere o altri contrassegni degli enti intergoverna­tivi menzionati negli articoli 1–3 oppure qualsiasi altro segno che può essere confuso con essi;
    b.
    appone tali contrassegni su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate.9

    1bis Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l’autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.10

    2 Restano riservate le disposizioni più severe della parte speciale del Codice penale svizzero11.

    3 …12

    9 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    10 Introdotto dal n. II 2 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

    11 RS 311.0

    12 Abrogato dal n. II 15 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

    Art. 8

    1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 7 è commessa nell’azienda di una per­sona giuridica, di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una impresa individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica, la società o il pro­prietario dell’impresa individuale risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe, a meno che la direzione responsabile dimostri di non aver nulla trascu­rato affinchè le persone in causa osservassero le prescrizioni.

    2 Le persone giuridiche, le società e i proprietari d’imprese individuali, ritenuti so­li­dalmente responsabili, hanno gli stessi diritti degli incolpati.

    Art. 9

    1 …13

    2 Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all’intenzione del Consiglio federale.

    13 Abrogato dal n. II 15 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

    Art. 10

    1 L’autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in partico­lare essa può ordinare il sequestro delle merci e degli imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge.

    2 Anche quando non si può perseguire e condannare una persona determinata, il giu­dice ordina la rimozione dei contrassegni illegali, oppure, in caso d’impossibi­lità, la confisca degli oggetti contrassegnati in modo contrario alla presente legge. Pro­nun­cerà inoltre la confisca degli istrumenti e apparecchi che servono esclusiva­mente all’apposizione di tali segni.

    3 Se il giudice ha ordinato la rimozione dei contrassegni illegali, gli oggetti saranno restituiti al proprietario, a rimozione eseguita, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

    Art. 11

    1 La legge federale del 25 marzo 195414 concernente la protezione dell’emblema e del nome dell’Organizzazione mondiale della sanità decadrà il giorno in cui i segni, pre­cedentemente protetti dalla detta legge, saranno stati pubblicati conformemente al­l’articolo 4 della presente.

    2 Chiunque usava detti segni, prima del 17 luglio 1948, può continuare a farne lo stesso uso, purchè non ne derivi alcun pregiudizio all’Organizzazione mondiale della sanità.

    14 [RU 1954 1351; FF 1962 849 n. 2]

    Art. 12

    Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

    Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 196215

    15 DCF del 18 mag. 1962.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?