Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica agli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT).
2 La presente ordinanza non si applica alle funi per l’infrastruttura.
3 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- per funi e giunzioni degli impianti retti dal diritto anteriore: i tipi di funi e il dimensionamento, la fabbricazione, l’impalmatura e gli attacchi d’estremità, la sostituzione e il collaudo nonché i termini di dismissione;
- b.
- per funi e giunzioni di funi di impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore: l’immagazzinamento, il trasporto e il montaggio, la manutenzione da parte dell’impresa di trasporto a fune e gli esami degli organi di controllo delle funi;
- c.
- gli obblighi di segnalazione e registrazione in relazione alle funi e alle giunzioni di funi di impianti.
4 Per l’immissione in commercio di funi e giunzioni su impianti retti dal nuovo diritto si applicano le disposizioni della LIFT e dell’OIFT.
5 Nella misura in cui per l’immissione in commercio di funi e attacchi d’estremità di sottosistemi e componenti di sicurezza è stata rilasciata una dichiarazione CE di conformità e un attestato CE di conformità, la presente ordinanza non giustifica l’introduzione di ulteriori esigenze o di esigenze divergenti.