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    743.011.11

    Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

    (Ordinanza sulle funi, OFuni)

    dell’11 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visto l’articolo 8 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune (OIFT),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica agli impianti che rientrano nel campo d’applica­zione dell’articolo 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT).

    2 La presente ordinanza non si applica alle funi per l’infrastruttura.

    3 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    per funi e giunzioni degli impianti retti dal diritto anteriore: i tipi di funi e il dimensionamento, la fabbricazione, l’impalmatura e gli attacchi d’estremità, la sostituzione e il collaudo nonché i termini di dismissione;
    b.
    per funi e giunzioni di funi di impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore: l’immagazzinamento, il trasporto e il montaggio, la manutenzione da parte dell’impresa di trasporto a fune e gli esami degli organi di controllo delle funi;
    c.
    gli obblighi di segnalazione e registrazione in relazione alle funi e alle giunzioni di funi di impianti.

    4 Per l’immissione in commercio di funi e giunzioni su impianti retti dal nuovo diritto si applicano le disposizioni della LIFT e dell’OIFT.

    5 Nella misura in cui per l’immissione in commercio di funi e attacchi d’estremità di sottosistemi e componenti di sicurezza è stata rilasciata una dichiarazione CE di conformità e un attestato CE di conformità, la presente ordinanza non giustifica l’introduzione di ulteriori esigenze o di esigenze divergenti.

    Art. 2 Impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore

    1 Per impianti retti dal nuovo diritto si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù delle disposizioni della LIFT3.

    2 Per impianti retti dal diritto anteriore si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù di disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della LIFT. Gli impianti possono comprendere parti autorizzate in virtù delle disposizioni della LIFT.

    Art. 3 Deroghe

    In caso di deroga alle prescrizioni della presente ordinanza occorre dimostrare, per mezzo di un’analisi dei rischi, che la deroga non provoca globalmente un aumento dei rischi.

    Capitolo 2: Disposizioni applicabili alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore

    Sezione 1: Regole tecniche riconosciute

    Art. 4

    Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, le funi di impianti retti dal diritto anteriore devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute, precisate nelle norme riportate all’allegato 1.

    Sezione 2: Tipi di funi e dimensionamento

    Art. 5 Tipi di funi

    1 Per le funi portanti sono impiegate funi spiroidali chiuse formate da un solo pezzo.

    2 Per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo a un solo strato.

    3 Per le funi tenditrici sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo con un’anima flessibile (in fibra o in polimero) o con un’anima in acciaio rivestita da uno strato protettivo in materiale plastico (fune antigiro o antitorsione).

    Art. 6 Dimensionamento

    1 I coefficienti di sicurezza e le ipotesi di carico per le funi e le giunzioni sono retti:

    a.
    nel caso di impianti a fune soggetti a concessione federale, dalla cifra 421 di una delle seguenti ordinanze, a seconda del tipo di impianto:
    1.
    ordinanza dell’11 aprile 19864 sulle funivie a movimento continuo,
    2.
    ordinanza del 12 gennaio 19875 sulle seggiovie,
    3.
    ordinanza del 18 febbraio 19886 sulle funivie a va e vieni,
    4.
    ordinanza del 17 giugno 19917 sulle funicolari;
    b.
    nel caso di impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale:
    1.
    dalle disposizioni cantonali,
    2.
    dal «Reglement vom 2. November 20068 über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge» (edizione 2007).

    2 La sicurezza deve essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura effet­tivo.

    3 Se il carico di rottura effettivo non è conosciuto, è determinante il carico di rottura minimo indicato dal fabbricante della fune.

    4 Per le funi tenditrici con un carico di rottura minimo superiore a 4500 kN oppure con un diametro superiore a 75 mm, la sicurezza può essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura minimo; in tal caso si presuppone un coefficiente di cordatura pari a 0,85. Occorre inoltre dimostrare che il carico di rottura così determinato è maggiore del carico di rottura calcolato.

    5 Per la dimostrazione analitica del carico minimo di rottura, l’anima della fune deve essere considerata come non resistente.

    4 RS 743.121.1

    5 RS 743.121.2

    6 RS 743.121.3

    7 RS 743.121.6

    8 Il regolamento, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.

    Sezione 3: Fabbricazione delle funi

    Art. 7 Fune

    La fabbricazione delle funi è disciplinata dalle seguenti norme tecniche di cui all’allegato 1 numero 49:

    a.
    per le funi chiuse portanti: SN EN 12385-9;
    b.
    per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero: SN EN 12385-8;
    c.
    per le funi tenditrici: SN EN 12385-4.

    9 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 8 Fili

    1 Per quanto concerne materiale, dimensioni e tolleranze ammesse, resistenza nominale, valori di flessione e di torsione alternata e zincatura, i fili menzionati di seguito devono rispondere ai requisiti definiti dalle seguenti norme tecniche secondo l’allegato 1 numero 310:

    a.
    fili sagomati: SN EN 10264-3;
    b.
    fili tondi per funi traenti, portanti-traenti, spiroidali chiuse, di recupero: SN EN 10264-3;
    c.
    fili tondi per funi tenditrici: SN EN 10264-2.

    2 Per le dimensioni dei fili che non figurano nelle pertinenti norme, i valori mecca­nici sono determinati dal fabbricante.

    10 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 9 Anima delle funi

    1 L’anima deve offrire ai trefoli un sostegno rigido e durevole.

    2 Dev’essere dimensionata in modo che i trefoli delle funi nuove non vengano a contatto tra loro quando la fune è tirata con una forza pari al 50 % del carico di rottura minimo.

    3 Le funi traenti, portanti-traenti e di recupero ad anello chiuso devono avere un’anima in materiale plastico o metallico non magnetizzabile. L’anima in metallo dev’essere protetta contro la corrosione.

    4 L’anima non può contenere sostanze corrosive.

    Art. 10 Cordatura

    1 I fili e i trefoli devono essere avvolti in modo uniforme e stabile.

    2 Gli interstizi fra i trefoli possono essere diversi.

    3 Il diametro effettivo delle funi tenditrici e spiroidali dev’essere misurato su un tratto di fune diritto senza carico o sotto un carico pari al massimo al 5 % del carico di rottura minimo in due punti distanti tra loro almeno un metro. Il diametro misu­rato dev’essere compreso tra i seguenti valori limite, riferiti al diametro nominale:

    Tipo di fune

    Formazione della fune

    Valori limite in %

    Fune tenditrice

    6 trefoli

    +1…+5

    8 trefoli

    +4…+10

    Fune spiroidale

    –2…+4

    4 Le funi a trefoli devono essere esenti da tensioni.

    5 Se i fili di una fune sono zincati, devono essere zincati anche tutti i fili, ad ecce­zione di quelli sagomati.

    6 I fasci di fili devono essere cordati in modo che la distanza tra due giunzioni adiacenti sia pari almeno a 30 volte il diametro del fascio di fili cordato.

    Sezione 4: Giunzioni delle funi

    Art. 1111 Giunzioni mediante impalmatura

    1 Le impalmature necessitano di:

    a.
    una dichiarazione di conformità e un certificato di conformità; oppure
    b.
    una dichiarazione equivalente, se il fabbricante è certificato da un servizio accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024:200312.

    2 I Cantoni, nel caso degli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, possono riconoscere gli impalmatori e stabilire le condizioni per il loro riconoscimento.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    12 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 11a13 Responsabilità e assicurazione

    1 Gli impalmatori non possono limitare la loro responsabilità in modo sproporzionato.

    2 L’impresa di trasporto a fune concorda con gli impalmatori la portata della loro responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.

    13 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    Art. 12 Attacchi d’estremità delle funi traenti e portanti

    1 A secondo del tipo di impianto, gli attacchi d’estremità delle funi traenti devono essere realizzati mediante teste fuse, teste autobloccanti o ancoraggi a tamburo secondo uno dei seguenti atti normativi:

    a.
    ordinanza del 17 giugno 199114 sulle funicolari;
    b.
    ordinanza del 18 febbraio 198815 sulle funivie a va e vieni;
    c.
    Reglement vom 2. November 200616 über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge (edizione 2007).

    2 Per le funi portanti con testa fusa in metallo i cui manicotti sono conformi alla norma SN EN 12927-4 (all. 1 n. 2)17, la testa fusa può essere fabbricata in resina artificiale a condizione che siano stati rilasciati un attestato e una dichiarazione di conformità CE.

    14 RS 743.121.6

    15 RS 743.121.3

    16 Il regolamento, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.

    17 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 13 Attacchi d’estremità delle altre funi

    Secondo le norme corrispondenti di cui all’allegato 1 numero 218, per gli attacchi d’estremità delle altre funi possono essere utilizzati anche:

    a.
    manicotti secondo la norma DIN 83 313 o la norma US-Fed.-Spec. RR‑S‑550D;
    b.
    capicorda a cuneo secondo la norma SN EN 13411-6;
    c.
    radance secondo la norma SN EN 13411-1 con impalmatura a radance secondo la norma SN EN 13411-2;
    d.
    morsetti secondo la norma SN EN 13411-5; questi non sono tuttavia ammessi per le funi di recupero.

    18 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Sezione 5: Sostituzione di funi e di giunzioni

    Art. 14 Requisiti applicabili in caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con un’altra dello stesso tipo

    1 Se su un impianto retto dal diritto anteriore una fune o una giunzione viene sostituita con un’altra dello stesso tipo, si applicano le prescrizioni del presente capitolo.

    2 Su impianti retti dal diritto anteriore, le funi di ricambio o le giunzioni dello stesso tipo possono essere utilizzate conformemente alle disposizioni applicabili alle funi e alle giunzioni rette dal nuovo diritto. Occorre dimostrare all’autorità di vigilanza la compatibilità con l’impianto esistente.

    3 Sono considerate dello stesso tipo le funi che presentano proprietà di sicurezza equivalenti. A tal fine occorre:

    a.
    considerare in particolare il diametro, la costruzione e la massa della fune nonché il carico di rottura e la resistenza dei fili;
    b.
    rispettare le basi di calcolo dell’impianto a fune; e
    c.
    rispettare le disposizioni dell’autorizzazione d’esercizio esistente e le prescrizioni sulle quali questa poggia.

    4 In caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con una nuova, l’impresa di trasporto a fune deve dimostrare all’autorità di vigilanza che si tratta dello stesso tipo di fune o di giunzione.

    Art. 16 Prove di collaudo in generale

    1 Le funi traenti, portanti, spiroidali chiuse e di recupero nonché le funi tenditrici di diametro superiore a 30 mm devono essere esaminate da un organo di controllo delle funi accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 199619 sull’accreditamento e sulla designazione (art. 17).20

    2 Le funi tenditrici di diametro inferiore o uguale a 30 mm e gli spezzoni di fune a scopo di riparazione lunghi fino a 350 m devono essere controllati dal fabbricante mediante prova di collaudo (art. 18).

    3 La prova di collaudo dev’essere eseguita entro tre mesi dalla fornitura della fune.

    4 La prova è valida per tutta la lunghezza di fabbricazione della fune.

    5 Qualora siano montate funi già utilizzate su un altro impianto per le quali non esiste un certificato di collaudo secondo l’articolo 19 capoverso 1 o 2, queste devono essere parimenti sottoposte alla prova di collaudo.

    6 I campioni di fune per la prova di collaudo devono essere prelevati dalla pezzatura finita. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3. Se la fune viene fornita suddivisa in più spezzoni, i campioni devono essere prelevati tra questi spezzoni.

    7 Alle prove di collaudo va allegata una descrizione della fune secondo l’allegato 4.

    19 RS 946.512

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    Art. 17 Prove di collaudo da parte dell’organo di controllo delle funi

    1 L’organo di controllo delle funi esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN 12385-1 (all. 1 n. 4)21 allo scopo di determinare le seguenti grandezze:

    a.
    il diametro della fune, misurato in due diverse direzioni radiali, in due punti della fune distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2 %, al 10 % e al 50 % del carico minimo di rottura;
    b.
    la dimensione dell’anima, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2;
    c.
    l’allungamento in funzione della forza di trazione secondo l’allegato 8;
    d.
    il carico di rottura effettivo, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l’articolo 6 capoverso 4;
    e.
    la perdita di cordatura, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l’articolo 6 capoverso 4;
    f.
    il modulo di elasticità delle funi ancorate rigidamente agli estremi durante l’esercizio; il modulo di elasticità deve essere determinato, dopo 10 carichi preliminari fino a raggiungere il carico massimo d’esercizio, per un carico compreso tra il 50 e il 100 % del carico massimo.

    2 Nel caso di funi con anima metallica occorre effettuare una prova supplementare di trazione per determinare il carico di rottura effettivo dell’anima; quest’ultimo è sottratto dal carico di rottura effettivo della fune intera. Sono escluse le funi tendi­trici secondo l’articolo 5 capoverso 3.

    3 Per le funi portanti, traenti, portanti-traenti e di recupero occorre determinare, sulla base di un lotto di fili, le seguenti grandezze che vanno confrontate con i valori limite ammissibili secondo l’articolo 8:

    a.
    la resistenza a trazione mediante prova di trazione senza misura dell’allungamento, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5);
    b.
    il numero di flessioni mediante prova di flessione alternata, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5);
    c.
    il numero di torsioni mediante prova di torsione, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5);
    d.
    il diametro dei fili, secondo la norma SN EN 10264-2 (all. 1 n. 3);
    e.
    l’altezza del profilo dei fili, secondo la norma SN EN 10264-3 (all. 1 n. 3).

    4 Per i fili utilizzati nelle funi compattate la resistenza a trazione secondo il capo­verso 3 lettera a è riferita alle sezioni effettive dei fili stessi.

    5 Nel caso di fili di una fune cordata, per la prova di trazione il valore limite minimo è ridotto di 50 N/mm2 per ogni campione.

    6 Sull’anima delle funi va determinato il peso per unità di lunghezza, compreso il peso del lubrificante.

    7 La massa per unità di lunghezza della fune è determinata procedendo per sondaggio sulla fune finita.

    21 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 18 Prove di collaudo da parte del fabbricante della fune

    1 Il fabbricante della fune esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN 12385-1 (all. 1 n. 4)22 allo scopo di determinare le seguenti grandezze:

    a.
    il diametro della fune, misurato in due diverse direzioni radiali, in due punti della fune distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2 %, al 10 % e al 50 % del carico minimo di rottura;
    b.
    la dimensione dell’anima, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2;
    c.
    il carico di rottura effettivo.

    2 Per le funi destinate alla riparazione di funi difettose secondo l’articolo 16 capoverso 2 occorre determinare, sulla base di un lotto di fili, le seguenti grandezze che vanno confrontate con i valori limite ammissibili secondo l’articolo 8:

    a.
    la resistenza a trazione mediante prova di trazione, secondo la norma SN EN 10218-1 (all. 1 n. 5), tenuto conto dell’articolo 17 capoverso 4;
    b.
    il diametro dei fili, secondo la norma SN EN 10264-2 (all. 1 n. 3);
    c.
    l’altezza del profilo dei fili, secondo la norma SN EN 10264-3 (all. 1 n. 3).

    3 Nel caso di fili di una fune cordata, per la prova di trazione il valore limite minimo è ridotto di 50 N/mm2 per ogni campione.

    22 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 19 Certificato di collaudo

    1 L’organo di controllo delle funi deve documentare le prove effettuate con un certificato tipo 3.2 secondo la norma SN EN 10204 (all. 1 n. 5)23.

    2 Il fabbricante deve documentare le prove effettuate con un certificato tipo 3.1 secondo la norma SN EN 10204 (all. 1 n. 5).

    3 Il certificato va presentato:

    a.24
    all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
    b.
    al servizio tecnico di controllo CITS per gli altri impianti.

    23 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    Capitolo 3: Disposizioni comuni applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo diritto o dal diritto anteriore

    Sezione 1: Immagazzinamento, trasporto, messa in tensione e montaggio

    Art. 21 Principio

    I requisiti di immagazzinamento, trasporto, montaggio e messa in tensione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-5 (all. 1 n. 1)25, sempre che gli articoli 22–27 e il fabbricante non dispongano altrimenti.

    25 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 22 Messa in tensione e montaggio

    1 Come appoggi per la messa in tensione della fune sono impiegati rulli, scarpe o altri elementi il cui raggio deve:

    a.
    misurare almeno 20 volte il diametro della fune, per le funi spiroidali;
    b.
    misurare almeno 10 volte il diametro della fune, per le funi a trefoli.

    2 Se sono impiegati morsetti a piastra per il montaggio o per lavori di manutenzione, occorre assicurare il mantenimento della forza di trazione della fune. Vanno utiliz­zati morsetti a piastra che corrispondono al diametro della fune in questione. La fune non deve essere danneggiata né dalla pressione necessaria né dallo slittamento della fune nel morsetto. La pressione superficiale va limitata a:

    a.
    50 N/mm2 per le funi a trefoli;
    b.
    70 N/mm2 per le funi a trefoli compattate;
    c.
    100 N/mm2 per le funi spiroidali aperte;
    d.
    150 N/mm2 per le funi spiroidali chiuse (funi portanti).

    3 Per poter constatare uno slittamento della fune occorre apporre una marcatura a una distanza di circa 10 mm dal morsetto a piastra. Se è rilevato uno slittamento della fune, la parte interessata è marcata e fatta controllare da un professionista qualificato.

    4 Dopo il montaggio, si misura il passo di cordatura nella stazione a valle e in quella a monte e i valori sono registrati.

    Art. 2326 Teste fuse e teste autobloccanti

    Le teste fuse e le teste autobloccanti necessitano di:

    a.
    una dichiarazione di conformità e un certificato di conformità; oppure
    b.
    una dichiarazione equivalente, se il fabbricante è certificato da un servizio accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024:200327.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    27 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 2428 Responsabilità e assicurazione

    1 I fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti non possono limitare la loro responsabilità in modo sproporzionato.

    2 L’impresa di trasporto a fune concorda con il fabbricante di teste fuse e di teste autobloccanti la portata della responsabilità di quest’ultimo e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    Art. 25 Fabbricazione di attacchi d’estremità delle funi

    1 Per la fabbricazione di attacchi d’estremità vanno osservate le disposizioni del fabbricante. Queste devono essere conformi alla norma SN EN 12927-4 (all. 1 n. 1)29.

    2 Occorre garantire che la fune non ruoti negli attacchi d’estremità.

    29 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 26 Piombi

    1 Dopo il montaggio, le teste fuse e le teste autobloccanti sono sigillate con piombi o sono marcate.

    2 Il piombo o la marcatura devono permettere di identificare il montatore responsa­bile.

    Art. 27 Esame non distruttivo dei manicotti

    1 I manicotti impiegati per la realizzazione di attacchi d’estremità di funi traenti, funi portanti, funi di recupero o funi tenditrici sono sottoposti a un esame non distruttivo secondo le seguenti norme di cui all’allegato 1 numero 830:

    a.
    DIN EN ISO 9934-1:2001;
    b.
    DIN EN 10228-1:1999.

    2 I limiti di tolleranza sono determinati caso per caso.

    3 I manicotti di funi portanti, di recupero e tenditrici sono esaminati una sola volta.

    4 I manicotti di funi traenti sono esaminati periodicamente. La periodicità degli esami è stabilita in base a quella delle altre componenti di raccordo degli attacchi d’estremità. A tal fine vanno considerati i termini per la sostituzione degli attacchi d’estremità.

    30 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Sezione 2: Manutenzione

    Art. 28 Prescrizioni del fabbricante

    1 La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

    2 Le prescrizioni del fabbricante tengono conto in particolare delle norme determinanti riportate all’allegato 1 e delle disposizioni della presente ordinanza. Il fabbricante può:

    a.
    stabilire prescrizioni più severe di quelle previste dalle norme; oppure
    b.
    derogare alle prescrizioni delle norme presentando i relativi attestati.

    3 Il fabbricante definisce le prescrizioni per la manutenzione nelle istruzioni d’uso e di manutenzione.

    4 L’impresa di trasporto a fune stabilisce gli intervalli per le ispezioni e gli esami durante la fase d’esercizio e li adegua alle nuove conoscenze che risultano ad esempio dall’esperienza operativa o che l’organo di controllo delle funi ha acquisito.

    Art. 29 Principi di sicurezza e criteri di dismissione

    1 I principi di sicurezza e i criteri di dismissione secondo la norma SN EN 12927-6 (all. 1 n. 1)31 si applicano a tutte le funi. La riduzione di sezione ammissibile è ripor­tata all’allegato 5.

    2 Le funi il cui stato non può essere determinato con i metodi di esame disponibili, o non lo può essere in modo esauriente, devono essere tolte d’opera. Lo stesso vale per le funi il cui stato non permette più un’apertura della fune o dell’impalmatura.

    3 L’UFT può esigere la sostituzione di una fune sugli impianti a fune soggetti a concessione federale; il servizio tecnico di controllo CITS può esigerlo su tutti gli altri impianti.

    4 Dopo al massimo 12 anni le funi portanti devono essere fatte scorrere nella misura necessaria all’esame dei tratti fortemente sollecitati che non possono essere esami­nati in altro modo; in caso contrario, le funi devono essere tolte d’opera.

    5 Di regola, le funi devono essere fatte scorrere almeno della lunghezza corrispondente alla scarpa d’appoggio più lunga (tratto da esaminare più 1 m). A tal fine vale quanto segue:

    a.
    i tratti già fortemente sollecitati non devono trovarsi nuovamente sottoposti a sollecitazioni altrettanto elevate in fase di esercizio;
    b.
    prima dello scorrimento le funi portanti devono essere controllate con il metodo magneto-induttivo (MRT) nei tratti liberi lungo la linea e dopo lo scorrimento nei tratti in precedenza non esaminati;
    c.
    i tratti fatti scorrere devono essere sottoposti anche a esame visivo.

    6 Le funi portanti degli impianti bifune a movimento continuo devono essere fatte scorrere ogni sei anni della lunghezza della scarpa d’appoggio più lunga più 5 metri.

    7 Durante gli esami secondo i capoversi 4 e 6 occorre garantire che tutti i tratti delle funi portanti tra gli attacchi d’estremità siano controllati. Se necessario, occorre allestire un programma di esame d’intesa con l’organo di controllo delle funi.

    31 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 30 Superamento dei criteri di dismissione

    1 Se i valori di dismissione sono superati, una fune può restare in servizio solo se un professionista qualificato (art. 54 OIFT) stabilisce le necessarie misure e se queste sono attuate.

    2 Per determinare se i criteri di dismissione sono superati occorre considerare quanto segue:

    a.
    la riduzione della sezione portante secondo l’allegato 5 corrisponde alla somma delle sezioni dei fili rotti, corrosi, allentati, usati o altrimenti danneggiati riscontrati sulla lunghezza determinante della fune (lunghezza di riferimento);
    b.
    la riduzione di sezione è riferita alla sezione portante della fune nuova;
    c.
    i fili inseriti collegati alle due estremità possono essere considerati portanti solo se sono stati inseriti in funi completamente allentate;
    d.
    nella valutazione occorre tener conto dei valori che risultano dal dimensionamento dell’impianto, in particolare dei criteri di dismissione per gli impianti retti dal diritto anteriore secondo gli allegati 6 e 7.

    3 Se i fattori di sicurezza alla trazione sono inferiori ai valori limite minimi, i valori limite per la riduzione massima della sezione sono ridotti proporzionalmente al valore dello scostamento del fattore di sicurezza alla trazione.

    Art. 31 Analisi

    L’UFT o il servizio tecnico di controllo CITS possono esigere che le funi, i tratti di fune o gli attacchi d’estremità dismessi e sostituiti in seguito ai risultati di esami magneto-induttivi o di altre attività ispettive siano loro consegnati e siano conservati accuratamente dall’impresa di trasporto a fune fino al loro ritiro.

    Sezione 3: Ispezione da parte dell’impresa di trasporto a fune

    Art. 32 Disposizioni generali

    1 Lo stato esterno della fune e dei suoi elementi di fissazione è sottoposto periodicamente a un esame visivo su tutta la lunghezza della fune sotto la sorveglianza del capotecnico o del suo sostituto.

    2 Prima dell’ispezione le funi e i loro elementi di fissazione sono puliti in modo che l’esame visivo sia possibile senza ostacoli su tutta la loro superficie .

    3 I risultati dell’ispezione sono registrati. A tal fine vanno osservate le disposizioni dell’articolo 51.

    Art. 33 Frequenza delle ispezioni

    1 La frequenza delle ispezioni è disciplinata dall’articolo 28.

    2 Vale inoltre quanto segue:

    a.
    almeno una volta ogni tre mesi occorre sottoporre a esame visivo lo stato del tratto delle funi fino ad almeno 2 metri dagli attacchi d’estremità, dove non è possibile eseguire l’esame magneto-induttivo;
    b.
    almeno una volta all’anno occorre sottoporre a esame visivo lo stato dell’ammortizzatore di vibrazioni dei manicotti delle teste autobloccanti e delle teste fuse;
    c.
    per gli impianti con esercizio semestrale, le ispezioni devono essere eseguite per quanto possibile subito prima della ripresa dell’esercizio;
    d.
    almeno ogni tre anni occorre sottoporre a esame visivo lo stato delle teste autobloccanti e degli ancoraggi a tamburo delle funi traenti.
    Art. 34 Criteri di ispezione

    1 I criteri di ispezione sono disciplinati dall’articolo 28.

    2 Vale inoltre quanto segue:

    a.
    le rotture di fili devono essere localizzate determinando la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d’estremità o da un’impalmatura;
    b.
    la perdita di sezione determinata in base alle rotture di fili rilevate, riferita alla lunghezza di riferimento, va confrontata con i criteri di dismissione di cui all’allegato 5;
    c.
    i fili e i trefoli allentati vanno localizzati e considerati come rotti;
    d.
    il diametro della fune dev’essere misurato in almeno tre punti: alle due estremità della fune, oppure prima e dopo l’impalmatura, e al centro della fune. Le misurazioni devono essere effettuate in modo da poter paragonare i valori e la loro variazione. Tale condizione è ritenuta soddisfatta se le misurazioni sono effettuate sempre nello stesso punto;
    e.
    i punti di contatto visibilmente rovinati che presentano segni di corrosione per attrito tra i trefoli devono essere riparati tempestivamente. La media del diametro misurato tra due coppie di trefoli deve corrispondere ad almeno il 90 % del diametro nominale della fune. Il diametro più piccolo misurato su una coppia di trefoli deve corrispondere ad almeno l’85 % del diametro nominale. Se i valori misurati sono inferiori al valore limite, l’impalmatura dev’essere riparata quanto prima.

    3 Il passo di cordatura dev’essere misurato e confrontato con i dati forniti dal fabbricante della fune. Di regola vanno effettuate tre misurazioni: alle due estremità della fune, oppure prima e dopo l’impalmatura, e al centro della fune. Se tra i valori si riscontra una divergenza superiore al 10 % occorre consultare un professionista qualificato.

    4 Durante l’esame annuale gli attacchi d’estremità delle funi devono essere sottoposti a esame visivo per verificare la presenza di fili rotti e di corrosione. A tal fine:

    a.
    vanno rimossi i manicotti di protezione delle teste fuse e delle teste autobloccanti;
    b.
    sull’ancoraggio a tamburo delle funi traenti e portanti non dev’essere smontata la fissazione della fune;
    c.
    le funi tenditrici ancorate mediante verricello vanno srotolate per una lunghezza di almeno 5 m.

    5 Durante l’esame triennale si devono aprire le teste autobloccanti delle funi traenti e svolgere i tamburi di ancoraggio per controllare se ci sono fili rotti o segni di corrosione, poi procedere alla ripiombatura.

    6 I tratti di fune che non possono essere ispezionati, in particolare nella zona della sella o del tamburo di ancoraggio, devono essere sottoposti a esame visivo dopo lo spostamento della fune.

    Sezione 4: Manutenzione delle funi

    Art. 35

    1 I requisiti di pulizia e lubrificazione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-7 (all. 1 n. 1)32.

    2 I solventi e i detergenti possono essere utilizzati unicamente per la pulizia locale. Non devono influire negativamente sulla fune, in particolare sui fili, sull’anima e sul lubrificante.

    3 Le funi devono essere pulite prima di essere lubrificate.

    4 I rilubrificanti devono essere compatibili con il tipo di lubrificante già presente sulla fune e rispettare le disposizioni del costruttore e della norma SN EN 12385-8 (all. 1 n. 4).

    32 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Sezione 5: Esami da parte di un organo di controllo delle funi

    Art. 36 Disposizioni generali

    1 Gli esami non distruttivi delle funi possono essere effettuati solo da un organo di controllo delle funi accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 199633 sull’accre­di­tamento e sulla designazione.34

    1bis L’impresa di trasporto a fune concorda con l’organo di controllo delle funi la portata della responsabilità di quest’ultimo e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.35

    2 Per ottenere il riconoscimento, l’organo di controllo delle funi deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente. La somma assicurata deve essere commisurata al rischio.

    3 L’assicuratore è tenuto per contratto a notificare all’UFT la sospensione o la cessazione dell’assicurazione di responsabilità civile conclusa dall’organo di controllo delle funi. Il contratto di assicurazione deve inoltre stabilire che la sospensione o la cessazione diventano effettive al più presto 14 giorni dopo la ricezione di tale noti­fica da parte dell’UFT.

    4 I requisiti applicabili all’esame, gli intervalli di tempo e i criteri di controllo delle funi da parte di un organo di controllo delle funi sono disciplinati dalle norme SN EN 12927‑7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)36. Vanno inoltre rispettate le prescrizioni del fabbricante secondo l’articolo 28.

    5 L’impresa di trasporto a fune provvede affinché per l’esame le funi siano pulite in modo da permettere un esame corretto. D’intesa con l’organo di controllo delle funi l’impianto dev’essere preparato in modo che la sicurezza sul lavoro sia garantita.

    6 Ai fini dell’esame devono essere messe a disposizione dell’organo di controllo delle funi tutte le informazioni rilevanti, in particolare la documentazione secondo l’articolo 49.

    33 RS 946.512

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    35 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    36 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 37 Svolgimento

    1 Lo stato delle funi dev’essere esaminato da un organo di controllo delle funi negli intervalli di tempo previsti.

    2 L’impresa di trasporto a fune impartisce l’incarico di esaminare la fune.

    3 L’organo di controllo delle funi stabilisce la procedura adeguata per l’esame.

    4 Dopo l’esame, l’organo di controllo delle funi redige un certificato di prova nel quale raccomanda i provvedimenti da adottare. Stabilisce il termine per l’esame successivo da parte di un organo di controllo delle funi, nel rispetto dei limiti di deterioramento consentiti.

    5 L’impresa di trasporto a fune conferma per scritto di aver eseguito le misure raccomandate:

    a
    all’organo di controllo delle funi che ha eseguito l’esame e all’UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
    b.
    all’organo di controllo delle funi che ha eseguito l’esame e al servizio tecnico di controllo CITS, per gli altri impianti a fune.

    6 L’organo di controllo delle funi sorveglia il rispetto dei termini raccomandati per l’esecuzione delle misure. Segnala tempestivamente la scadenza dei termini e il raggiungimento del limite di deterioramento consentito:

    a.
    all’impresa di trasporto a fune e all’UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
    b.
    all’impresa di trasporto a fune e al servizio tecnico di controllo CITS, per gli altri impianti a fune.
    Art. 38 Intervalli tra gli esami

    1 Gli intervalli tra gli esami non distruttivi delle funi sono disciplinati dall’arti­colo 28.

    2 Vale inoltre quanto segue:

    a.
    gli intervalli tra gli esami sono stabiliti considerando le proprietà specifiche dell’impianto;
    b.
    alle funi usate si applicano i requisiti definiti dalla norma SN EN 12927-7 numero 8 (all. 1 n. 1)37;
    c.
    se le condizioni di misurazione sono difficili, l’organo di controllo delle funi deve presentare all’impresa di trasporto a fune un programma specifico che definisce il tipo, l’ampiezza e gli intervalli degli esami.

    37 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 39 Metodi di esame

    1 Lo stato delle funi deve essere esaminato con un metodo appropriato per accertare un’eventuale riduzione della sezione in seguito a rottura di fili, corrosione e usura.

    2 Gli esami visivi delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 13018 (all. 1 n. 8)38.

    3 All’esame magneto-induttivo delle funi (MRT) e all’esame mediante raggi (RT) si applicano i requisiti definiti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1).

    4 Se con l’apparecchio di controllo sono riscontrate tipologie di danni sconosciute o dubbie, accumulo di fili rotti o di corrosione oppure danni da fulmine, nella valutazione dell’entità dei danni occorre integrare i risultati di un esame visivo.

    5 Al fine di emettere un giudizio complementare sui tratti critici delle funi, l’organo di controllo delle funi può ricorrere ad altri metodi di prova, ad esempio un controllo ai raggi gamma.

    38 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 40 Criteri di esame

    1 I criteri di esame sono retti dalla norma SN EN 12927-7 (all. 1 n. 1)39.

    2 Lo stato delle funi deve essere esaminato per accertare un’eventuale riduzione della sezione in seguito a rottura di fili, corrosione e usura. Vale inoltre quanto segue:

    a.
    i tratti caratterizzati da un accumulo di fili rotti e di corrosione devono essere localizzati, marcati in modo permanente e sottoposti a esame visivo, eliminando se necessario la tensione e aprendo la fune; occorre stabilire la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d’estremità o da un’impalmatura;
    b.
    nei punti che presentano danni occorre rilevare il numero dei fili rotti, danneggiati o allentati rispetto alla lunghezza determinante della fune e la riduzione della sezione portante della fune.

    3 Il diametro della fune e il passo di cordatura devono essere rilevati in più punti conformemente ai seguenti principi:

    a.
    occorre misurare il passo di cordatura e confrontarlo con i dati del fabbri­cante riportati nel certificato di collaudo o nella dichiarazione di conformità e con i dati delle precedenti misurazioni. A tal fine vale quanto segue:
    1.
    di regola vanno effettuate tre misurazioni: alle estremità della fune, oppure prima e dopo l’impalmatura, e al centro della fune, indicando la posizione del punto di misura,
    2.
    la precisione di misura dev’essere pari almeno a +/–2 mm;
    b.
    qualora vi fossero divergenze rispetto ai dati del certificato di collaudo pari al 10 % per le funi traenti e al 5 % per le funi portanti-traenti, occorre chiarirne le cause e le conseguenze. A tal fine occorre anche considerare le variazioni tra i diversi esami;
    c.
    il diametro della fune deve essere misurato in più punti e paragonato con il diametro di contatto. Se il diametro della fune è uguale o inferiore al diametro di contatto, si deve appurare se vi è un danneggiamento della fune.

    4 Occorre controllare le impalmature per accertare eventuali danni di contrazione o modifiche strutturali della fune. La riduzione massima è espressa in percentuale del diametro nominale. Nel rapporto d’esame vanno indicati le dimensioni dei punti di incrocio e di contatto, il diametro della fune tra questi punti e la geometria dell’impalmatura; i dati vanno confrontati con i valori di dismissione di cui all’alle­gato 5.

    5 Dopo lo spostamento, i tratti delle funi portanti sottoposti fino a quel momento a forte sollecitazione devono essere sottoposti a esame visivo mediante prove a campione.

    39 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 42 Rapporto d’esame

    1 L’organo di controllo delle funi stende un rapporto che contiene i risultati degli esami, indicando se necessario le incertezze di interpretazione. Formula raccomandazioni sulla base dei risultati.

    2 L’organo di controllo delle funi invia il rapporto d’esame all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS.

    3 I requisiti relativi al rapporto d’esame sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)41.

    4 L’UFT può emanare, per quanto possibile d’intesa con gli organi di controllo delle funi, una direttiva che stabilisce ulteriori requisiti per i rapporti d’esame.

    41 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consul­tate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 43 Attuazione delle raccomandazioni

    1 Se non concorda con le raccomandazioni dell’organo di controllo delle funi, l’impresa di trasporto a fune informa:

    a.
    l’UFT e l’organo di controllo delle funi, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
    b.
    il servizio tecnico di controllo CITS e l’organo di controllo delle funi, per gli altri impianti.

    2 Se concorda con le raccomandazioni, l’impresa di trasporto a fune le attua entro i termini prescritti.

    Sezione 5a:42 Requisiti relativi agli organi di controllo delle funi

    42 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    Art. 43a Requisiti relativi al personale di controllo

    1 I requisiti relativi al personale di controllo sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)43.

    2 Gli addetti al controllo devono possedere sufficiente facoltà visiva secondo la norma EN 473 numero 6.4 (all. 1 n.. 8).

    43 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 43b Requisiti relativi ai responsabili del controllo

    1 Oltre a possedere le competenze di livello 1 e 2 richieste dalla norma SN EN 12927-844, i responsabili del controllo impiegati da un organismo di controllo delle funi devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a.
    aver dimostrato competenza nell’esecuzione di esami non distruttivi delle funi;
    b.
    essere responsabili dell’intero processo di controllo e della qualificazione professionale del personale di controllo;
    c.
    essere in grado di elaborare e validare procedure di controllo;
    d.
    essere in grado di analizzare e interpretare norme, specifiche, metodi operativi e procedure;
    e.
    possedere le conoscenze necessarie per progettare ulteriori esami non distruttivi;
    f.
    possedere le competenze specialistiche necessarie per istruire addetti al controllo delle funi di livello 1 e 2 e sorvegliarne il lavoro; e
    g.
    essere in grado di assistere nel lavoro quotidiano il personale di controllo di qualsiasi livello.

    2 I responsabili del controllo devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale a indirizzo tecnico (ingegneria) e aver eseguito durante la loro attività professionale almeno 100 controlli delle funi in qualità di addetti al controllo di livello 2. Inoltre, devono dimostrare di aver eseguito almeno dieci controlli delle funi durante l’anno precedente.

    44 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 43c Requisiti relativi agli apparecchi di controllo

    L’unità di magnetizzazione degli apparecchi di controllo deve soddisfare i requisiti prescritti nell’allegato B della norma prEN 12927:201645.

    45 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Sezione 6: Riparazione

    Art. 44 Riparazione di funi

    1 Le tratte di fune impalmate devono essere cordate come le funi nuove (art. 10).

    2 La fune per la riparazione può contenere un’anima di acciaio.

    3 Quando effettua lavori di riparazione, il professionista qualificato valuta lo stato esterno della fune e se possibile anche quello interno. Raccomanda le misure da adottare ulteriormente. Stabilisce in particolare i requisiti per la sorveglianza.

    Art. 45 Riparazione e sostituzione di impalmature

    1 I requisiti per la riparazione e la sostituzione delle impalmature sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-3 (all. 1 n. 1)46.

    2 Nella fune a semianello sono ammesse al massimo due impalmature, nella fune ad anello ne sono ammesse al massimo cinque.

    3 Le impalmature delle funi traenti devono essere eseguite in modo che la lunghezza dei trefoli inseriti corrisponda a circa 100 volte il diametro della fune.

    46 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Art. 46 Sostituzione di fili e di trefoli

    Nello stesso tratto di fune possono essere sostituiti, in non più di due trefoli, al massimo un terzo dei fili esterni per ogni trefolo, ma non più di quattro fili tondi. La distanza dei giunti dei fili deve corrispondere almeno al quadruplo del passo di cordatura dei trefoli.

    Art. 4747 Documentazione delle riparazioni

    1 Chi effettua riparazioni di funi o giunzioni deve documentare i lavori effettuati e redigere un rapporto. Vanno osservate le seguenti norme48:

    a.
    SN EN 12927-3 numero 8 (all. 1 n. 1);
    b.
    SN EN 12927-4 numero 6.4 (all. 1 n. 1).

    2 Deve inoltre:

    a.
    se fabbrica teste fuse e teste autobloccanti:
    1.
    produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certificato di conformità, oppure
    2.
    produrre una dichiarazione equivalente del fabbricante, che deve disporre di una certificazione secondo l’articolo 24;
    b.
    per le impalmature:
    1.
    produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certificato di conformità,
    2.
    produrre una dichiarazione equivalente di un impalmatore certificato, oppure
    3.
    produrre una dichiarazione equivalente di un impalmatore riconosciuto a livello cantonale;
    c.
    per tutti gli altri lavori di riparazione:
    1.
    produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certifi­cato di conformità, oppure
    2.
    produrre una dichiarazione equivalente di un fabbricante certificato.

    3 Le dichiarazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b numeri 2 e 3 devono contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

    a.
    nominativo, ditta e indirizzo completo della persona che ha eseguito il lavoro;
    b.
    descrizione del componente (marca, tipo ecc.);
    c.
    attestato di certificazione o di riconoscimento cantonale;
    d.
    data e firma.

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    48 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Capitolo 4: Segnalazioni e registrazioni

    Art. 48 Segnalazioni

    1 Gli eventi particolari sono segnalati all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. Si tratta in particolare di:

    a.
    irregolarità durante il montaggio delle funi;
    b.
    irregolarità constatate durante un’operazione di impalmatura o durante la fabbricazione di attacchi d’estremità;
    c.
    risultati anomali dell’ispezione; vanno indicate esattamente l’entità dei danni e la posizione dei punti danneggiati;
    d.
    constatazioni che fanno ritenere necessario un esame tecnico immediato;
    e.
    irregolarità in relazione a lavori effettuati sulle funi o sugli attacchi d’estre­mità.

    2 L’esecuzione delle raccomandazioni è segnalata all’organo di controllo delle funi secondo l’articolo 37 capoverso 5.

    3 La sostituzione di funi è segnalata all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. La segnalazione è corredata dei documenti necessari.

    Art. 49 Documentazione

    1 Le persone che partecipano alla fabbricazione, all’immagazzinamento, al trasporto e al montaggio delle funi devono fornire all’impresa di trasporto a fune tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza. L’impresa di trasporto a fune è tenuta a conservare le informazioni.

    2 Per ogni fune portante, traente, portante-traente, di recupero e tenditrice l’impresa di trasporto a fune deve conservare una documentazione secondo l’articolo 50 OIFT. La documentazione integrale, raccolta in ordine cronologico, deve essere disponibile in ogni momento.

    3 La documentazione di cui al capoverso 2 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

    a.
    i dati tecnici della fune (segnatamente le indicazioni del fabbricante);
    b.
    le informazioni:
    1.
    di cui al capoverso 1, concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante la fabbricazione, l’immagazzinamento, il trasporto, la messa in tensione e il montaggio,
    2.
    concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante l’esercizio, i controlli delle funi e la manutenzione, incluse le ispezioni;
    c.
    i lavori effettuati sulle funi e sulle giunzioni delle funi;
    d.
    le dichiarazioni e gli attestati in relazione alla sostituzione di funi;
    e.
    le dichiarazioni e gli attestati secondo l’articolo 47 capoversi 2–4 in rela­zione alla riparazione e al montaggio di funi e di attacchi d’estremità;
    f.
    le segnalazioni secondo l’articolo 48.
    Art. 50 Dati e registrazioni degli esami delle funi

    1 L’organo di controllo delle funi è tenuto a conservare tutte le registrazioni per almeno la durata di utilizzazione della fune controllata.

    2 L’organo di controllo delle funi concede all’UFT e al servizio tecnico di controllo CITS, nell’ambito della loro funzione di vigilanza, l’accesso a tutti i dati e a tutte le registrazioni relativi agli esami delle funi.

    3 L’UFT può emanare, per quanto possibile d’intesa con gli organi di controllo delle funi, una direttiva sui requisiti applicabili ai supporti di memorizzazione e definire regole per lo scambio di dati grezzi.

    4 Tra gli organi di controllo delle funi è garantito lo scambio di dati grezzi analogici e digitali. La comparabilità dei dati dev’essere assicurata. I formati digitali devono essere validati dal servizio di accreditamento e comunicati.

    Art. 5149 Fatti relativi alla sicurezza

    1 Gli organi di controllo delle funi notificano all’UFT o al servizio tecnico di controllo CITS i fatti rilevanti relativi alla sicurezza.

    2 L’UFT, il servizio tecnico di controllo CITS, il servizio di accreditamento, gli organi di controllo delle funi, i fabbricanti di funi e le imprese di trasporto a fune si comunicano reciprocamente i fatti relativi alla sicurezza e verificano l’eventuale necessità di adottare misure.

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 26 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5847).

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 53 Disposizioni transitorie

    1 I piani di manutenzione per le funi di impianti retti dal diritto anteriore secondo il capitolo 3 devono essere adeguati alle disposizioni della presente ordinanza entro il 31 dicembre 2011.

    2 I fabbricanti di teste fuse o di teste autobloccanti che operavano già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono considerati riconosciuti per tre anni a partire dall’entrata in vigore della stessa; è fatto salvo l’articolo 24 capo­verso 3.

    Allegato 1

    Regole tecniche riconosciute

    1 Le regole tecniche riconosciute applicabili alle funi di impianti a fune sono precisate in particolare nelle norme52 riportate qui di seguito.

    2 Per le norme summenzionate valgono le definizioni riportate nell’allegato 2:

    1.
    Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune e sciovie progettati per il trasporto di persone:
    SN EN 12927-3:2004; Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli
    SN EN 12927-4:2004; Attacchi di estremità
    SN EN 12927-5:2004; Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione
    SN EN 12927-6: 2004; Criteri di dismissione
    SN EN 12927-7: 2004; Controllo, riparazione e manutenzione
    SN EN 12927-8: 2004; Controllo magneto-induttivo delle funi
    2.
    Altri requisiti per gli attacchi di estremità e le giunzioni delle funi:
    SN EN 13411-1:2009; Estremità per funi di acciaio – Sicurezza, Parte 1: Radance per brache a fune di acciaio
    SN EN 13411-2:2009; Estremità per funi di acciaio – Sicurezza, Parte 2: Impalmatura delle asole per brache a fune
    SN EN 13411-5:2009; Estremità per funi di acciaio – Sicurezza, Parte 5: Morsetti per funi
    SN EN 13411-6:2009; Estremità per funi di acciaio – Sicurezza, Parte 6: Capicorda asimmetrici a cuneo
    RR-S-550D US-Federal Specification for Sockets; 7 febbraio 1980. Amendment 1; 20 febbraio 1986 (questa norma è applicabile solo ai manicotti di tipo A e B)
    DIN 83 313 Seilhülsen; ottobre 1963
    3.
    Requisiti per i fili di acciaio:
    SN EN 10264-2:2002; Filo di acciaio non legato trafilato a freddo per funi per applicazioni generali
    SN EN 10264-3:2003; Fili tondi e sagomati di acciaio non legato per applicazioni speciali
    4.
    Requisiti per le funi:
    SN EN 12385-1:2008; Funi di acciaio – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali
    SN EN 12385-4:2008; Funi di acciaio – Sicurezza – Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento
    SN EN 12385-8:2003; Funi di acciaio – Sicurezza – Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone
    SN EN 12385-9:2003; Funi di acciaio – Sicurezza – Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone
    5.
    Requisiti per i certificati e i controlli dei materiali:
    SN EN 10204:2004; Tipi di documenti di controllo
    SN EN 10218-1: Fili di acciaio e relativi prodotti, Generalità, Parte 1: Metodi di prova (prova di trazione)
    SN EN 10218-1:1995; Fili di acciaio e relativi prodotti, Generalità, Parte 1: Metodi di prova (prova di fatica a flessione e assiale)
    SN EN 10218-1:1995; Fili di acciaio e relativi prodotti, Generalità, Parte 1: Metodi di prova (prova di torsione)
    6.
    Requisiti complementari per le funivie bifune va e vieni senza freno del carrello:
    SN EN 12929-2:2005; Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello
    7.
    Requisiti per la manutenzione:
    SN EN 1709:2004; Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Prove, manutenzione, controlli di esercizio
    8.
    Requisiti per i controlli non distruttivi – controlli visivi:
    SN EN 13018: 2001; Prove non distruttive – Esame visivo – Principi generali
    EN 473:2008; Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive – Principi generali
    DIN EN ISO 9934-1:2001; Prove non distruttive – Magnetoscopia – Parte 1: Principi generali (edizione 2002-03)
    DIN EN 10228-1:1999; Prove non distruttive dei fucinati di acciaio – Parte 1: Controllo magnetoscopico
    9.
    Requisiti per la formazione sulla fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti:
    ISO/IEC 17024:2003; Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone

    52 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Allegato 2

    Definizioni

    1. I termini generali utilizzati nei requisiti applicabili alle funi degli impianti a fune sono definiti nella norma EN 190753.

    2. I termini generali utilizzati nei requisiti applicabili alle funi d’acciaio sono definiti nella norma EN 12385-2.

    3. Oltre ai termini utilizzati nelle suddette norme, per la presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

    3.1 Diametro di contatto

    Diametro calcolato per la fune nuova quando i trefoli vengono in contatto tra loro.

    3.2 Tratti fortemente sollecitati delle funi portanti

    Tratti di fune nelle zone di rinvio e di appoggio (ad es. scarpe della fune portante, rulliere) sottoposte in esercizio ad un alto numero di sollecitazioni alternate (ad es. flessione e pressione).

    3.3 Inserimento di indicatori

    Mezzo ausiliario per contrassegnare un punto della fune in modo da poterlo identificare con sistemi appropriati (ad es. ottici, elettrici, isotopi) senza contatto diretto con la fune stessa.

    3.4 Lotto di fili

    1/6 del numero complessivo di fili, ma non meno di 3 fili della stessa sezione nominale.

    53 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Allegato 3

    Requisiti che devono soddisfare i campioni di fune per le prove effettuate dall’organo di controllo delle funi

    1. All’organo di controllo delle funi devono essere consegnati i seguenti spezzoni di fune prelevati dalla fune finita:

    1.1 uno spezzone lungo 1 m per le prove sui fili;

    1.2 spezzoni di fune per la prova di trazione, la cui lunghezza dev’essere concordata con l’organo di controllo delle funi incaricato.

    2. Gli spezzoni di fune non devono presentare fili o trefoli allentati né altri danni evidenti.

    3. Prima della separazione, le estremità libere e ambedue le sezioni di taglio devono essere provviste di robuste legature di filo su una lunghezza pari ad almeno 3 d, affinché la fune rimanga inalterata nella sua costituzione (d = diametro della fune).

    4 Per la spedizione, gli spezzoni di fune devono essere distesi e fissati su una tavola lunga almeno quanto gli spezzoni stessi.

    5 Gli spezzoni devono essere protetti contro l’umidità.

    6 Gli spezzoni devono essere contrassegnati in modo da poter identificare chiaramente l’impianto dal quale provengono.

    Allegato 4

    Descrizione della fune

    In generale

    Fabbricante:

    Committente:

    Impresa di trasporto a fune:

    Nome dell’impianto a fune (secondo la concessione):

    N. UFT o n. CITS dell’impianto a fune:

    Utilizzo della fune (portante, traente, portante-traente, tenditrice o di recupero):

    Sistema di tensione (contrappeso, idraulica o ancoraggio fisso):

    Dati sulla fabbricazione

    N. di ordine del committente:

    N. bollettino di consegna del fabbricante:

    Lunghezza della fune fabbricata in un unico pezzo:

    Lunghezza della fune fornita:

    Tipo di avvolgimento, senso di avvolgimento:

    Costruzione della fune:

    Particolarità costruttive della fune:

    Diametro nominale:

    Diametro di contatto:

    Passo di cordatura:

    Diametro dei trefoli:

    Passo di cordatura dei trefoli:

    Superficie dei fili:

    Fili della fune

    Numero di fili

    Diametro del filo N. profilo

    Sezione [mm2]

    Resistenza nominale [N/mm2]

    Carico di rottura calcolato [N]

    Norma, superficie

    Totale:

    Totale:

    Totale:

    Carico di rottura minimo:

    Lubrificante

    Designazione:

    Anima in materiale sintetico

    Materiale:

    Tipo di anima:

    Prodotto di impregnazione:

    Anima di metallo

    Formula di cordatura:

    Diametro nominale dei fili:

    Resistenza nominale dei fili:

    Carico di rottura calcolato:

    Massa per metro lineare:

    Dati tecnici per il calcolo della fune

    Forza di trazione massima:

    Massa al metro lineare (calcolata):

    Allegato 5

    Riduzioni ammissibili della sezione della fune

    1. Vanno rispettati in particolare i seguenti criteri stabiliti dalla norma SN EN 12927-654 (all. 1 n. 1).

    Costruzione della fune (classe della fune)

    Riduzione di sezione ammissibile

    Lunghezza determinante in mm (lunghezza di riferimento)

    Funi spiroidali chiuse

    10 %

    200 × d

      8 %

      30 × d

      5 %

        6 × d

    Funi a trefoli

    25 %

    500 × d

    10 %

      30 × d

      6 %

        6 × d

    Nota: il valore di perdita massimo ammissibile della sezione metallica delle funi di recupero e di soccorso è ottenuto dividendo per due i valori riportati nella tabella.

    d = diametro della fune

    2. La riduzione di sezione dovuta a fili rotti, usura o corrosione non deve superare, sulla lunghezza di riferimento, i valori riportati nella tabella di cui sopra.

    3. Per le funi tenditrici sottoposte unicamente a esame visivo la perdita massima di sezione metallica dovuta a rotture visibili dei fili esterni può essere pari al 50 % dei valori riportati nella tabella.

    54 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

    Allegato 6

    Riduzioni di sezione per funi utilizzate su impianti a fune soggetti a concessione federale secondo l’ordinanza del 13 dicembre 199355 sulle funi

    Tipo di fune

    Tipo di utilizzo

    Sicurezza a trazione minima

    Lunghezza determinante della fune (numero di diametri)

    Riduzione della sezione ammessa (in %)

    Fune portante

    Funivie bifune

    3.25

    180

    10

    Fune portante

    Effetto del freno del carrello con il maggiore coefficiente d’attrito

    2.75

    180

    10

    Avvol­gimento parallelo

    Avvol­gimento incrociato

    Fune traente

    Funicolari

    6.0

    40    /

    30

    20

    Funicolari

    8.0

    40    /

    30

    25

    Funivie a va e vieni

    4.5

    40    /

    30

    20

    Funivie a movimento continuo

    4.5

    40    /

    30

    15

    Fune portante-traente

    Tutti i tipi di impianti di trasporto a fune

    4.5

    40    /

    30

    15

    Fune di recupero

    Ad anello, in servizio

    3.25

    40    /

    30

    10

    Ad anello, fuori servizio

    3.0

    40    /

    30

    10

    A semianello

    5.0

    40    /

    30

    10

    Fune tenditrice

    Con manicotti

    5.5

    40    /

    30

    10

    Con asole o manicotti pressati

    6.5

    40    /

    30

    10

    Allegato 7

    Riduzioni di sezione per funi utilizzate su impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale secondo il Règlement56 du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007)

    56 Il R, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen.

    Costruzione della fune

    Tipo di fune

    Tipo di impianto

    Lunghezza di riferimento

    Riduzione della sezione ammessa (in %)

    Fune chiusa

    Fune portante

    Funivia Ascensore inclinato

    200 d

      30 d

    10

      5

    Fune semichiusa

    Fune portante

    Ascensore inclinato

    200 d

      30 d

    10

      5

    Funi a trefoli

    Fune traente

    Fune per verricello

    Fune portante-traente

    Fune tenditrice

    Funivia

    Sciovia

    Ascensore inclinato

      40 d

        6 d

    15

      8

    Allegato 8

    Misurazione dell’allungamento mediante prova di trazione

    1. L’allungamento è misurato mediante estensimetro fissato alla fune all’appli­cazione del primo e del decimo carico.

    2. Si applicano i seguenti livelli di carico in % del carico di rottura minimo (azzeramento con carico di base 2 % del carico di rottura minimo): 2 % / 10 % / 20 % / 30 % / 40 % / 50 %.

    3. Qualora si debba determinare il modulo di elasticità, questo va determinato tra il 50 % e il 100 % del carico d’esercizio all’applicazione del primo e del decimo carico.

    4. I dati misurati sono rappresentati in un diagramma.

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