Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza fissa gli standard di qualità per i cicli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie.
811.112.03
del 20 agosto 2007 (Stato 1° luglio 2011)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 11 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 giugno 2007 1 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,
ordina:
La presente ordinanza fissa gli standard di qualità per i cicli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie.
Sono accreditati i cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento in:
2 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 1° giu. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2915).
1 Gli standard di qualità concretizzano il criterio di accreditamento di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed) per i cicli di perfezionamento di cui all’articolo 2.
2 Al fine di verificare se adempiono il criterio legale di accreditamento di cui al capoverso 1, i cicli di perfezionamento da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.
3 Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
4 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 1° giu. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2915).
(art. 3 cpv. 3)
5 Gli standard di qualità non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Essi possono essere consultati presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione politica della sanità, 3003 Berna, o all’indirizzo Internet: www.bag.admin.ch.
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