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817.021.23 OAOVA
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    817.021.23

    Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale

    (OAOVA)

    del 16 dicembre 2016 (Stato 1° agosto 2021)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

    2 Essa si applica ai prodotti di cui all’allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta.

    3 Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati:

    a.
    alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
    b.
    alla semina o alla piantagione; oppure
    c.
    ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate.
    Art. 2 Definizioni

    1 Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.
    antiparassitari:
    1.
    le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure
    2.
    le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi;
    b.
    livello massimo per i residui (LMR): la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti;
    c.
    CXL: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);
    d.
    tolleranza all’importazione: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui:
    1.
    per un prodotto l’utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure
    2.
    per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;
    e.
    limite di determinazione: la concentrazione di residui minima che, nell’ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio.

    2 Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici, dell’OBioc e dell’ordi­nanza del 12 maggio 20105 sui prodotti fitosanitari (OPF).

    Sezione 2: Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui

    Art. 3 Criteri e basi per la determinazione dei livelli massimi per i residui

    1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.

    2 Prende in considerazione in tale contesto:

    a.
    il potenziale di pericolo dei residui di antiparassitari per l’essere umano;
    b.
    l’usuale documentazione scientifica;
    c.
    per i prodotti fitosanitari, i principi uniformi per la valutazione e l’omologa­zione di prodotti fitosanitari secondo l’allegato 9 OPF6;
    d.
    per i biocidi, l’articolo 17 OBioc7;
    e.
    lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell’esposizione ai residui;
    f.
    la concentrazione tecnicamente inevitabile di un antiparassitario nella derrata alimentare in base alla buona pratica agricola o alla buona prassi di fabbricazione;
    g.
    l’assimilazione dell’antiparassitario sulla base delle quantità ingerite delle derrate alimentari interessate;
    h.
    la possibile presenza di residui di antiparassitari di origine diversa dall’impiego come prodotto fitosanitario o biocida;
    i.
    le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici del corpo umano;
    j.
    se è stato fissato un CXL;
    k.
    se secondo il regolamento (CE) n. 396/20058 è già stato fissato un livello massimo per i residui;
    l.9
    se, nel caso di una richiesta di tolleranze allimportazione secondo lartico­- lo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata allutilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;
    m.
    i dati della sorveglianza;
    n.
    altri fattori rilevanti per la fattispecie in esame.

    3 I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono fissati nell’allegato 2.

    6 RS 916.161

    7 RS 813.12

    8 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, nella versione vincolante per l’UE.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

    Art. 7 Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera

    1 Su richiesta, lUSAV può fissare tolleranze allimportazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.12

    2 La richiesta deve contenere:

    a.
    una panoramica sulla richiesta presentata comprendente:
    1.
    un riassunto,
    2.
    una motivazione,
    3.
    un indice della documentazione allegata e
    4.
    una copia delle condizioni di applicazione rilevanti per la fissazione dei livelli massimi per i residui nell’ambito della buona pratica fitosanitaria sugli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure una copia delle condizioni di applicazione come biocida;
    b.
    un indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e
    c.
    i dati secondo gli allegati 5 e 6 OPF13, nell’ambito dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure secondo l’articolo 14 OBioc14, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi analitici di routine da applicare nei laboratori di controllo e i dati relativi al metabolismo vegetale e animale.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

    13 RS 916.161

    14 RS 813.12

    Sezione 3: Superamento di livelli massimi per i residui

    Art. 8 Divieto dell’immissione sul mercato e ammissione in caso di superamento

    1 I prodotti che rientrano nell’allegato 1 non possono essere immessi sul mercato se contengono residui di antiparassitari superiori ai seguenti valori:

    a.
    i livelli massimi per i residui fissati nell’allegato 2, inclusi i livelli massimi di residui per i prodotti trasformati o mescolati di cui all’articolo 5;
    b.
    0,01 mg/kg nel caso di prodotti che nell’allegato 1 hanno un codice UE e non corrispondono alla lettera a, se le sostanze attive interessate non sono elencate nell’allegato 3.

    2 ...15

    3 In caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, in deroga al capoverso 1 è ammesso il superamento dei livelli massimi per i residui se:

    a.
    la combinazione di sostanza attiva e prodotto interessata è elencata nell’allegato 4;
    b.
    i prodotti interessati non sono destinati al consumo immediato; e
    c.
    è garantito che alla consegna al consumatore tali prodotti non superano più i livelli massimi per i residui fissati nell’allegato 2.

    15 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

    Art. 9 Divieto di trasformazione e di mescolanza

    I prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari secondo l’articolo 8 capoverso 1 non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.

    Sezione 4: Adeguamento degli allegati e istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

    Art. 10 Adeguamento degli allegati

    1 L’USAV adegua gli allegati 1–4 allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

    2 Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.

    Art. 11 Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

    1 Se gli allegati 1–4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.

    2 Le direttive sono pubblicate in Internet.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 13 Disposizioni transitorie

    Le sostanze attive autorizzate dall’Ufficio federale dell’agricoltura ai sensi dell’OPF17 e per le quali sono stati stabiliti livelli massimi di residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto anteriore.

    Art. 13a18 Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018

    Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    18 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1281).

    Art. 13b19 Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

    1 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massimi per i residui secondo il diritto anteriore.

    19 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

    Allegato 120

    20 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

    1 Nota esplicativa

    Si applica la lista dei prodotti di origine vegetale e animale di cui allallegato I, parte A e parte B, del regolamento (CE) n. 396/200521. I prodotti non elencati in tale lista sono elencati nella tabella del presente allegato.

    21 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1049; GU L 189 del 26.07.2018, pag. 9.

    2 Nota esplicativa sullallegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

    Il fatto che un prodotto sia elencato nellallegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non significa che si tratta di una derrata alimentare.

    3 Tabella

    1

    2

    3

    4

    5

    Codice

    Categoria, gruppo o sottogruppo

    Prodotto principale del gruppo o sottogruppo

    Denominazione scientifica

    Parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR

    Pesci

    Prodotto intero

    Fegato di pesce

    Uova di pesce

    Crostacei

    Prodotto intero

    Echinodermi

    Prodotto intero

    Molluschi

    Prodotto intero

    Allegato 222

    22 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 423).

    (art. 3 cpv. 3 e 5, 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. c)

    Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari23

    23 Il contenuto della lista dei livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari non viene pubblicato nella RU. La lista può essere consultata gratuitamente presso lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna, o su Internet su www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrzione > Basi legali ed esecutive > Legislazione. Si applica la versione del 1° ago. 2021.

    Allegato 324

    24 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 423).

    (art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

    1 Note esplicative

    Alle sostanze attive di questa tabella non si applicano livelli massimi per i residui per l’impiego in prodotti fitosanitari o biocidi.

    2 Tabella

    1

    2

    Sostanza attiva

    Osservazioni

    1-decanolo

    Acetato di ammonio

    Aceto di sidro

    Aceto di vino

    Acidi grassi: acido decanoico

    Acidi grassi: acido eptanoico

    Acidi grassi: acido laurico

    Acidi grassi: acido oleico, incluso etiloleato

    Acidi grassi: acido ottanoico

    Acidi grassi: acido pelargonico

    Acidi grassi: C7-C20

    Acidi grassi: metilestere di acidi grassi

    Acido acetico

    Acido benzoico

    Acido folico

    Acido solforico argilla

    Adoxophyes orana GV

    Alcoli grassi / alcoli alifatici

    Alluminiosilicato di sodio

    Ampelomyces quisqualis

    Anidride carbonica

    Aureobasidium pullulans

    Bacillus amyloliquefaciens, ceppo FZB24

    Bacillus firmus

    Bacillus subtilis

    Bacillus thuringiensis

    Bacillus thuringiensis var. aizawai

    Bacillus thuringiensis var. israeliensis

    Bacillus thuringiensis var. kurstaki

    Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

    Beauveria bassiana

    Beauveria brongniartii

    Benoxacor

    Bicarbonato di potassio

    Calcare

    Carbonato di calcio

    Cloquintocet-mexyl

    Cloridrato di trimetilammina

    Coniothyrium minitans

    COS-OGA

    Estratto di aglio

    Estratto di albero del tè

    Estratto di alghe marine

    Estratto di equiseto

    Estratto di ortica

    Estratto di quassia

    Etilene

    Eugenolo

    Farina fossile (terra diatomacea)

    Fosfato di ferro (III)

    Geraniolo

    Gibberellina

    Glicladium catenulatum

    Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus

    Heptamaloxyloglucan

    Ioduro di potassio

    Isoxadifen-etile

    Laminarina

    Latte scremato (latte magro)

    Maltodestrina

    Mefenpir-dietile

    Metarhizium anisopliae

    Metil nonil chetone

    Oleum foeniculi (olio di finocchio)

    Oli vegetali: citronnellolo

    Oli vegetali: eugenolo da essenza di garofano

    Oli vegetali: olio di colza

    Oli vegetali: olio essenziale di arancio

    Olio di eucalipto

    Olio di gaultheria

    Olio di menta

    Olio di menta verde

    Olio di paraffina (CAS 64742-46-7)

    Olio di paraffina (CAS 72623-86-0)

    Olio di paraffina (CAS 8042-47-5)

    Olio di paraffina (CAS 97862-82-3)

    Olio di sesamo raffinato

    Paecilomyces fumosoroseus

    Paecilomyces lilacinus

    Pareti cellulari di Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS117

    Pepe

    Phlebia gigantea

    Photorhabdus luminescens

    Pseudomonas chlororaphis

    Pseudomonas sp. (DSMZ 13134)

    Repellenti: farina di sangue

    Repellenti: grasso di pecora

    Repellenti: olio di pesce

    Repellenti: tallolo

    Sabbia di quarzo

    Siero di latte

    Silicato di alluminio (caolino)

    Solfato ferrico

    Solfato ferroso

    Streptomyces griseoviridis

    Terpenoid blend QRD 460

    Timolo

    Tiocianato di potassio

    Triioduro di potassio

    Verticillium lecanii

    Vino

    Virus della granulosi della capua

    Virus della granulosi della carpocapsa

    Xenorhabdus bovienii

    Zolfo

    Zucchero bianco

    Allegato 4

    (art. 8 cpv. 3 lett. a)

    Combinazioni di sostanza attiva e prodotto di cui all’articolo 11 capoverso 4 (fumiganti)

    1 Nota esplicativa

    In questa tabella sono elencate combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali i livelli massimi per i residui di cui all’allegato 2 si applicano solo al momento della consegna al consumatore.

    2 Tabella

    1

    2

    3

    Sostanza attiva

    Prodotto di cui all’allegato 1

    Codice dell’UE

    Fosfuro d’alluminio

    Frutta

    0100000

    Ortaggi

    0200000

    Leguminose secche

    0300000

    Semi e frutti oleaginosi

    0400000

    Cereali

    0500000

    Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

    0600000

    Spezie

    0800000

    Fosfuro di calcio

    Frutta

    0100000

    Ortaggi

    0200000

    Leguminose secche

    0300000

    Semi e frutti oleaginosi

    0400000

    Cereali

    0500000

    Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

    0600000

    Spezie

    0800000

    Fosfuro di magnesio

    Frutta

    0100000

    Ortaggi

    0200000

    Leguminose secche

    0300000

    Semi e frutti oleaginosi

    0400000

    Cereali

    0500000

    Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

    0600000

    Fosfina

    Spezie

    0800000

    Frutta

    0100000

    Ortaggi

    0200000

    Leguminose secche

    0300000

    Semi e frutti oleaginosi

    0400000

    Cereali

    0500000

    Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

    0600000

    Spezie

    0800000

    Fluoruro di solforile

    Frutta

    0100000

    Cereali

    0500000

    Fosfuro di zinco

    Frutta

    0100000

    Ortaggi

    0200000

    Leguminose secche

    0300000

    Semi e frutti oleaginosi

    0400000

    Cereali

    0500000

    Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

    0600000

    Spezie

    0800000

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