1 Le derrate alimentari che sono prodotti OGM devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X3 geneticamente modificato» o «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica».
2 I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM e sono consegnati come tali devono essere contrassegnati con una menzione secondo il capoverso 1.
3 Le derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modificati impiegati per fini tecnologici devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y4 geneticamente modificato» o «ottenuto da Y modificato con tecnologia genetica». Se sono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica».
4 La menzione deve figurare nell’elenco degli ingredienti, tra parentesi, immediatamente dopo il nome dell’ingrediente, della sostanza o del microrganismo corrispondente. Nel caso in cui non vi sia un elenco degli ingredienti, la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica del prodotto.
5 Se un ingrediente o una sostanza figura già nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione specifica come «ottenuto da X», la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica».
6 Se devono essere contrassegnati più ingredienti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica» può essere riportata in una nota in calce all’elenco degli ingredienti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell’elenco degli ingredienti.
7 Si può omettere la menzione della presenza di materiale che è OGM, contiene OGM o è stato ottenuto da OGM se:
- a.
- nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microorganismi di cui al cpv. 3); e
- b.
- si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell’ingrediente.
8 Si può omettere la menzione nel caso di derrate alimentari che sono state ottenute secondo il metodo descritto all’articolo 31 capoverso 4 ODerr.
9 Non sono ammesse menzioni diverse da quelle del presente articolo. È eccettuata la menzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 lettera b del regolamento (CE) n. 1829/20035 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.