Art. 1 Oggetto e altro diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la fabbricazione, la trasformazione, il trattamento, il deposito, il trasporto e l’immissione sul mercato delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
- b.
- i principi dell’igiene nell’impiego delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
- c.
- la caratterizzazione e la presentazione delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, nonché la loro pubblicità e l’informazione diffusa su di essi;
- d.
- il controllo autonomo nell’impiego delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, in particolare la campionatura, le basi per la valutazione e i metodi di analisi;
- e.
- l’importazione, l’esportazione e il transito di derrate alimentari e oggetti d’uso;
- f.
- la delega della competenza legislativa e la procedura decisionale interna alla Confederazione nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
2 Prevalgono sulla presente ordinanza:
- a.
- l’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la produzione primaria e gli atti legislativi fondati su di essa;
- b.
- l’ordinanza del 16 dicembre 20167 concernente la macellazione e il controllo delle carni e gli atti legislativi fondati su di essa;
- c.
- le ordinanze emanate sulla base della legge federale del 21 marzo 20148 concernente i prodotti da costruzione (LProdC); per l’uso, la messa in servizio, l’applicazione o l’installazione di oggetti d’uso che sono nello stesso tempo prodotti da costruzione ai sensi della LProdC si applicano tuttavia le prescrizioni tecniche in materia di derrate alimentari.