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817.042 OELDerr
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    817.042

    Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

    (OELDerr)

    del 27 maggio 2020 (Stato 12  gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    vista la legge federale del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari (LDerr),

    ordina:

    Titolo 1: Oggetto, definizioni e campo d’applicazione

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nonché altre attività ufficiali da parte delle autorità competenti in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso in Svizzera;
    b.
    il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione, inclusi i controlli approfonditi al momento dell’importazione e del transito di determinate derrate alimentari che presentano rischi particolari;
    c.
    i metodi per campionature, diagnosi, analisi e prove;
    d.
    i requisiti dei laboratori nazionali di riferimento e i loro compiti;
    e.
    la formazione del personale competente per l’attuazione della legislazione sulle derrate alimentari nonché gli attestati di capacità e i diplomi;
    f.
    il trattamento dei dati necessari per l’esecuzione;
    g.
    il finanziamento dei controlli.

    2 Non si applica qualora siano applicabili i seguenti atti normativi e le disposizioni emanate sulla base di essi:

    a.
    ordinanza dell’8 dicembre 19972 sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito;
    b.
    ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni;
    c.
    ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la produzione primaria;
    d.
    ordinanza del 16 novembre 20115 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;
    e.
    ordinanza del 18 novembre 20156 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi;
    f.
    ordinanza del 18 novembre 20157 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.
    Art. 2 Definizioni

    1 Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.
    partita: quantità di merce dello stesso tipo o della stessa classe o con la stessa descrizione per la quale vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso documento di accompagnamento, trasportato con lo stesso mezzo di trasporto, proveniente dallo stesso luogo di origine e destinato alla stessa azienda di destinazione;
    b.
    documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/6258, utilizzato per notificare partite al posto di controllo frontaliero del servizio veterinario di confine e per indicare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine concernenti la partita accompagnata;
    c.
    certificato sanitario: documento in formato cartaceo o elettronico che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti legali in materia di derrate alimentari;
    d.
    terzi ai sensi dell’articolo 60 capoverso 2 lettera d LDerr:
    1.
    gli organismi di certificazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 maggio 19979 DOP/IGP,
    2.
    gli enti di certificazione secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 22 settembre 199710 sull’agricoltura biologica,
    3.
    gli enti di certificazione secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 25 maggio 201111 sulle designazioni «montagna» e «alpe»,
    4.
    il Controllo svizzero del commercio di vino secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 14 novembre 200712 sul vino;
    e.
    audit: esame sistematico volto a controllare se le attività e i risultati da esse derivanti sono conformi alle disposizioni e se le disposizioni sono adeguate per raggiungere gli obiettivi;
    f.
    controllo ufficiale: attività svolte dalle autorità competenti o da terzi di cui all’articolo 55 LDerr, ai quali ai sensi della presente ordinanza siano stati trasferiti determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, al fine di verificare:
    1.
    se le aziende rispettano le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, e
    2.
    se le merci soddisfano i requisiti delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche ai fini del rilascio di una certificazione ufficiale o di un’attestazione ufficiale;
    g.
    altre attività ufficiali: attività diverse dai controlli ufficiali, svolte dalle autorità competenti o da terzi ai quali sono state trasferite determinate altre attività ufficiali ai sensi dell’articolo 55 LDerr, ivi incluse le attività volte al rilascio di certificazioni ufficiali o attestazioni ufficiali;
    h.
    territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
    i.
    importazione: trasferimento permanente o temporaneo di merci nel territorio d’importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane (LD);
    j.
    importatore: persona fisica o giuridica responsabile per l’importazione;
    k.
    persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: persona di cui all’articolo 26 LD;
    l.
    Paese di origine: Paese da cui proviene originariamente la merce, in cui è cresciuta, è stata raccolta o prodotta o nel quale è stata effettuata l’ultima lavorazione sostanziale;
    m.
    posto di controllo frontaliero: luogo con le relative strutture in cui sono effettuati i controlli;
    n.
    crisi: situazione imprevedibile che presenta una minaccia di ampia portata reale o percepita, immediata o futura, in cui è compromessa la sicurezza delle derrate alimentari o sono constatati inganni di grande portata.

    2 Fatte salve le definizioni divergenti nel diritto svizzero sulle derrate alimentari, i restanti termini della presente ordinanza, nonché delle ordinanze del Dipartimento federale dell’interno (DFI) o dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2017/625.

    8 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

    9 RS 910.12

    10 RS 910.18

    11 RS 910.19

    12 RS 916.140

    13 RS 631.0

    Titolo 2: Controlli ufficiali

    Capitolo 1: Disposizioni comuni

    Art. 3 Principi

    1 I controlli ufficiali sono svolti dalle autorità di esecuzione o da terzi da esse incaricati ai sensi dell’articolo 55 LDerr.

    2 Sono basati sul rischio e devono essere eseguiti regolarmente e con una frequenza adeguata.

    3 Gli intervalli di tempo tra i controlli di base delle aziende soggette all’obbligo di notifica e di autorizzazione sono disciplinati dall’articolo 7 dell’ordinanza del 27 maggio 202014 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP).

    4 Le autorità di esecuzione garantiscono l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli a tutti i livelli.

    5 Devono essere indipendenti dalle aziende che ispezionano o controllano. A esse si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.

    Art. 4 Esecuzione

    1 I controlli ufficiali sono eseguiti tenendo conto dei seguenti criteri:

    a.
    i rischi constatati connessi
    1.
    alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso,
    2.
    alle attività o operazioni sotto il controllo di un soggetto responsabile per un’azienda,
    3.
    al luogo in cui si svolgono le attività o le operazioni di cui l’azienda deve rispondere,
    4.
    all’utilizzo di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono avere conseguenze sulla sicurezza, sulla protezione dall’inganno e sull’assenza di rischi per la salute legati alle derrate alimentari;
    b.
    tutte le informazioni indicanti che i consumatori sono fuorviati, in particolare relativamente a tipo, identità, qualità, composizione, quantità, scadenza, Paese di origine o luogo di produzione nonché metodo di produzione o fabbricazione della derrata alimentare;
    c.
    i risultati di precedenti controlli ufficiali;
    d.
    l’affidabilità e i risultati dei controlli autonomi effettuati dalle aziende o da terzi da queste incaricati, inclusi eventuali meccanismi privati di garanzia della qualità, per assicurare il rispetto della legislazione sulle derrate alimentari;
    e.
    tutte le informazioni che potrebbero indicare una violazione della legislazione sulle derrate alimentari;
    f.
    le eventuali garanzie date dall’autorità di esecuzione del Paese di origine;
    g.
    le dimensioni dell’azienda.

    2 I controlli ufficiali sono effettuati senza preavviso, a meno che il preavviso sia sufficientemente motivato e necessario per l’esecuzione stessa del controllo.

    3 Sono effettuati possibilmente in modo tale che gli oneri amministrativi e la compromissione dei processi aziendali per le aziende siano ridotti al minimo necessario per garantire l’efficacia dei controlli.

    4 Le autorità competenti svolgono i controlli ufficiali sempre allo stesso modo, a meno che sia necessario adeguare i controlli alle condizioni specifiche, indipendentemente dal fatto che le merci interessate:

    a.
    siano disponibili sul mercato svizzero e abbiano origine sul territorio nazionale oppure siano state importate;
    b.
    debbano essere esportate dalla Svizzera; oppure
    c.
    debbano essere importate in Svizzera o trasportate attraverso la Svizzera.
    Art. 6 Oggetti dei controlli ufficiali

    Le autorità di esecuzione competenti possono eseguire i seguenti controlli ufficiali:

    a.
    controllo di derrate alimentari e oggetti d’uso a tutti i livelli di produzione, lavorazione, distribuzione e utilizzo;
    b.
    controlli di sostanze, materiali o altri oggetti che possano avere effetti sulle caratteristiche di derrate alimentari e oggetti d’uso, nonché verifica del rispetto dei requisiti a tutti i livelli di produzione, lavorazione, distribuzione e utilizzo;
    c.
    controlli delle attività delle aziende, compresi i controlli degli immobili, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, compreso il controllo della relativa documentazione.
    Art. 7 Trasparenza dei controlli ufficiali

    1 L’USAV provvede affinché, almeno una volta all’anno, siano messe a disposizione del pubblico, anche via Internet, le informazioni pertinenti sull’organizzazione e lo svolgimento dei controlli.

    2 Per l’adempimento del mandato di cui al capoverso 1, le autorità di esecuzione forniscono all’USAV in particolare informazioni attuali su:

    a.
    tipo, numero e risultato dei controlli ufficiali;
    b.
    tipo e numero delle violazioni riscontrate;
    c.
    tipo e numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misure ai sensi degli articoli 34–37 LDerr.

    3 Le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere pubblicate insieme al rapporto annuale ai sensi dell’articolo 20 dell’OPCNP16.

    Art. 8 Utilizzo della procedura di controllo documentata

    1 Le autorità di esecuzione svolgono i controlli ufficiali sulla base di procedure documentate.

    2 Le procedure includono istruzioni per il personale incaricato dei controlli ufficiali e coprono i seguenti campi di verifica:

    a.
    la descrizione degli obiettivi da raggiungere;
    b.
    i compiti, le competenze e gli obblighi delle persone incaricate dei controlli;
    c.
    le procedure di campionatura, i metodi e le tecniche di controllo incluse le analisi, le prove e le diagnosi di laboratorio, la valutazione dei risultati e le decisioni che ne derivano;
    d.
    la verifica dell’adeguatezza delle procedure di campionatura e di analisi, nonché dei metodi di test;
    e.
    i programmi di controllo e sorveglianza;
    f.
    le misure successive ai controlli ufficiali;
    g.
    la collaborazione con altri servizi e sezioni competenti;
    h.
    altre attività o informazioni necessarie per l’esecuzione efficiente dei controlli ufficiali.

    3 Le autorità di esecuzione verificano i propri controlli. Se riscontrano carenze nelle procedure, le correggono o le aggiornano.

    Art. 9 Registrazioni scritte sui controlli ufficiali

    1 Le autorità di esecuzione producono registrazioni scritte per ogni controllo ufficiale. Tali registrazioni possono essere in formato cartaceo o elettronico.

    2 Le registrazioni scritte contengono:

    a.
    lo scopo del controllo ufficiale;
    b.
    i metodi di controllo applicati;
    c.
    i risultati del controllo;
    d.
    all’occorrenza le misure che la persona responsabile deve adottare.

    3 Le autorità di esecuzione forniscono, su richiesta, una copia delle registrazioni scritte alle aziende sottoposte a controllo, a meno che:

    a.
    sia stata emessa una certificazione o un’attestazione ufficiale; oppure
    b.
    la disposizione di un’autorità investigativa o giudiziaria lo vieti.

    4 Comunicano immediatamente alle aziende per scritto le violazioni constatate durante i controlli.

    Art. 10 Controllo dei lotti

    Se una derrata alimentare o un oggetto d’uso non sicuri fanno parte di un lotto, si deve partire dal presupposto che tutte le derrate alimentari o gli oggetti d’uso di questo lotto non siano a loro volta sicuri, a meno che da un controllo approfondito non risulti alcuna prova che dimostri che il resto del lotto non è sicuro.

    Art. 11 Obbligo di notifica

    Le autorità notificano immediatamente all’USAV le contestazioni e i casi che sono loro comunicati secondo l’articolo 84 dell’ordinanza del 16 dicembre 201617 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) se:

    a.
    le derrate alimentari o gli oggetti d’uso nocivi per la salute sono stati consegnati a un numero indeterminato di consumatori e la popolazione in numerosi Cantoni o all’estero è stata messa in pericolo o potrebbe esserlo; oppure
    b.
    vi è un rischio per la salute.
    Art. 12 Sorveglianza e coordinamento dell’esecuzione

    1 L’USAV sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.

    2 Dopo aver sentito le autorità può emanare direttive sul coordinamento dell’esecu­zione.

    3 Se per un ambito più autorità sono incaricate dell’organizzazione o dell’esecuzione di controlli o altre attività ufficiali, tali autorità si coordinano tra loro.

    Art. 13 Audit delle autorità competenti

    1 Per garantire il rispetto dei loro obblighi ai sensi della presente ordinanza, le autorità competenti svolgono audit interni oppure predispongono lo svolgimento di un audit, e adottano le misure del caso tenendo conto dei risultati dell’audit.

    2 Gli audit si svolgono in condizioni di trasparenza.

    3 Sono sottoposti a una verifica indipendente.

    Capitolo 2: Controlli in Svizzera

    Sezione 1: Metodi e tecniche per i controlli ufficiali

    Art. 14

    1 Metodi e tecniche per controlli ufficiali possono includere:

    a.
    un’analisi dei controlli eseguiti dalle aziende e dei risultati ottenuti;
    b.
    l’ispezione:
    1.
    degli immobili, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali, degli altri luoghi sotto il controllo dell’azienda e delle adiacenze,
    2.
    di merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di derrate alimentari e oggetti d’uso,
    3.
    dei prodotti e procedimenti di pulizia e manutenzione,
    4.
    della tracciabilità, della caratterizzazione, della presentazione, della pubblicità e del materiale di imballaggio pertinente compreso il materiale destinato a venire a contatto con alimenti (materiale a contatto con alimenti);
    c.
    i controlli delle condizioni igieniche nei locali dell’azienda;
    d.
    la valutazione dei requisiti e delle procedure connessi con l’obbligo di controllo autonomo ai sensi del capitolo 4 ODerr18, segnatamente delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (principi HACCP19);
    e.
    la verifica della corretta applicazione di linee guida settoriali, se un’azienda alimentare o una persona responsabile applica le procedure di cui all’articolo 80 ODerr, che si basano sui principi HACCP invece di fissare procedure proprie specifiche;
    f.
    l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa sulle derrate alimentari, compresi i documenti di accompagnamento degli alimenti e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;
    g.
    le interviste con la direzione e con il loro personale;
    h.
    la verifica delle misure rilevate dall’azienda e degli altri risultati di prove;
    i.
    la campionatura, l’analisi, la diagnosi e le prove;
    j.
    gli audit dell’azienda;
    k.
    qualsiasi altra attività necessaria per rilevare violazioni.

    2 I controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso possono anche comprendere una serie di controlli o di misurazioni pianificate per mantenere una visione d’insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle derrate alimentari.

    18 RS 817.02

    19 Hazard analysis critical control points

    Sezione 2: Accertamenti di focolai di malattie connessi a derrate alimentari, acqua per docce o piscine

    Art. 15 Definizione

    Per focolaio di malattie connesso a derrate alimentari, acqua per docce o piscine si intende:

    a.
    l’insorgere di una malattia o di un’infezione connessa con certezza o con molta probabilità con la stessa derrata alimentare, acqua per docce o piscine in almeno due casi nell’essere umano; o
    b.
    una situazione in cui i casi di malattia determinati da derrate alimentari, acqua per docce o piscine constatati aumentino più del previsto.
    Art. 16 Misure

    1 Se constata un focolaio di malattie connesso a derrate alimentari, acqua per docce o piscine il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.

    2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, acqua per docce o piscine, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale sulla relativa fattispecie. Gli accertamenti sulle persone in ambito medico sono svolti dal medico cantonale.

    3 Il chimico cantonale esegue tutti gli accertamenti necessari per ripristinare la sicurezza delle derrate alimentari e dell’acqua per docce o piscine.

    4 Il chimico cantonale coordina gli accertamenti fra le diverse autorità e istituzioni. Se sono necessari accertamenti che rientrano nell’ambito di competenza del veterinario cantonale, essi vanno coordinati con quest’ultimo.

    5 I dati rilevati dalle autorità nell’ambito degli accertamenti sui focolai devono essere immediatamente comunicati all’USAV.

    6 I ceppi di agenti patogeni isolati nell’ambito degli accertamenti sui focolai devono essere conservati per ulteriori analisi.

    Sezione 3: Procedura di autorizzazione ed elenchi delle aziende notificate e autorizzate

    Art. 17 Procedura di autorizzazione

    1 L’autorità cantonale di esecuzione ispeziona l’azienda sul posto prima di prendere una decisione in merito all’autorizzazione. Rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti determinanti della legislazione sulle derrate alimentari per l’attività interessata.

    2 Se nell’ambito dell’ispezione constata lacune, può rilasciare l’autorizzazione a condizione che le lacune siano colmate entro sei mesi. Se ciò non avviene entro il termine stabilito, l’autorizzazione decade.

    3 Se nell’ambito dei controlli ufficiali constata difetti gravi, l’autorità cantonale di esecuzione può sospendere o ritirare l’autorizzazione.

    Art. 19 Elenchi delle aziende notificate e autorizzate

    1 Le autorità cantonali gestiscono gli elenchi delle aziende notificate secondo gli articoli 20 e 62 ODerr20 e delle aziende autorizzate secondo l’articolo 21 ODerr e li mantengono aggiornati.

    2 Il numero assegnato a un’azienda autorizzata (numero di autorizzazione) può essere completato mediante codici che designano il tipo dei prodotti di origine animale.

    3 Per le grandi aziende il numero di autorizzazione può essere completato mediante voci che designano unità aziendali o gruppi di unità aziendali che vendono o producono prodotti di origine animale.

    4 L’autorità cantonale inserisce il numero di autorizzazione, compresi i codici e le voci di complemento, nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi all’ordinanza del 6 giugno 201421 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.

    Sezione 4: Attività di controllo supplementari sui giocattoli

    Art. 20 Istruzioni per gli organismi di valutazione della conformità

    1 Le autorità cantonali di esecuzione possono richiedere a un organismo di valutazione della conformità di fornire informazioni su ogni certificato di esame del tipo che ha rilasciato, revocato o rifiutato, compresi i rapporti delle prove e la documentazione tecnica.

    2 Se necessario, possono ordinare all’organismo di valutazione della conformità di verificare un certificato di esame del tipo.

    3 Se constatano che un giocattolo non soddisfa i requisiti generali di sicurezza secondo l’articolo 66 capoversi 1–3 ODerr22 e i requisiti particolari di sicurezza fissati dal DFI in virtù dell’articolo 66 capoverso 4 lettera b ODerr, le autorità cantonali di esecuzione possono ordinare all’organismo di valutazione della conformità di revocare il certificato di esame del tipo del giocattolo in questione.

    Art. 22 Obbligo di notifica nei confronti dell’USAV

    In caso di contestazione di giocattoli le autorità cantonali di esecuzione trasmettono all’USAV le seguenti informazioni:

    a.
    i dati necessari per l’identificazione del giocattolo;
    b.
    l’origine del giocattolo;
    c.
    il motivo per cui il giocattolo non soddisfa i requisiti di sicurezza e i pericoli che ne risultano;
    d.
    il tipo e la durata delle misure adottate;
    e.
    le argomentazioni del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’impor­ta­tore o del distributore;
    f.
    la non conformità e, eventualmente, le lacune delle norme tecniche applicabili;
    g.
    eventualmente, il sospetto o la certezza che la non conformità non è limitata al territorio svizzero.

    Capitolo 3: Controlli al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione

    Sezione 1: Disposizioni comuni

    Art. 23 Autorità di esecuzione

    1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)23 esegue i controlli ufficiali su derrate alimentari, oggetti d’uso, materie prime, prodotti intermedi, semilavorati, prodotti di partenza e sostanze destinate alla produzione di derrate alimentari al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione.

    2 Per la sua attività può avvalersi delle autorità cantonali di esecuzione.

    3 In casi particolari, segnatamente quando il controllo ufficiale delle derrate alimentari o degli oggetti d’uso necessita di analisi di laboratorio o solleva questioni complesse, l’UDSC e il servizio veterinario di confine possono delegare la loro attività di controllo, compresa la campionatura, alle autorità cantonali di esecuzione.

    4 Nei casi secondo il capoverso 3 è compito delle autorità cantonali di esecuzione determinare i parametri da analizzare, prendere la decisione definitiva, ordinare le misure necessarie e riscuotere gli emolumenti.

    23 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    Art. 24 Controlli da effettuare

    1 I controlli ufficiali devono includere:

    a.
    un esame dei documenti;
    b.
    una verifica visiva a campione della corrispondenza di certificati e altri documenti che accompagnano la partita con etichettatura e contenuto della partita;
    c.
    eventualmente un esame della merce.

    2 Si svolgono nell’ambito dell’imposizione doganale.

    Art. 25 Notifica

    L’UDSC può notificare l’importazione, il transito e l’esportazione di merci alle autorità cantonali di esecuzione.

    Art. 26 Informazione

    Su richiesta l’UDSC comunica all’USAV i dati necessari per l’esecuzione della presente ordinanza in relazione con le imposizioni doganali.

    Sezione 2: Importazione

    Art. 27 Esame della merce

    1 Al momento dell’importazione l’ UDSC esamina a campione se la merce corrisponde ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari.

    2 L’esame della merce deve avvenire in un luogo provvisto delle necessarie infrastrutture di controllo e in cui è possibile eseguire le analisi in maniera regolare, prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e manipolare le derrate alimentari in maniera ineccepibile dal punto di vista igienico.

    Art. 28 Campionatura

    1 L’UDSC può prelevare campioni di merce.

    2 All’UDSC, l’USAV può:

    a.
    richiedere di eseguire una campionatura per determinate merci;
    b.
    ordinare di recapitare i campioni di determinate merci a un laboratorio particolarmente adatto per l’esame.

    3 In caso di delega dell’attività di controllo secondo l’articolo 23 capoverso 3, l’UDSC invia i campioni all’autorità cantonale di esecuzione del Cantone di destinazione della merce.

    4 Inoltre, la campionatura si basa sugli articoli 47–58.

    Art. 29 Contestazioni

    1 L’UDSC o le autorità cantonali di esecuzione contestano le merci che non soddisfano i requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e adottano le misure necessarie.

    2 Comunicano per scritto il motivo della contestazione, il tipo di misure adottate e l’ammontare degli emolumenti secondo l’articolo 58 LDerr alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale.

    3 Se le merci sono contestate dall’autorità cantonale di esecuzione, quest’ultima può riscuotere gli emolumenti secondo il capoverso 2 direttamente dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale.

    Art. 30 Misure

    1 L’ UDSC può adottare le seguenti misure:

    a.
    trasferire le merci contestate, per un esame approfondito, all’autorità cantonale di esecuzione; a tale scopo la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale è tenuta a condurre le merci entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio e pericolo, all’autorità cantonale di esecuzione, senza modificarle;
    b.
    obbligare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a mettere a disposizione dell’autorità cantonale di esecuzione le merci contestate o sottoposte a campionamento; a tale scopo la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale è tenuta a condurre le merci entro un termine determinato, senza modificarle, a sue spese e a suo rischio e pericolo, al proprio domicilio e in quel luogo tenerle a disposizione dell’autorità cantonale di esecuzione, senza modificarle;
    c.
    respingere le merci contestate se:
    1.
    le lacune constatate non possono essere colmate, e
    2.
    tali merci non sono manifestatamente nocive per la salute;
    d.
    sequestrare le merci se è necessario per la protezione dei consumatori e se:
    1.
    tali merci sono state contestate,
    2.
    vi è il sospetto fondato che le merci interessate non soddisfino le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari, oppure
    3.
    le merci sono state respinte ma non allontanate entro il termine fissato dall’ufficio doganale;
    e.
    adottare su richiesta delle autorità cantonali di esecuzione altre misure secondo l’articolo 34 LDerr.

    2 Se le merci contestate sono trasferite per un esame approfondito all’autorità cantonale di esecuzione, quest’ultima decide in merito a:

    a.
    ulteriori misure da adottare secondo gli articoli 34–37 LDerr;
    b.
    l’ammontare degli emolumenti secondo l’articolo 58 LDerr.
    Art. 31 Mancanza di documenti di accompagnamento

    1 L’UDSC esamina al momento dell’imposizione doganale i documenti di accompagnamento necessari secondo l’articolo 86 capoverso 2 ODerr24.

    2 Le partite che al momento dell’importazione sono prive dei documenti di accompagnamento necessari secondo l’articolo 86 capoverso 2 ODerr possono essere respinte alla frontiera secondo le disposizioni dell’articolo 30 capoverso 1 lettera c.

    Sezione 3: Transito

    Art. 33

    1 Le autorità di esecuzione possono confiscare le merci in transito che sono manifestamente nocive per la salute.

    2 Gli articoli 27, 28 e 30 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2 si applicano per analogia al controllo al momento del transito.

    Sezione 4: Esportazione

    Art. 35 Attestazioni ufficiali

    1 Le autorità cantonali di esecuzione su richiesta possono attestare che:

    a.
    le esigenze specifiche del Paese di destinazione sono rispettate;
    b.
    le merci destinate all’esportazione sono idonee al consumo o all’uso;
    c.
    l’azienda alimentare o di oggetti d’uso in questione sottostà al loro controllo.

    2 Possono su richiesta subordinare il rilascio dell’attestazione secondo il capoverso 1 lettere a o b alla presentazione, da parte dell’azienda, dei seguenti documenti per le merci:

    a.
    le prescrizioni legali determinanti del Paese di destinazione; oppure
    b.
    una perizia che prova la conformità o l’idoneità; oppure
    c.
    un rapporto di analisi rilasciato da un organismo accreditato.
    Art. 36 Controlli al momento dell’esportazione

    1 Le autorità di esecuzione possono confiscare le merci destinate all’esportazione che sono manifestamente nocive per la salute.

    2 Gli articoli 27, 28 e 30 capoversi 1 lettere a e b e capoverso 2 si applicano per analogia al controllo al momento dell’esportazione.

    Capitolo 4: Controlli approfonditi al momento dell’importazione o del transito di determinate derrate alimentari

    Art. 37 Controlli approfonditi

    1 Al momento dell’importazione e del transito per via aerea ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’allegato 1, l’USAV esegue, per determinate derrate alimentari provenienti da determinati Paesi e per le derrate alimentari composte che contengono tali derrate alimentari, controlli approfonditi secondo le disposizioni e le condizioni degli allegati 2 e 3.

    2 Decide sulla base della notifica preventiva con il DSCE, in base all’articolo 90 ODerr25, entro 24 ore se il controllo approfondito si limita a un controllo documentale ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettera a oppure se si debba procedere al controllo previsto all’articolo 38 capoverso 1 lettera  b. La decisione è immediatamente comunicata al responsabile della partita.

    3 Campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli da esposizione e spedizioni a fini scientifici non sono soggetti a controlli approfonditi, a condizione che il loro peso lordo sia inferiore a 30 kg.

    4 In deroga all’articolo 58, i campioni prelevati durante i controlli approfonditi non sono rimborsati.

    Art. 38 Entità

    1 Sono considerati controlli approfonditi i seguenti controlli:

    a.
    per tutte le partite: controllo documentale;
    b.
    negli intervalli temporali stabiliti negli allegati 2 e 3 e in modo tale che il responsabile della partita non possa prevederlo:
    1.
    controllo della corrispondenza fra i documenti e le merci (controlli d’identità), e
    2.
    analisi della merce tra cui campionatura e analisi di laboratorio.

    2 L’USAV incarica il responsabile della partita di predisporre le analisi secondo il capoverso 1 lettera b numero 2 presso un laboratorio accreditato ai sensi della norma «SN EN ISO/IEC 10725, 2018, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura»26 in base al rischio e ai requisiti analitici di cui agli allegati 2 e 3.

    3 I risultati delle analisi della merce devono essere resi disponibili alle autorità non appena possibile.

    4 Al termine dei controlli l’USAV:

    a.
    compila i pertinenti campi del DSCE;
    b.
    allega i risultati del controllo;
    c.
    fa una copia del DSCE firmato e timbrato;
    d.
    informa l’autorità cantonale di esecuzione competente nel luogo di destinazione in merito al risultato del controllo.

    5 Gli allegati 2 e 3 sono periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito Internet dell’USAV.

    26 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 39 Compiti dell’ufficio doganale

    1 L’ufficio doganale controlla per le partite d’importazione se il controllo prescritto dall’USAV è stato effettuato e se gli emolumenti sono dichiarati correttamente.

    2 Se stabilisce che il controllo prescritto non è stato effettuato, ne informa l’USAV e trattiene sulla base del diritto doganale le partite non ancora rilasciate.

    Art. 40 Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri

    2 I posti di controllo frontalieri degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra devono essere dotati di:

    a.
    un numero sufficiente di collaboratori adeguatamente qualificati;
    b.
    strutture adeguate;
    c.
    attrezzature adeguate per la campionatura ai fini dell’analisi.

    2 Il DFI può stabilire ulteriori requisiti per i posti di controllo frontalieri.

    Art. 41 Liberazione di una partita

    Le partite possono essere rilasciate definitivamente dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari soltanto quando tutti i controlli secondo gli articoli 37 e 38 sono stati eseguiti e le analisi della merce hanno fornito un risultato soddisfacente.

    Art. 42 Trasporto successivo della spedizione prima che siano disponibili i risultati di un controllo approfondito.

    1 L’USAV può autorizzare il trasporto successivo della spedizione dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari prima che siano disponibili i risultati delle analisi della merce nell’ambito di un controllo approfondito. Se concede tale autorizzazione, l’USAV deve informare l’autorità di esecuzione nel luogo di destinazione e ottenerne il consenso.

    2 Se una spedizione è trasportata prima che siano disponibili i risultati delle analisi della merce:

    a.
    deve essere allegata a tal scopo una copia autenticata del DSCE originale; e
    b.
    devono essere prese misure adeguate affinché la spedizione rimanga costantemente sotto la sorveglianza dell’USAV e non possa essere manipolata in modo non ammesso fintanto che i risultati delle analisi della merce non siano disponibili.
    Art. 43 Emolumenti

    1 Per la decisione per disporre misure l’USAV riscuote un emolumento ai sensi dell’allegato 4.

    2 Per le spese causate da partite importate senza la necessaria notificazione preventiva, è riscosso un emolumento supplementare ai sensi dell’allegato 4.

    3 Per coprire i costi derivanti dal controllo delle partite che possono essere successivamente trasportate secondo l’articolo 42, le autorità cantonali di esecuzione riscuotono un emolumento dall’importatore.

    Titolo 3: Campionatura e analisi, laboratori e laboratori di riferimento

    Capitolo 1: Laboratori

    Art. 44 Requisiti dei laboratori ufficiali

    1 I Cantoni gestiscono o incaricano come ufficiali solo i laboratori che:

    a.
    hanno le competenze tecniche, le attrezzature e l’infrastruttura necessarie per analizzare o testare campioni oppure per stilare diagnosi;
    b.
    hanno un numero sufficiente di collaboratori adeguatamente qualificati, formati e con la necessaria esperienza;
    c.
    garantiscono di poter assolvere imparzialmente ai compiti loro affidati in qualità di laboratori ufficiali e sono liberi da ogni conflitto di interessi relativo all’esercizio dei propri compiti in qualità di laboratori ufficiali;
    d.
    sono in grado di fornire in tempi adeguati i risultati di analisi, prove o diagnosi su campioni prelevati nel corso di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali; e
    e.
    operano in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17025: 2018, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura»27 e sono riconosciuti dal Servizio di accreditamento svizzero ai sensi di questa stessa norma.

    2 La portata dell’accreditamento di un laboratorio ufficiale secondo il capoverso 1 lettera e deve estendersi ai metodi per analisi, prove o diagnosi di laboratorio, utilizzati dal laboratorio per analisi, prove o diagnosi, se opera in qualità di laboratorio ufficiale. Può includere uno o più metodi o gruppi di metodi per analisi, prove o diagnosi di laboratorio.

    3 L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova si basano sull’ordinanza del 17 giugno 199628 sull’accreditamento e sulla designazione.

    27 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

    28 RS 946.512

    Capitolo 2: Metodi per campionature, analisi, prove e diagnosi

    Art. 46

    1 I metodi obbligatori per campionature, analisi, prove e diagnosi del controllo ufficiale sono indicati nell’allegato 5.

    2 In assenza di un metodo specifico, i laboratori ufficiali utilizzano nel quadro delle indagini ufficiali i metodi pertinenti pubblicati o adottati da organizzazioni riconosciute a livello internazionale come l’International Organization for Standardization (ISO)29 o il Codex Alimentarius30.

    3 Nel caso in cui non esistano regole o protocolli idonei ai sensi del capoverso 2, utilizzano:

    a.
    i metodi pertinenti sviluppati o raccomandati da laboratori di riferimento nazionali, che sono stati approvati da protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale;
    b.
    i metodi pertinenti che sono stati sviluppati e approvati nell’ambito di studi di laboratorio interni o fra laboratori per la validazione dei metodi in conformità con protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

    4 Se sono urgentemente necessari analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esistono metodi di cui ai capoversi 1-3, il laboratorio nazionale di riferimento interessato o qualsiasi laboratorio ufficiale può utilizzare altri metodi fino a quando non sia disponibile un metodo appropriato validato conformemente a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

    5 I metodi di analisi utilizzati per le analisi di laboratorio devono soddisfare, nei limiti del possibile, i requisiti di cui all’allegato 6.

    29

    30 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Codex Texts > Codes of Practice > CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile solamente in inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese).

    Capitolo 3: Esecuzione della campionatura

    Art. 47 Principi

    1 L’autorità di esecuzione competente preleva i campioni.

    2 I campioni devono essere prelevati, manipolati e caratterizzati in modo tale da garantirne la validità giuridica, scientifica e analitica.

    Art. 48 Tipologia dei campioni

    Le autorità di esecuzione possono prelevare campioni segnatamente da:

    a.
    derrate alimentari (inclusi prodotti intermedi, semilavorati e prodotti finiti);
    b.
    materie prime;
    c.
    prodotti di partenza come vegetali, sali minerali e acqua potabile,
    d.
    prodotti utilizzati per la fabbricazione di prodotti di partenza secondo la lettera c;
    e.
    additivi e coadiuvanti tecnologici;
    f.
    oggetti d’uso, inclusi prodotti intermedi, semilavorati e prodotti finiti;
    g.
    locali, strutture e installazioni quali veicoli, apparecchi e attrezzature;
    h.
    terreni per scopi agricoli.
    Art. 49 Procedura

    1 Il prelievo, il confezionamento e il trasporto dei campioni si basano sull’obiettivo dell’analisi.

    2 La campionatura avviene prelevando una determinata quantità di una derrata alimentare, di un oggetto d’uso o di una sostanza importante per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di derrate alimentari o oggetti d’uso; ne fanno parte anche le sostanze presenti nell’ambiente.

    3 La quantità del campione deve essere tale da risultare sufficiente non solo per l’analisi prevista ma anche per eventuali verifiche successive.

    4 Dalla merce preimballata è prelevata un’unità di vendita a titolo di campione. Se essa non contiene la quantità necessaria all’analisi, si possono prelevare più unità. Il numero si basa sull’obiettivo dell’analisi.

    5 La merce non preimballata sfusa o liquida è mescolata prima della campionatura. Se ciò non è possibile a causa della natura della merce, si prelevano campioni parziali in punti diversi. Il mescolamento e il prelievo di campioni parziali possono non aver luogo se non sono utili per l’analisi.

    Art. 50 Piani di campionatura e procedure di campionatura singola

    1 Le autorità di esecuzione possono prelevare un campione singolo o diversi campioni secondo un piano di campionatura, a meno che i metodi di cui all’allegato 5 non dispongano diversamente.

    2 Per i lotti possono essere prelevati diversi campioni secondo un piano di campionatura, in particolare se:

    a.
    vi è il sospetto che il lotto non soddisfi in tutto o in parte i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari; o
    b.
    l’obiettivo dell’analisi non può essere raggiunto con un campione singolo.
    Art. 51 Presenza e collaborazione del responsabile della merce

    1 I campioni sono prelevati, nei limiti del possibile, in presenza del responsabile della merce.

    2 Le autorità di esecuzione possono richiedere al responsabile o al suo rappresentante presente sul posto di fornire informazioni, giustificativi e documentazioni e vincolarlo a partecipare alla campionatura.

    Art. 52 Imbottigliamento, imballaggio e caratterizzazione

    1 Se non possono essere prelevati negli imballaggi originali non danneggiati, i campioni vanno imbottigliati o imballati in recipienti o materiali da imballaggio adeguati.

    2 Ogni campione è caratterizzato subito dopo il suo prelievo in modo univoco.

    Art. 53 Rapporto sulla campionatura

    1 Per ogni campionatura è elaborato un rapporto sulla campionatura con i seguenti dati:

    a.
    nome e indirizzo completi del responsabile della merce;
    b.
    designazione specifica ed eventualmente di fantasia della merce;
    c.
    luogo, data e ora della campionatura;
    d.
    caratterizzazione del campione;
    e.
    tipo di chiusura del campione (confezione originale, sigillo, piombo);
    f.
    quantità reale o stimata della merce al momento della campionatura;
    g.
    prezzo di acquisto o di vendita;
    h.
    motivo della campionatura.

    2 Se disponibili vanno inoltre annotati:

    a.
    ulteriori dati per l’identificazione della merce quali il codice di fabbricazione, il lotto, la marca, la data di confezionamento, di fornitura o di conservazione;
    b.
    designazione esatta del fornitore (fabbricante, distributore, importatore);
    c.
    per le merci che si trovano in fase di trasporto: la designazione esatta e l’indirizzo del destinatario o dell’importatore;
    d.
    dati sulle condizioni di deposito;
    e.
    eventuali pubblicità riguardanti la merce.

    3 Per particolari campionature come i campioni di acqua possono essere elaborati rapporti sulla campionatura semplificati. Per il prelievo di più campioni nello stesso luogo, come ad esempio posti di raccolta all’interno di depositi o presso grossisti, possono essere elaborati rapporti collettivi.

    4 Per la campionatura al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione, l’USAV può prevedere un rapporto sulla campionatura semplificato.

    5 L’autorità di esecuzione e, se presente, il responsabile della merce firmano il rapporto sulla campionatura.

    6 L’autorità di esecuzione attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato secondo le prescrizioni, che non vi è stato nessuno scambio e che il rapporto sulla campionatura corrisponde ai fatti.

    7 Il responsabile della merce conferma con la sua firma la correttezza del rapporto sulla campionatura. Se si rifiuta di firmare, l’autorità di esecuzione annota nel rapporto sulla campionatura il rifiuto e l’eventuale motivazione.

    8 Se dopo l’analisi di campioni decide misure, l’autorità di esecuzione consegna al responsabile, assieme alla decisione, il rapporto sulla campionatura.

    Art. 54 Sigillatura, piombatura e legatura

    1 L’autorità di esecuzione sigilla o piomba i campioni se modifiche successive ai campioni non possono essere escluse in altro modo.

    2 Se sono prelevati più campioni, la confezione collettiva, come una cassa o un cesto, può essere legata e sigillata oppure piombata.

    Art. 55 Ricevuta

    1 L’autorità di esecuzione rilascia al responsabile della merce una ricevuta per i campioni prelevati in cui sono designati i campioni e il loro valore. Quale ricevuta vale anche una copia del rapporto sulla campionatura.

    2 Nell’ambito della campionatura in serie durante la fornitura di latte nel posto di raccolta è affissa una copia del rapporto collettivo in un punto ben visibile; tale affissione vale come ricevuta.

    Art. 57 Informazione del laboratorio

    L’autorità di esecuzione informa il laboratorio su tutte le circostanze che possono essere fondamentali per l’analisi, in particolare sui motivi della campionatura.

    Art. 58 Rimborso del valore del campione

    1 Se un campione non è contestato, l’autorità di esecuzione deve, su richiesta del proprietario della merce, rimborsare il valore d’acquisto del campione.

    2 I campioni con un valore di acquisto inferiore a 10 franchi non sono rimborsati.

    Capitolo 4: Laboratori nazionali di riferimento

    Art. 59 Designazione dei laboratori nazionali di riferimento ed elenco

    1 L’USAV designa laboratori nazionali di riferimento per gli ambiti di cui all’allegato 7.

    2 Può revocare a un laboratorio nazionale di riferimento in qualsiasi momento la sua funzione se non soddisfa più uno o più dei suoi compiti, requisiti o obblighi.

    3 Pubblica su Internet l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento31.

    31 www.blv.admin.ch/blv/it/home.html > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Analisi di derrate alimentari e oggetti d’uso > Elenco dei laboratori di riferimento in Svizzera

    Art. 60 Requisiti dei laboratori nazionali di riferimento

    I laboratori nazionali di riferimento devono:

    a.
    soddisfare i criteri di cui all’articolo 44;
    b.
    disporre di personale
    1.
    sufficientemente qualificato e che abbia conseguito la formazione necessaria nelle procedure di diagnosi e di analisi applicate nel suo ambito di competenza,
    2.
    formato ai casi di emergenza,
    3.
    che padroneggia almeno una lingua ufficiale della Confederazione;
    c.
    garantire che il proprio personale mantenga la riservatezza su determinate operazioni, determinati risultati e determinate comunicazioni;
    d.
    disporre delle attrezzature e dei prodotti necessari allo svolgimento dei compiti conferiti loro;
    e.
    eventualmente disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento e dei reagenti disponibili nonché di un elenco aggiornato dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;
    f.
    disporre di una struttura amministrativa adeguata;
    g.
    garantire che il proprio personale e quello assunto su base contrattuale conosca bene le norme e le procedure internazionali e che svolga il proprio lavoro tenendo conto degli sviluppi più aggiornati della ricerca su base nazionale, europea e internazionale;
    h.
    essere imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi nell’esercizio delle loro funzioni in veste di laboratori nazionali di riferimento.
    Art. 61 Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

    1 I laboratori nazionali di riferimento devono svolgere, nel loro ambito di competenza, i compiti di cui all’allegato 8.

    2 L’USAV fissa per ogni laboratorio di riferimento le modalità per i compiti da svolgere.

    3 L’attività dei singoli laboratori nazionali di riferimento è regolarmente sottoposta a una valutazione eseguita sotto la direzione dell’USAV.

    4 L’USAV può adeguare le competenze e i compiti dei laboratori nazionali di riferimento.

    Titolo 4: Formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali, attestati di capacità e diplomi

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Sezione 1: Principi, finanziamento, condizioni per un’attività ufficiale

    Art. 62 Principi

    1 Il personale che esegue i controlli ufficiali deve essere adeguatamente formato nel proprio ambito di competenza, affinché possa svolgere i propri compiti con competenza ed eseguire i controlli ufficiali in modo coerente. Tiene costantemente aggiornate le proprie conoscenze all’interno del proprio ambito di competenza; la frequentazione dei corsi della Confederazione e dei Cantoni è obbligatoria.

    2 Le autorità competenti sviluppano e attuano i programmi di formazione.

    3 Soltanto le persone che dispongono di una delle formazioni menzionate nella presente ordinanza possono essere incaricate dei controlli ufficiali nel Cantone.

    4 L’USAV e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini organizzano congiuntamente corsi destinati alle persone incaricate del controllo alla frontiera. Provvedono affinché il contenuto di questi corsi corrisponda allo stato più recente della tecnica e della scienza.

    5 Le persone che controllano le aziende di sezionamento con un’autorizzazione di cui all’articolo 21 ODerr32, devono disporre di un attestato di capacità di veterinario ufficiale secondo l’ordinanza del 16 novembre 201133 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

    Art. 63 Finanziamento

    1 Confederazione e Cantoni sostengono autonomamente i costi per il proprio personale che partecipa alle formazioni e ai corsi.

    2 I costi scoperti delle formazioni e dei corsi sono sostenuti per metà ciascuno da Confederazione e Cantoni.

    3 La quota dei costi a carico dei singoli Cantoni è stabilita in base al numero di abitanti.

    Art. 64 Condizione per un’attività ufficiale

    Chi intende esercitare una delle seguenti funzioni deve disporre del diploma corrispondente:

    a.
    assistente specializzato ufficiale;
    b.
    analista ufficiale responsabile;
    c.
    controllore delle derrate alimentari;
    d.
    ispettore delle derrate alimentari;
    e.
    sostituto chimico cantonale;
    f.
    chimico cantonale.

    Sezione 2: Commissione di esame

    Art. 65 Istituzione

    1 È costituita una commissione di esame per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (CE).

    2 La CE è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 199834 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

    Art. 66 Compiti e competenze

    1 La CE ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

    assicura le possibilità di formazione per gli esami di diploma;
    b.
    assiste l’USAV su richiesta, se il candidato soddisfa le condizioni condizioni per l’ammissione all’esame;
    c.
    fissa gli obiettivi e i contenuti concernenti l’apprendimento delle materie di cui agli articoli 79 capoverso 2 e 89 capoverso 1;
    d.
    prepara gli esami di cui agli articoli 80 e 90, fissa i compiti d’esame e conduce gli esami;
    e.
    esercita la vigilanza sugli esami.

    2 L’USAV può delegare le attività di cui al capoverso 1 lettere d ed e ad altri esperti.

    Art. 67 Compiti dell’USAV

    1 L’USAV assicura il servizio di segretariato per la CE.

    2 Garantisce lo svolgimento uniforme degli esami.

    3 Il rappresentante dell’USAV presiede la CE.

    Capitolo 2: Attestato cantonale di capacità di assistente specializzato ufficiale

    Sezione 1: Principio

    Art. 68

    Chi intende ottenere l’attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale deve:

    a.
    comprovare la formazione preliminare;
    b.
    aver assolto la formazione;
    c.
    superare l’esame per l’attestato di capacità.

    Sezione 2: Formazione preliminare e formazione

    Art. 69 Formazione preliminare

    La formazione preliminare per diventare assistente specializzato ufficiale consiste in:

    a.
    una formazione professionale di base conclusa; oppure
    b.
    un diploma di fine studi.
    Art. 70 Formazione

    1 La formazione di assistente specializzato ufficiale dura per ciascuna delle attività di cui all’allegato 9 almeno un mese. Si svolge presso un laboratorio cantonale sotto la direzione del chimico cantonale. È fatto salvo il capoverso 3.

    2 La formazione include:

    a.
    pratica e teoria sulla procedura amministrativa generale;
    b.
    pratica e teoria per acquisire le conoscenze tecniche necessarie all’esercizio dell’attività di cui all’allegato 9; e
    c.
    teoria nelle seguenti materie: campionatura, legislazione sulle derrate alimentari, principi dei sistemi di garanzia della qualità, elaborazione di rapporti di controllo nonché aspetti psicologici connessi all’esercizio delle ispezioni.

    3 In aggiunta occorre concludere la formazione di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a.

    4 Gli emolumenti per la formazione sono disciplinati nell’allegato 4 numero 4.3.

    Sezione 3: Esame e attestato di capacità

    Art. 71 Portata e svolgimento dell’esame

    1 L’esame per assistente specializzato ufficiale comprende:

    a.
    un esame orale o scritto per verificare le conoscenze del candidato nell’ambito di attività prescelto; e
    b.
    un esame pratico in questo ambito di attività.

    2 L’esame è condotto dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato.

    Art. 72 Iscrizione

    Chi intende conseguire l’attestato di capacità presenta domanda scritta al chimico cantonale.

    Art. 73 Risultato

    1 Per ogni esame scritto o esame orale e pratico è assegnata una nota.

    2 Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala delle note:

    6 = molto bene
    5 = bene
    4 = sufficiente
    3 = insufficiente
    2 = male
    1 = molto male.

    3 Sono ammessi i mezzi punti.

    4 L’esame è superato se:

    a.
    la media delle due note è almeno 4; e
    b.
    non è assegnata nessuna nota inferiore a 3.

    5 Il chimico cantonale comunica per scritto al candidato il risultato sotto forma di decisione.

    Art. 75 Attestato di capacità

    1 Una volta superato l’esame, il chimico cantonale rilascia l’attestato di capacità per l’ambito di attività per cui è stato superato l’esame.

    2 Gli assistenti specializzati ufficiali sono autorizzati a esercitare ed emanare decisioni soltanto nell’ambito di attività per cui hanno superato l’esame.

    Art. 76 Notifica all’USAV

    Il chimico cantonale comunica all’USAV entro il 31 dicembre di ogni anno i nominativi delle persone che nell’anno in corso hanno conseguito l’attestato di capacità e il loro ambito di attività.

    Capitolo 3 Diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari

    Sezione 1: Principi

    Art. 77

    1 Il diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCA) è la condizione necessaria per esercitare l’attività di ispettore delle derrate alimentari, controllore delle derrate alimentari o analista ufficiale responsabile.

    2 Chi intende ottenere il DCA deve:

    a.
    comprovare la formazione preliminare;
    b.
    aver assolto la formazione;
    c.
    superare l’esame di diploma.

    Sezione 2: Formazione preliminare e formazione

    Art. 78 Formazione preliminare

    1 È considerata formazione preliminare:

    a.
    l’assolvimento di una formazione di base con tre anni di esperienza di lavoro o una formazione professionale superiore; oppure
    b.
    un diploma di fine studi in una delle materie di cui all’articolo 88 capoverso 1.

    2 In casi eccezionali la prova della formazione preliminare può essere prodotta anche in altro modo. L’USAV decide in merito al riconoscimento su richiesta della CE.

    Art. 79 Formazione

    1 La formazione per il DCA dura almeno tre mesi.

    2 Include le seguenti materie:

    a.
    fondamenti di diritto delle derrate alimentari;
    b.
    microbiologia delle derrate alimentari, igiene delle derrate alimentari e delle aziende;
    c.
    merceologia e tecnologia delle derrate alimentari;
    d.
    caratterizzazioni e pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d’uso;
    e.
    valutazione del controllo autonomo, compresi la buona prassi di procedura e i principi HACCP secondo il Codex Alimentarius35;
    f.
    ispezioni delle aziende, formazione del servizio esterno, campionatura ufficiale;
    g.
    fondamenti di analitica.

    3 La formazione è svolta dall’USAV e dai chimici cantonali.

    4 L’iscrizione alla formazione va inviata all’USAV.

    5 Gli emolumenti per la formazione sono disciplinati nell’allegato 4 numero 4.1.36

    35 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Codex Texts > Codes of Practice > CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile solamente in inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese).

    36 Correzione del 14 lug. 2020 (RU 2020 2907).

    Sezione 3: Esame e diploma

    Art. 80 Parte teorica

    La parte teorica dell’esame di diploma riguarda le materie di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettere a–f.

    Art. 81 Parte pratica

    1 La parte pratica dell’esame di diploma comprende le materie di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettere e–g e dura almeno due ore.

    2 Consiste nell’ispezione di un’azienda alimentare o che si occupa di oggetti d’uso e in una campionatura ufficiale.

    3 È condotta dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato. Vanno seguite le eventuali istruzioni dell’USAV. Un esperto competente segue l’esame.

    Art. 82 Iscrizione e ammissione

    1 Il candidato all’esame di diploma presenta una domanda all’USAV.

    2 All’iscrizione vanno allegati:

    a.
    il curriculum vitae con la descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;
    b.
    le comprove dell’assolvimento della formazione preliminare e della formazione.

    3 Le comprove delle formazioni di cui all’articolo 79 capoverso 2 non devono risalire a più di 10 anni prima.

    4 L’USAV decide sull’ammissione all’esame su richiesta della CE.

    5 L’emolumento per l’esame è disciplinato nell’allegato 4 numero 3.1 e deve essere versato prima dell’esame.

    Art. 83 Risultato

    1 Per ogni materia d’esame di cui agli articoli 80 e 81 è assegnata una nota.

    2 Il chimico cantonale comunica immediatamente al segretariato le singole note della parte pratica

    3 In base alle note secondo il capoverso 1 è calcolata una media nella parte teorica e una nella parte pratica.

    4 Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala delle note:

    6 = molto bene
    5 = bene
    4 = sufficiente
    3 = insufficiente
    2 = male
    1 = molto male.

    5 Sono ammessi i mezzi punti.

    6 L’esame di diploma è superato se:

    a.
    la media delle note nella parte teorica e quella delle note nella parte pratica è ciascuna di almeno 4,0; e
    b.
    non è assegnata nessuna nota inferiore a 3,0.

    7 L’USAV comunica al candidato il risultato sotto forma di decisione.

    Art. 84 Comportamento sleale

    1 Su richiesta della CE, l’USAV può escludere provvisoriamente o definitivamente i candidati che hanno ottenuto l’ammissione all’esame di diploma tramite dati falsi o incompleti oppure che durante l’esame di diploma hanno utilizzato mezzi non ammessi.

    2 L’esame dei candidati esclusi provvisoriamente è considerato non superato.

    Art. 85 Ripetizione

    1 Chi non ha superato la parte teorica o la parte pratica dell’esame di diploma può ripetere ciascuna parte una volta.

    2 In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere nuovamente versato.

    Capitolo 4: Diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari

    Sezione 1: Principi

    Art. 87

    1 Chi intende ottenere il diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari (DCDA) deve:

    a.
    essere in possesso del DCA;
    b.
    comprovare la formazione preliminare teorica;
    c.
    aver assolto la formazione necessaria; e
    d.
    superare l’esame di diploma.

    2 L’attività di chimico cantonale presuppone:

    a.
    il conseguimento del DCDA;
    b.
    un diploma di master in una delle materie di cui all’articolo 88 capoverso 1 lettera a o un diploma di cui all’articolo 88 capoverso 1 lettera b.

    3 L’attività di sostituto chimico cantonale presuppone il conseguimento del DCDA.

    Sezione 2: Formazione preliminare e formazione

    Art. 88 Formazione preliminare teorica

    1 La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con:

    a.
    un diploma di bachelor in scienze naturali; oppure
    b.
    un diploma secondo la legge del 23 giugno 200637 sulle professioni mediche.

    2 Il diploma di cui al capoverso 1 lettera a deve essere stato rilasciato da una scuola universitaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201138 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero o da una scuola universitaria straniera riconosciuta o accreditata dallo Stato.

    3 In casi eccezionali la comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta anche con altri attestati di bachelor. L’USAV decide in merito al riconoscimento su richiesta della CE.

    Art. 89 Formazione ed esperienza professionale richiesta

    1 La formazione per il DCDA include le seguenti materie:

    a.
    valutazione delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
    b.
    analisi dei rischi nell’ambito delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
    c.
    diritto applicabile in Svizzera e a livello internazionale nell’ambito delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
    d.
    acqua potabile.

    2 È eseguita dall’USAV e dai chimici cantonali.

    3 L’iscrizione alla formazione deve essere inviata all’USAV.

    4 Gli emolumenti per la formazione sono disciplinati nell’allegato 4 numero 4.2.

    5 Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale:

    a.
    in un’azienda di fabbricazione di derrate alimentari o di oggetti d’uso;
    b.
    nell’analisi di derrate alimentari o di oggetti d’uso;
    c.
    presso un’autorità federale attiva nel campo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; oppure
    d.
    nell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

    6 In casi eccezionali la comprova della necessaria esperienza professionale può essere prodotta anche in altro modo. L’USAV decide in merito al riconoscimento su richiesta della CE.

    Sezione 3: Esame e diploma

    Art. 90 Esame di diploma

    1 L’esame di diploma è eseguito dalla CE. L’USAV può delegare l’esecuzione a un chimico cantonale. Vanno seguite le eventuali direttive dell’USAV. Un esperto competente assiste all’esame.

    2 L’esame di diploma include almeno un compito su ognuno dei seguenti argomenti:

    a.
    valutazione di una derrata alimentare sulla base del diritto alimentare;
    b.
    valutazione di un oggetto d’uso sulla base del diritto alimentare;
    c.
    acqua potabile;
    d.
    caratterizzazione delle derrate alimentari o degli oggetti d’uso;
    e.
    decisione di misure;
    f.
    redazione di una denuncia penale.
    Art. 91 Iscrizione e ammissione

    1 Il candidato all’esame di diploma presenta una domanda all’USAV.

    2 All’iscrizione vanno allegati:

    a.
    il curriculum vitae con la descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;
    b.
    le comprove dell’assolvimento del DCA, della formazione preliminare e della formazione.

    3 Le comprove delle formazioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 non devono risalire a più di 10 anni prima.

    4 L’USAV decide sull’ammissione all’esame su richiesta della CE.

    5 L’emolumento per l’esame è disciplinato nell’allegato 4 numero 3.2. Deve essere pagato prima dell’esame.

    Art. 92 Risultato

    1 Le materie d’esame di cui all’articolo 90 capoverso 2 lettere b−d sono valutate singolarmente con «superato/non superato».

    2 L’esame di diploma di cui all’articolo 90 è valutato complessivamente con «superato/non superato».

    3 L’esame di diploma è superato se risultano superati tutti gli ambiti d’esame secondo l’articolo 90 capoverso 2.

    4 L’USAV comunica al candidato il risultato sotto forma di decisione.

    Art. 95 Chimico cantonale senza DCDA

    1 Chi è nominato chimico o suo sostituto dal Cantone senza essere ancora in possesso del DCDA, deve:

    a.
    disporre della formazione preliminare teorica secondo l’articolo 88 capoverso 1;
    b.
    conseguire il DCDA al massimo entro due anni dall’assunzione della carica.

    2 I chimici cantonali assunti secondo il capoverso 1 non hanno facoltà di dirigere alcuna formazione secondo gli articoli 70 e 77 prima di avere conseguito il diploma.

    Titolo 5: Trattamento dei dati di esecuzione

    Capitolo 1: Trattamento dei dati personali

    Sezione 1: Tipo e forma del trattamento

    Art. 96 Tipo di dati personali trattati

    1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi secondo gli articoli 55 e 60 LDerr sono autorizzati a trattare i dati personali necessari per adempiere gli obiettivi posti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari.

    2 Le autorità cantonali di esecuzione trattano i dati personali:

    a.
    raccolti durante i controlli in aziende alimentari o che si occupano di oggetti d’uso;
    b.
    trasmessi da un’altra autorità di esecuzione.

    3 L’UDSC tratta i dati personali necessari per il controllo dell’importazione, del transito e dell’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso.

    4 L’USAV tratta i dati personali necessari a svolgere i suoi compiti nell’ambito del coordinamento, dell’esecuzione, del rilascio di autorizzazioni, dell’analisi dei rischi e dell’informazione della popolazione, nonché a gestire situazioni di emergenza e crisi.

    5 I terzi trattano i dati personali necessari all’esecuzione dei loro controlli, della loro attività di certificazione e dei compiti a loro delegati secondo l’articolo 55 LDerr.

    Art. 97 Forma del trattamento

    1 I dati personali sono conservati in collezioni di dati sicure. Se si tratta di collezioni di dati elettroniche, sono rilasciati diritti di accesso individuali.

    2 I dati personali sono resi anonimi, se questo non ostacola lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legislazione sulle derrate alimentari.

    3 I dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono trattati in modo confidenziale, fatti salvi i casi in cui una base legale ne richieda la comunicazione.

    4 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi emanano regolamenti interni sulla forma del trattamento dei dati.

    Sezione 2: Scambio di dati

    Art. 98 Disposizioni generali

    1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi scambiano i dati personali nei casi espressamente previsti dagli articoli 99–103 e 106.

    2 I dati sono scambiati su supporti che garantiscono la loro sicurezza.

    3 Il DFI può prevedere che i dati siano trattati in un sistema d’informazione predisposto dall’USAV e che siano trasmessi esclusivamente attraverso interfacce amministrate dall’USAV.

    4 Se un documento contiene più dati personali, i dati non necessariamente indispensabili per il destinatario sono cancellati o resi illeggibili.

    Art. 99 Scambio di dati fra i Cantoni

    Le autorità cantonali di esecuzione scambiano dati personali se constatano o hanno motivo di supporre che:

    a.
    un prodotto non conforme alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari è stato immesso sul mercato per la prima volta da un’azienda in un altro Cantone; oppure
    b.
    un’azienda in un altro Cantone non rispetta le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.
    Art. 100 Scambio di dati fra la Confederazione e i Cantoni

    1 L’USAV, l’UDSC e le autorità cantonali di esecuzione scambiano dati personali:

    a.
    per gestire situazioni di emergenza e crisi;
    b.
    se indugiare costituisce un pericolo;
    c.
    per coordinare l’esecuzione;
    d.
    in relazione ai controlli approfonditi di cui agli articoli 37−43.

    2 Allo scopo di attuare gli obiettivi prefissati dalla legge sulle derrate alimentari, le autorità cantonali di esecuzione comunicano all’Ufficio federale dell’agricoltura i casi di inganno riguardanti:

    a.
    le designazioni protette dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati di cui agli articoli 14–16a e 63 della legge del 29 aprile 199839 sull’agri­col­tura (LAgr);
    b.
    la designazione protetta dei prodotti agricoli in virtù di un trattato internazionale concluso con la Svizzera;
    c.
    e la dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera di cui all’articolo 18 LAgr.

    3 L’USAV disciplina i requisiti per i dati e per gli aspetti tecnici della trasmissione dei dati.

    Art. 101 Scambio di dati all’interno della Confederazione

    Le autorità federali scambiano dati personali:

    a.
    per gestire situazioni di emergenza e crisi;
    b.
    se indugiare costituisce un pericolo;
    c.
    se constatano o hanno motivo di supporre che un prodotto non è conforme alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
    d.
    se constatano o hanno motivo di supporre che un’azienda non rispetta le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
    e.
    nell’ambito dei controlli approfonditi di cui agli articoli 37−43.
    Art. 102 Scambio di dati con terzi

    Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi scambiano dati personali, se constatano o hanno motivo di supporre che:

    a.
    un prodotto non è conforme alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
    b.
    un’azienda non rispetta le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
    c.
    una delle designazioni o la dichiarazione seguenti non sono conformi alle esigenze delle relative ordinanze o del relativo trattato interazionale:
    1.
    una designazione protetta dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati secondo gli articoli 14–16a e 63 LAgr40,
    2.
    una designazione relativa a prodotti agricoli, protetta in virtù di un trattato internazionale concluso con la Svizzera,
    3.
    la dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera di cui all’articolo 18 LAgr non sono conformi alle esigenze delle rispettive ordinanze o del rispettivo trattato internazionale.
    Art. 103 Scambio internazionale di dati personali

    1 L’USAV scambia dati personali con le autorità competenti di altri Paesi o con organizzazioni internazionali solo quando è necessario:

    a.
    sulla base di un trattato internazionale;
    b.
    per gestire situazioni di emergenza e crisi;
    c.
    se indugiare costituisce un pericolo;
    d.
    se constata o ha motivo di supporre che un prodotto non è conforme alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

    2 Per il trattamento dei dati personali scambiati può partecipare a sistemi d’informa­zione esteri o realizzare un proprio sistema di d’informazione.

    3 Le autorità di esecuzione trasmettono all’USAV i dati necessari in una forma adeguata al sistema d’informazione.

    Sezione 3: Conservazione, archiviazione e distruzione

    Art. 104

    1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi conservano i dati personali dopo la raccolta per almeno cinque anni.

    2 I dati personali sono distrutti dopo dieci anni se non sono più necessari allo svolgimento dei compiti legali. In ogni caso sono distrutti o resi anonimi al massimo trenta anni dopo la loro raccolta.

    3 Sono fatte salve la legge del 26 giugno 199841 sull’archiviazione e le legislazioni cantonali sull’archiviazione.

    Capitolo 2: Trattamento di dati allo scopo di un’analisi dei rischi

    Art. 105 Tipo di dati trattati

    1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi trattano dati resi anonimi allo scopo di un’analisi dei rischi.

    2 I dati trattati allo scopo di un’analisi dei rischi includono in particolare i dati:

    a.
    delle ispezioni nelle aziende;
    b.
    dei controlli approfonditi;
    c.
    delle analisi ufficiali dei campioni;
    d.
    che sono necessari per l’elaborazione del rapporto annuale sul piano di controllo nazionale;
    e.
    che sono necessari per il rispetto delle esigenze dei trattati internazionali.
    Art. 106 Scambio di dati

    1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi trasmettono i loro dati secondo le direttive dell’USAV.

    2 I dati sono scambiati su supporti che garantiscono la loro sicurezza.

    3 Il DFI può prevedere che i dati siano trattati esclusivamente in un sistema d’informazione predisposto dall’USAV e che siano trasmessi esclusivamente attraverso interfacce amministrate dall’USAV.

    Art. 107 Conservazione

    I dati resi anonimi, trattati allo scopo di un’analisi dei rischi, possono essere conservati per una durata illimitata.

    Titolo 6: Emolumenti e altre disposizioni di esecuzione

    Capitolo 1: Emolumenti

    Sezione 1: Emolumenti delle autorità federali

    Art. 108 Obbligo di pagare emolumenti

    1 Chi sollecita un controllo ufficiale, l’emissione di una decisione o una prestazione di un’autorità federale deve pagare un emolumento. Gli esborsi sono calcolati separatamente.

    2 Le autorità federali riscuotono emolumenti per i controlli ufficiali soltanto se questi ultimi hanno dato adito a contestazioni.

    3 Le autorità federali e, se concedono la reciprocità, le autorità dei Cantoni e dei Comuni non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni per se stesse.

    4 Sempre che la presente ordinanza non contenga un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200442 sugli emolumenti.

    Art. 109 Calcolo degli emolumenti

    Gli emolumenti per controlli e prestazioni ufficiali nonché per controlli approfonditi sono calcolati secondo aliquote fisse oppure in base al tempo impiegato nei limiti delle tariffe secondo l’allegato 4.

    Art. 110 Esborsi

    Sono considerati esborsi i costi supplementari per i singoli controlli o le singole prestazioni. Oltre ai costi secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dellʼ8 settembre 200443 sugli emolumenti, si tratta segnatamente:

    a.
    degli onorari secondo gli articoli 8l–8t OLOGA44;
    b.
    dei costi generati dalla raccolta di prove o da verifiche particolari.
    Art. 111 Riscossione

    Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi anticipatamente o contro rimborso.

    Sezione 2: Emolumenti dei Cantoni

    Art. 112 Emolumenti per controlli ufficiali, prestazioni e controlli su richiesta

    1 Fatto salvo l’articolo 113, i Cantoni riscuotono emolumenti per i controlli ufficiali che hanno dato adito a contestazioni.

    2 Applicano emolumenti fino ai seguenti importi massimi:

    a.
    per le campionature, al massimo 200 franchi per ogni prelievo;
    b.
    per le ispezioni, al massimo 4000 franchi per ogni ispezione;
    c.
    per le analisi dei campioni, al massimo 6000 franchi per ogni campione.

    3 Per calcolare un emolumento occorre tenere conto del tempo necessario, dell’apparecchiatura e del materiale utilizzati. La tariffa oraria è disciplinata dal diritto cantonale.

    4 In caso di contestazioni di lieve entità si rinuncia alla riscossione dell’emolumento.

    5 I Cantoni riscuotono emolumenti in ogni caso per il controllo ufficiale delle aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 ODerr45. Questi emolumenti sono calcolati secondo il principio di cui al capoverso 3.

    6 Per prestazioni e controlli particolari che sono eseguiti su richiesta e che richiedono tempi superiori rispetto alla normale attività di controllo gli emolumenti sono calcolati secondo il principio di cui al capoverso 3.

    7 Gli esborsi per controlli ufficiali, prestazioni e controlli su richiesta possono essere fatturati separatamente.

    Capitolo 2: Autorizzazione di esami da parte delle autorità estere

    Art. 114

    L’USAV è l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni alle autorità estere che intendono controllare aziende svizzere che esportano derrate alimentari o oggetti d’uso nel loro Paese.

    Capitolo 3: Adeguamento degli allegati

    Art. 115

    1 L’USAV adegua gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica, al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera e sulla base dei flussi internazionali delle merci.

    2 Per questi adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.

    Titolo 7: Disposizioni finali

    Art. 118 Disposizioni transitorie

    1 Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari è equiparato al DCDA, il diploma federale di ispettore delle derrate alimentari e il diploma federale di controllore delle derrate alimentari è equiparato al DCA.

    2 Chi ha iniziato la formazione di chimico, ispettore delle derrate alimentari o controllore delle derrate alimentari prima del 1° luglio 2020 può continuarla e completarla secondo il diritto anteriore entro il 30 giugno 2021.

    3 In casi eccezionali l’attività di ispettore delle derrate alimentari, di controllore delle derrate alimentari o di analista ufficiale responsabile può essere esercitata anche da persone che non sono in possesso di un DCA, a condizione che vi sia il consenso dell’USAV e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.
    la persona raggiunge l’età ordinaria di pensionamento al più tardi il 30 giugno 2030;
    b.
    la persona svolge almeno dal 1° luglio 2010 una professione legata all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
    Art. 118a48 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 10 gennaio 2022

    Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 gennaio 2022 possono essere importate fino al 26 gennaio 2022 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi:

    a.
    pepe nero (Piper nigrum) dal Brasile;
    b.
    melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) dalla Repubblica Dominicana; e
    c.
    arance, mandarini (compresi tangerini e satsuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi dalla Turchia.

    48 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 10 gen. 2022, in vigore dal 12 gen. 2022 (RU 2022 4).

    Allegato 1

    (art. 37 cpv. 1)

    Posti di controllo frontalieri per controlli ufficiali approfonditi

    1.
    Aeroporto di Zurigo
    2.
    Aeroporto di Ginevra

    Allegato 249

    49 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 10 gen. 2022, in vigore dal 12 gen. 2022 (RU 2022 4).

    (art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

    Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37–43

    1.
    Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/179350.
    2.
    La campionatura e l’analisi si basano sull’allegato III del regolamento di esecuzione qualora allo stesso rimandi l’allegato I.

    50 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246, GU L 453 del 17.12.2021, pag. 5.

    Allegato 3

    (art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

    Derrate alimentari di origine non animale provenienti da determinati Paesi, per la cui importazione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi o di contaminazione microbica valgono i controlli approfonditi con condizioni supplementari di cui agli articoli 37-43

    Tutte le derrate alimentari iscritte nella tabella 1 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/179351, ad eccezione della gomma di guar proveniente dall’India.
    Derrate alimentari composte secondo la tabella 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione, che a causa del rischio di contaminazione da micotossine sono elencate nella tabella 1 dell’allegato II e contengono una quantità superiore al 20 per cento della derrata alimentare interessata indicata nella tabella 1.
    La campionatura e l’analisi si basano sull’allegato III del regolamento di esecuzione qualora allo stesso rimandi l’allegato II.

    51 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’allegato II.

    Allegato 4

    (art. 43 cpv. 1 e 2, 70 cpv. 4, 79 cpv. 5, 82 cpv. 5, 89 cpv. 4, 91 cpv. 5 e 109)

    Emolumenti delle autorità federali

    1. Controlli

    1.1
    Controlli della documentazione: al massimo 100 franchi
    1.2
    Campionatura: al massimo 200 franchi per ogni prelievo
    1.3
    Ispezioni: al massimo 4000 franchi per ogni ispezione
    1.4
    Analisi dei campioni: al massimo 6000 franchi per ogni campione
    1.5
    Decisioni per disporre misure: al massimo 200 franchi per decisione
    1.6
    Emolumento supplementare per spedizioni importate senza la necessaria notificazione preventiva: al massimo 200 franchi
    1.7
    Eventuale distruzione: al massimo 0,50 franchi al kg di peso lordo

    2. Autorizzazioni

    Franchi

    2.1

    Autorizzazioni secondo gli articoli 17, 29, 31, 35, 38 e 50 ODerr52

    200–50 000

    2.2

    Autorizzazioni secondo le disposizioni del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

    200–50 000

    3. Esami

    Franchi

    3.1

    Diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCA)

    Esame di diploma

    500

    3.2

    Diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari (DCDA)

    Esame di diploma

    800

    4. Formazioni

    Franchi

    4.1

    Formazione per conseguire il diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCA)

    4000

    4.2

    Formazione per conseguire il diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari (DCDA)

    4000

    4.3

    Formazione di assistente specializzato ufficiale

    1500

    5. Emolumenti in base all’onere

    5.1
    Gli emolumenti per controlli ufficiali e prestazioni per i quali i numeri 1–4 non prevedono alcuna aliquota o alcun quadro tariffario sono calcolati in base all’onere. La tariffa oraria non può superare i 300 franchi. Un onere inferiore a un’ora non è conteggiato.

    6. Supplementi per prestazioni urgenti o al di fuori del normale orario di lavoro

    6.1
    Per prestazioni che, su richiesta, sono eseguite urgentemente o al di fuori del normale orario di lavoro possono essere riscossi supplementi sino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

    Allegato 5

    (art. 46 cpv. 1 e 50 cpv. 1)

    Metodi per le campionature ufficiali e le analisi, prove e diagnosi di laboratorio

    Analita/i

    Prodotto

    Metodo

    Nitrato

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato del regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 200653

    Micotossine

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 200654

    Arsenico (inorganico), piombo, cadmio, mercurio e stagno (inorganico)

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 200755

    3-Monocloro-1,2-propandiolo e glicidil esteri degli acidi grassi

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007

    Diossine e PCB

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi degli allegati I-IV del regolamento (UE) n. 2017/644 della Commissione del 5 aprile 201756

    Idrocarburi policiclici aromatici

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007

    Acido erucico

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato del regolamento (UE) n. 2015/705 della Commissione del 30 aprile 201557

    Atropina e scopolamina

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato I parte J del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006

    Tossine microbiche ai sensi dell’allegato 9 OCont

    Tutte le derrate alimentari

    Ai sensi dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 200558

    Contaminanti vari

    Gelatina e collagene

    Come da Farmacopea europea (Ph. Eur.) 10a edizione, monografia novembre 201859

    53 Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari, GU L 364 del 20.12.2006, pag. 25.

    54 Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari, L 70 del 9.3.2006, pag. 12, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 29.

    55 Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, GU L 88 del 29.03.2007, pag. 29, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/582, GU L 101 del 16.04.2016, pag. 3.

    56 Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014, GU L 92 del 06.04.2017, pag. 9.

    57 Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione, GU L 113 del 1.5.2015, pag. 29.

    58 Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

    59 Le versioni originali della Farmacopea europea sono pubblicate dal Consiglio d’Europa. La versione originale in francese può essere ordinata presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch, alle condizioni previste dall’ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni. (OEm-Pub; RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, bozze di singoli testi in lingua tedesca possono essere ottenute presso la Divisione farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

    Allegato 6

    (art. 46 cpv. 5)

    Caratteristiche dei metodi di analisi

    1.
    I metodi di analisi e i risultati di misurazione devono essere contrassegnati dalle seguenti caratteristiche:
    a.
    accuratezza (esattezza e precisione);
    b.
    applicabilità (matrice e intervallo di concentrazione);
    c.
    limite di rilevazione;
    d.
    limite di determinazione;
    e.
    precisione;
    f.
    ripetibilità;
    g.
    riproducibilità;
    h.
    recupero;
    i.
    selettività;
    j
    sensibilità;
    k.
    linearità;
    l.
    incertezza delle misurazioni;
    m.
    altri criteri a scelta.
    2.
    I valori di precisione di cui al numero 1 lettera e sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo riconosciuto a livello internazionale (p.es. ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»)60 oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri.
    3.
    I valori di ripetibilità e riproducibilità di cui al numero 1 lettere f e g devono essere indicati in una forma riconosciuta a livello internazionale (es. intervalli di confidenza al 95% ai sensi della norma ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»).
    4.
    I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o messi liberamente a disposizione.
    5.
    I metodi di analisi applicabili in modo unitario a diversi gruppi di prodotti sono da preferire a quelli applicabili soltanto a prodotti singoli.
    6.
    Se i metodi di analisi possono essere validati soltanto all’interno di un unico laboratorio, essi devono essere validati sulla base di linee guida o protocolli scientifici accettati a livello internazionale.
    7.
    Se sono stati stabiliti criteri di rendimento per i metodi di analisi, i metodi devono essere validati da test per constatare il rispetto di questi criteri.
    8.
    I metodi di analisi introdotti nell’ambito della presente ordinanza devono essere formulati sulla base dello schema standard raccomandato dalla norma ISO.

    60 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Allegato 7

    (art. 59 cpv. 1)

    Laboratori di riferimento

    Occorre designare laboratori di riferimento per i seguenti ambiti:

    Ambito

    1.
    Laboratorio per l’analisi e il test delle zoonosi (salmonelle)
    2.
    Laboratorio per il controllo delle biotossine marine nelle derrate alimentari
    3.
    Laboratorio per i virus di origine alimentare
    4.
    Laboratorio per la Listeria monocytogenes
    5.
    Laboratorio per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus
    6.
    Laboratorio per l’Escherichia coli, compreso l’E. coli verotossigenico (VTEC)
    7.
    Laboratorio per il Campylobacter
    8.
    Laboratorio per la resistenza antimicrobica nelle derrate alimentari
    9.
    Laboratorio per i residui di medicamenti veterinari e i contaminanti in derrate alimentari di origine animale
    10.
    Laboratorio per gli organismi geneticamente modificati nelle derrate alimentari
    11.
    Laboratorio per i materiali destinati a venire a contatto con le derrate alimentari
    12.
    Laboratorio per i residui di pesticidi nelle derrate alimentari
    13.
    Laboratorio per gli elementi chimici e i composti azotati nelle derrate alimentari
    14.
    Laboratorio per le micotossine e le tossine vegetali nelle derrate alimentari
    15.
    Laboratorio per i contaminanti da processo nelle derrate alimentari
    16.
    Laboratorio per gli inquinanti organici persistenti (POP) nelle derrate alimentari

    Allegato 8

    (art. 61 cpv. 1)

    Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

    1.
    Collaborare con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipare a formazioni e prove comparative interlaboratorio organizzate da questi laboratori.
    2.
    Coordinare le attività dei laboratori ufficiali con l’obiettivo di armonizzare e migliorare i metodi delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio e il loro utilizzo.
    3.
    Organizzare eventualmente prove comparative interlaboratorio o prove valutative fra laboratori ufficiali, adottare adeguate misure successive sulla base di queste prove e informare l’USAV sui risultati dei test e sulle misure successive.
    4.
    Garantire la trasmissione all’USAV e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
    5.
    Assistere l’USAV sul piano scientifico e tecnico all’interno del suo campo di attività nell’attuare il piano di controllo nazionale e i programmi coordinati di controllo adottati ai sensi dell’articolo 18 OPCNP61.
    6.
    Validare eventualmente reagenti e lotti di reagenti, nonché gestire e aggiornare gli elenchi delle sostanze di riferimento e reagenti disponibili nonché dei produttori e fornitori di tali sostanze e reagenti.
    7.
    Tenere riunioni per lo scambio di esperienze e, se necessario, corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali.
    8.
    Assistere l’USAV nella diagnosi di malattie e zoonosi trasmesse per via alimentare e in caso di partite non a norma analizzando agenti patogeni isolati per la conferma delle diagnosi, la caratterizzazione e la classificazione tassonomica.

    Allegato 9

    (art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b)

    Compiti specifici degli assistenti specializzati ufficiali

    1.
    Campionatura.
    2.
    Controllo di aziende che:
    a.
    producono o distribuiscono materiali che vengono a contatto con la derrata alimentare;
    b.
    producono o distribuiscono cosmetici;
    c.
    producono o distribuiscono giocattoli;
    d.
    effettuano tatuaggi, piercing o applicano make-up permanente.
    3.
    Controllo dell’acqua per piscine e docce.

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